CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della continuazione tra il tentativo di furto, commesso pochi giorni prima, e le evasioni oggetto del giudizio in corso è generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 relativamente alla corretta esclusione del vincolo della continuazione per mancanza di preventiva deliberazione delle evasioni al momento della commissione del precedente reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]") [OSCURATO:PERSONA] ErieSITATO IN " oggi, [OSCURATO:PERSONA]