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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02443/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza con riferimento alla discreta gravità del fatto, all'ininfluenza del consenso prestato all'acquisizione al fascicolo degli atti di indagine, all'insussistenza di segnali di concreta resipiscenza e, più in generale, di positiva valutazione ai f ni della richiesta) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutt gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto all'eccessività della pena, il motivo si rivela del pari manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano in particolare le citate pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza con riferimento alla discreta gravità del fatto, all'ininfluenza del consenso prestato all'acquisizione al fascicolo degli atti di indagine, all'insussistenza di segnali di concreta resipiscenza e, più in generale, di positiva valutazione ai f ni della richiesta) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutt gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto all'eccessività della pena, il motivo si rivela del pari manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano in particolare le citate pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere esten
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