CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03488/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sezione staccata di Lecce n. 2086/23/2022 depositata il 25/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con ricorso alla Commissione tributaria di Brindisi, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto di contestazione con il quale l’Ufficio irrogava la sanzione pari al 50% delle somme dovute a titolo di tributo e non ancora versate nel termine del 31.12.2011, essendosi avvalso il contribuente del condono fiscale di cui alla L. 289/02 ed essendo di seguito rimasto inadempiente. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto di contestazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] Entrate si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della condotta impositiva e chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 617/2017, accoglieva il ricorso. 3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Il contribuente rimaneva contumace. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce con la sentenza n. 2086/23/2022 depositata il 25/7/2022 dichiarava improcedibile l’appello assumendo che mancasse la prova della notifica dell’impugnazione. 4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, l’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/11/2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art.16 comma 3 del d.lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, dell’art. 40 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 655, dell’art. 8 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890, nonché dell’art. 291 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e, in particolare, assume l’erroneità della sentenza della Commissione tributaria regionale per avere dichiarato l’improcedibilità del ricorso per difetto di notifica nonostante fosse stata prodotta la prova dell’invio della raccomandata e della intervenuta compiuta giacenza. 2. La sentenza, dopo aver dato atto che il ricorrente «ha prodotto un documento attestante l’invio a mezzo posta del ricorso in data 7/2/2018» ha dichiarato improcedibile l’impugnazione osservando che «nel caso di specie dagli atti depositati non risulta la data di spedizione dell'avviso di giacenza o la data di deposito del plico presso l’ufficio postale per cui non vi è prova della regolarità dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo». 3. Il motivo di ricorso è fondato perché, una volta provato l’invio della raccomandata, la mancanza della data nella attestazione della compiuta giacenza, non determina un vizio insanabile della notifica. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, sussistendo la prova della notifica a mezzo posta, ove avesse rilevato la nullità del procedimento di notifica avrebbe dovuto concedere nuovo termine per il rinnovo. 4. Assume rilievo, in proposito, il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale: «è nulla e non inesistente, e può quindi essere rinnovata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore, né l'inesistenza della notificazione può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Tale avviso infatti costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente ma nulla» (Cass. 16/12/2008, n. 29387). Ed ancora: «nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittentecompiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta lanullità della notificazione» (Cass. 29/12/2005, n. 28856 ). 5. La decisione della Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questi principi e, per questa ragione, ha dichiarato erroneamente l’improcedibilità ed è viziata; il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza e conseguente rinvio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, cui è demandata anche la liquidazione del