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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07897/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27246/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti ìdiretta a verificare lo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato, fermato alla guida di un'autovettura; ritenuto che anche le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché, a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27246/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti ìdiretta a verificare lo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato, fermato alla guida di un'autovettura; ritenuto che anche le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché, a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 07897/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris