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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22115/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa, all'esito di convalida di arresto, con riferimento a rapina aggravata e sequestro di persona in concorso con altri soggetti, in ordine ai quali reati è stato assolto con sentenza irrevocabile.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione di legge, segnatamente dell'art.314 cod. proc. pen., e vizio congiunto di motivazione.

La Corte territoriale, peraltro con motivazione contraddittoria, avrebbe diversamente valutato gli elementi probatori emergenti dalla sentenza assolutoria ed errato nel ravvisare la condotta ostativa del richiedente in una generica disponibilità a commettere illeciti.

In particolare, sarebbe stato erroneamente ravvisato un nesso sinergico tra un ipotetico favoreggiamento o un'ipotetica ricettazione e l'intervento dell'autorità, invece nella specie relativo a ipotesi di rapina e sequestro di persona.

3. Hanno depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n.34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti ••• penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi, ha ritenuto sussistente la condotta ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico.

Il giudice della riparazione, anche in considerazione di quanto accertato dalla sentenza assolutoria (la quale, come chiarito anche dallo stesso ricorrente a pag. 5, ha peraltro evidenziato che residuerebbe una eventuale responsabilità per il reato di ricettazione o favoreggiamento), ha difatti argomentato dalla condotta extraprocedimentale dell'attuale ricorrente, come peraltro confermata dallo stesso richiedente in sede di interrogatorio, sinergica rispetto all'intervento dell'autorità e al suo mantenimento.

Trattasi di condotta valutata come caratterizzata da colpa grave tenuta dal richiedente con riferimento a una rapina avente a oggetto un TIR, eseguita mediante sequestro di persona in offesa del relativo conducente (peraltro vittima di lesioni personali), condotto in tempo di notte, con a bordo ancora il sequestrato, presso il magazzino gestito dal richiedente per lo scarico della merce.

In particolare, l'attuale ricorrente, per sua stessa ammissione in sede d'interrogatorio, ricevuta una telefonata alle tre di notte da un soggetto non meglio identificato (tale «Elio») ha messo a disposizione il proprio magazzino per lo scarico della merce oggetto di rapina, peraltro non attendendo il relativo TIR ma conducendolo presso il detto magazzino. [OSCURATO:PERSONA], prosegue il giudice della riparazione, nonostante la presenza dell'autista sequestrato con evidenti segni di lesioni personali, si è adoperato personalmente, insieme a soggetti a lui sconosciuti (i rapinatori-sequestratori) nello scarico della merce, nonostante l'assenza di documentazione in merito, per poi darsi alla fuga, tentando di scavalcare una recinzione, al sopraggiungere delle forze dell'ordine.

Ne consegue che, correttamente, il giudice della riparazione ha accertato la condotta extraprocedimentale gravemente colposa del richiedente, come innanzi descritta, non in termini di generica disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a commettere illeciti ma con riferimento a specifici comportamenti, ritenuti provati dal giudice penale, valutati, con motivazione incensurabile in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, come sinergicamente connessi all'intervento dell'autorità.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa, all'esito di convalida di arresto, con riferimento a rapina aggravata e sequestro di persona in concorso con altri soggetti, in ordine ai quali reati è stato assolto con sentenza irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione di legge, segnatamente dell'art.314 cod. proc. pen., e vizio congiunto di motivazione. La Corte territoriale, peraltro con motivazione contraddittoria, avrebbe diversamente valutato gli elementi probatori emergenti dalla sentenza assolutoria ed errato nel ravvisare la condotta ostativa del richiedente in una generica disponibilità a commettere illeciti. In particolare, sarebbe stato erroneamente ravvisato un nesso sinergico tra un ipotetico favoreggiamento o un'ipotetica ricettazione e l'intervento dell'autorità, invece nella specie relativo a ipotesi di rapina e sequestro di persona. 3. Hanno depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n.34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti ••• penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi, ha ritenuto sussistente la condotta ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. Il giudice della riparazione, anche in considerazione di quanto accertato dalla sentenza assolutoria (la quale, come chiarito anche dallo stesso ricorrente a pag. 5, ha peraltro evidenziato che residuerebbe una eventuale responsabilità per il reato di ricettazione o favoreggiamento), ha difatti argomentato dalla condotta extraprocedimentale dell'attuale ricorrente, come peraltro confermata dallo stesso richiedente in sede di interrogatorio, sinergica rispetto all'intervento dell'autorità e al suo mantenimento. Trattasi di condotta valutata come caratterizzata da colpa grave tenuta dal richiedente con riferimento a una rapina avente a oggetto un TIR, eseguita mediante sequestro di persona in offesa del relativo conducente (peraltro vittima di lesioni personali), condotto in tempo di notte, con a bordo ancora il sequestrato, presso il magazzino gestito dal richiedente per lo scarico della merce. In particolare, l'attuale ricorrente, per sua stessa ammissione in sede d'interrogatorio, ricevuta una telefonata alle tre di notte da un soggetto non meglio identificato (tale «Elio») ha messo a disposizione il proprio magazzino per lo scarico della merce oggetto di rapina, peraltro non attendendo il relativo TIR ma conducendolo presso il detto magazzino. [OSCURATO:PERSONA], prosegue il giudice della riparazione, nonostante la presenza dell'autista sequestrato con evidenti segni di lesioni personali, si è adoperato personalmente, insieme a soggetti a lui sconosciuti (i rapinatori-sequestratori) nello scarico della merce, nonostante l'assenza di documentazione in merito, per poi darsi alla fuga, tentando di scavalcare una recinzione, al sopraggiungere delle forze dell'ordine. Ne consegue che, correttamente, il giudice della riparazione ha accertato la condotta extraprocedimentale gravemente colposa del richiedente, come innanzi descritta, non in termini di generica disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a commettere illeciti ma con riferimento a specifici comportamenti, ritenuti provati dal giudice penale, valutati, con motivazione incensurabile in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, come sinergicamente connessi all'intervento dell'autorità. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 22115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris