CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RINTENUTO I FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui vengono specificate le caratteristiche dell'elemento soggettivo ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (si vedano in particolare la pagina 3, paragrafo 2.2 della impugnata sentenza ), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 paragrafo 2.3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" e che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Quanto alla pretesa mancanza/manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione in relazione al tema della recidiva ed al suo 'impatto' sulla pena, la Corte osserva che il giudice di appello, a fronte della erronea espressione utilizzata dal primo giudice, si è limitata a rimotivare cogliendo correttamente l'elemento centrale del procedimento logico che aveva portato alla determinazione della entità della pena, costituito dal giudizio di prevalenza della attenuante che aveva comportato di necessità l'elisione di ogni effetto auxologico della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Ronna 2/12/23 Il cons gliere es [OSCURATO:PERSONA] co lori D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA] ipi-Dpgo