Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:148
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994C0016
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 maggio 1995 (
*1
)
1.
Con ordinanza del 17 gennaio 1994 la Corte di cassazione francese pone alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se gli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea si applichino ad una “tassa di passaggio” che, destinata a compensare l'assunzione a carico di un'impresa privata di spese derivanti dall'espletamento da parte degli uffici doganali e dei servizi veterinari del loro compito di servizio pubblico, non è stata istituita dallo Stato, ma deriva da un accordo stipulato da questa impresa privata con i propri clienti».
2.
Il caso di specie dal quale trae origine l'ordinanza di rinvio può essere, in sintesi, così descritto. Garonor exploitation (in prosieguo: la «Garonor»), società di diritto privato, gestisce in prossimità di Parigi una stazione stradale internazionale, al cui interno sono situati gli uffici dell'amministrazione doganale. Garonor ha, dietro pagamento di un canone, concesso in locazione alle società [OSCURATO:PERSONA] et fils e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), commissionari di trasporto, ambienti adibiti nella predetta stazione ad uffici ed installazioni sanitarie. Le società locatarie hanno, altresì, diritto all'uso delle infrastrutture stradali e ferroviarie di cui la stazione è provvista. L'intera area su cui questa sorge è di proprietà della Garonor. L'attività di tale società non è subordinata ad alcun atto, spettante alla pubblica autorità, di autorizzazione o di concessione. Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corrispondono alla Garonor, in aggiunta al canone di locazione, il pagamento di una «tassa di passaggio» forfettaria per ogni veicolo in transito internazionale, che effettua nella stessa stazione le operazioni di sdoganamento. Il giudizio principale concerne il mancato versamento della «tassa di passaggio» da parte delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali fanno valere in quella sede che tale prestazione pecuniaria, in origine destinata a compensare le spese sopportate dalla Garonor per la costruzione e manutenzione di un parcheggio TIR utilizzato dai servizi doganali, sarebbe rimasta priva di causa, dopo che, nel 1981, detti servizi hanno accettato di compiere le operazioni di sdoganamento nei locali riservati alle società commissionarie di trasporti.
3.
Nell'ordinanza di rinvio è detto che la «tassa di passaggio», prevista nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla Garonor per ogni possibile utente della stazione stradale, costituisce una prestazione pecuniaria diretta a compensare le spese sostenute da quest'ultima società per assicurare la presenza dei servizi doganali all'interno della stazione. È altresì precisato di quali spese si tratti: quelle di locazione e manutenzione dei locali posti dalla Garonor gratuitamente a disposizione dei servizi doganali, quelle che sopperiscono, in parte, al costo della mensa di cui usufruisce il personale della dogana, nonché le altre, relative all'utilizzazione di un ponte mobile da parte di detto personale, al funzionamento del servizio veterinario all'interno della stazione e ad un'area di parcheggio per gli utenti di quest'ultima. Ad eccezione delle sole spese concernenti l'area di parcheggio, afferma il giudice
a quo,
la «tassa di passaggio» serve a compensare le spese che la società Garonor si è accollata, ma che derivano dall'attività con la quale i servizi della dogana ed i servizi veterinari assolvono alla loro missione di servizio pubblico. Il giudice remittente spiega poi, in motivazione, che la «tassa di passaggio» non costituisce il corrispettivo di prestazioni contrattuali rese dalla Garonor ai commissionari di trasporto: anche se l'espletamento delle formalità doganali all'interno del paese risulta vantaggioso per gli operatori commerciali, egli osserva, si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte (
1
), di un servizio comunque dovuto a chi fruisce del mercato comune, che non può, dunque, comportare oneri pecuniari a carico degli interessati.
4.
Di fronte al quesito del giudice remittente, la [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzano la tesi secondo cui la «tassa di passaggio» sarebbe una tassa di effetto equivalente al dazio doganale. Tale assunto è argomentato in base ad un'interpretazione estensiva delle norme evocate nell'ordinanza di rinvio, che risulterebbe giustificata da un duplice ordine di rilievi:
a)
la prestazione pecuniaria prevista nella specie, sebbene non imposta dallo Stato, sarebbe, tuttavia, percetta a suo profitto, con il risultato che di essa la Stato risulta il vero beneficiario;
b)
è inoltre dedotto che per il caso di specie soccorre il principio già enunciato dalla Corte nella causa Bauhuis (
2
), secondo cui «la giustificazione del divieto delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali va ricercata nell'ostacolo che gli oneri pecuniari, sia pur minimi, riscossi in ragione del passaggio della frontiera, costituiscono per la circolazione delle merci (...)». Il divieto delle tasse di effetto equivalente dovrebbe intendersi posto anche con riguardo al caso in esame, in quanto, si dice, la «tassa di passaggio» ha per conseguenza quello stesso effetto di ostacolo per il transito delle merci, che le invocate norme del Trattato sono dirette ad impedire.
5.
Né l'uno, né l'altro di tali argomenti mi lasciano persuaso. L'allegare che lo Stato beneficia della prestazione pecuniaria qui considerata, o che da essa scaturisce un ostacolo alla circolazione delle merci, non significa, ancora, aver dimostrato che si tratti ai sensi del Trattato di un onere fiscale equivalente, negli effetti, al dazio doganale. Certo, le disposizioni indicate nell'ordinanza di rinvio vietano quel tipo di tassa, e non altri, perché vogliono proibire gli effetti equivalenti al dazio. Il problema che ora si pone, tuttavia, è quello di stabilire se il prodursi, nella specie, dell'effetto prospettato nelle deduzioni in esame come equivalente all'imposizione del dazio doganale derivi oppur no, da un atto impositivo, ricadente nella categoria delle tasse vietate, come il Trattato la configura.
Ora, il dazio doganale, e la tassa di effetto equivalente, sono negli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato considerati come atti impositivi, risultanti, in quanto tali, dall'esercizio di un potere riservato allo Stato o comunque alla pubblica autorità. I destinatari delle disposizioni in esame sono, infatti, esclusivamente gli Stati membri. Senonché, la prestazione dedotta in giudizio, prevista in un contratto fra privati, non riveste i caratteri della prestazione imposta. D'altra parte, il soggetto che esige il versamento della «tassa di passaggio» è una società commerciale, la quale, come risulta dall'ordinanza di rinvio, non appartiene, né può essere comunque ricondotta, alla sfera dell'organizzazione statuale: e questo, nemmeno nel senso assai lato in cui l'intende questa Corte, quando vi include ogni «organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli» (
3
).
La «tassa di passaggio» non trae origine dal potere impositivo di alcun organismo così configurato, mentre è soltanto l'imposizione fiscale — la tassa imposta dall'autorità competente — ad esser vietata come tassa di effetto equivalente al dazio. Ritengo, quindi, di dover concludere che una prestazione pecuniaria del tipo di quella oggetto del presente giudizio non è una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato.
6.
Detto ciò, devo tuttavia aggiungere che le deduzioni sopra considerate non esauriscono, a mio avviso, la possibile prospettazione del problema all'esame della Corte.
Il giudice remittente ha promosso la questione interpretativa degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato senza formulare esclusivamente, e nemmeno espressamente, il quesito — al quale ho già dato, per parte mia, risposta negativa — se la «tassa di passaggio» della specie sia una tassa vietata da quelle disposizioni. L'ordinanza di rinvio può, quindi, essere intesa anche nel senso che essa solleva un problema più generale. Alla Corte si chiede, infatti, quale applicazione le sopra indicate norme del Trattato possono comunque ricevere nel nuovo e peculiare caso di una prestazione pecuniaria concernente il passaggio delle merci attraverso la frontiera, che ha come fonte una convenzione fra privati ma ha per scopo quello di coprire spese puntualmente indicate dal giudice
a quo
come afferenti all'espletamento di un pubblico servizio.
A mio giudizio, la questione così posta esige che le disposizioni evocate nell'ordinanza di rinvio siano lette dalla Corte non soltanto in relazione al divieto del dazio e delle tasse ivi previsti, ma a tutto il significato e valore precettivo da esse rivestito come norme di tutela di quel fondamentale valore del mercato comune che è la libera circolazione delle merci.
7.
Vediamo dunque, secondo il criterio ora indicato, come la specie può cadere sotto le previsioni del Trattato. Occorre evidentemente far riferimento ai termini, che dobbiamo considerare acquisiti al presente giudizio, in cui il giudice remittente individua la specifica destinazione della «tassa di passaggio». Le spese che tale prestazione pecuniaria è diretta a compensare, egli ci dice, sono, precisamente, quelle connesse con l'espletamento del servizio doganale e veterinario. A sostenerle sono tuttavia, nel nostro caso, i soggetti privati: il gestore della stazione stradale prende, infatti, tali spese a proprio carico, ma le copre, a sua volta, con quanto ricava dalla «tassa di passaggio», che gli devono gli importatori ed esportatori, per l'ammontare stabilito in via forfettaria con riguardo ad ogni veicolo adibito al trasporto delle merci attraverso la frontiera. La previsione di quest'ultima prestazione pecuniaria deriva, quindi, dalla necessità di sopperire alle spese che lo Stato ha mancato di accollarsi. La giurisprudenza della Corte (
4
), che il giudice ha tenuto presente nel formulare il suo quesito, sta, poi, a dimostrare che le spese relative alla manutenzione dei servizi in discorso gravano necessariamente ed esclusivamente sullo Stato, il quale non può dunque riversare il relativo costo sugli utenti mediante oneri pecuniari. D'altra parte, nonostante il presumibile vantaggio offerto agli operatori commerciali dalla possibilità di effettuare le operazioni di sdoganamento all'interno del paese, nell'area in cui è situata la stazione stradale, il servizio doganale è — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (
5
) — comunque dovuto, in qualsiasi luogo lo si espleti, a chi fruisce del mercato comune, e non può formare oggetto di contropartita economica.
8.
Essendo la questione prospettata come si è detto, ritengo che il giudice
λ quo
abbia, in sostanza, interrogato la Corte sulla possibile applicazione delle norme da lui evocate sotto un duplice profilo. Il primo, che ho già esaminato, concerne la violazione del divieto delle tasse di effetto equivalente al dazio doganale. L'altro, ancora da considerare, consiste nel vedere se l'ostacolo frapposto alla circolazione delle merci con la previsione della «tassa di passaggio» derivi dall'avere lo Stato mancato di osservare, piuttosto che lo specifico divieto delle suddette misure fiscali, l'obbligo di provvedere alle spese connesse con il funzionamento del servizio pubblico qui considerato: tale obbligo è, beninteso, quello di coprire il costo del servizio interamente, per modo che si fughi il rischio che a sostenerlo sia l'operatore privato interessato al transito delle merci.
Che la questione vada vista anche sotto questo secondo aspetto si deduce dalle stesse considerazioni con cui è argomentata l'ordinanza di rinvio. Come sappiamo, la «tassa di passaggio» serve a compensare spese concernenti l'espletamento del servizio doganale e veterinario. Quando il giudice
a quo
individua così la destinazione di questa controversa prestazione pecuniaria, egli vuol dire che, se le spese del servizio fossero state sostenute dallo Stato, la «tassa di passaggio» — la si voglia considerare, oppur no, come una tassa di effetto equivalente — non sarebbe stata prevista nel contratto, e non sarebbe venuto di conseguenza a prodursi l'ostacolo che essa costituisce per la libera circolazione delle merci.
Questo secondo profilo della questione è nuovo in giurisprudenza come lo è il primo. La Corte, nelle pronunzie precedentemente citate (
6
), ha già enucleato la nozione del servizio doganale gratuito e comunque dovuto agli utenti del mercato interno, sempre con riferimento ad un onere pecuniario che risultava imposto dallo Stato come tassa di effetto equivalente, appunto perché non poteva essere considerato come corrispettivo di un servizio reso all'interessato. Qui si tratta invece di appurare se l'obbligo per lo Stato di non far sopportare agli operatori economici le spese relative alla conduzione del servizio possa operare, nelle circostanze della specie, anche indipendentemente dal divieto del dazio doganale e delle tasse di effetto equivalente.
9.
Quanto al merito della questione, vi è un primo dato da considerare. Gli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato configurano testualmente il divieto del dazio doganale e delle tasse di effetto equivalente, ma non contengono analoga, espressa previsione relativamente all'obbligo di spesa gravante sullo Stato. Ed è su tale obbligo che dobbiamo fermare l'attenzione, in quanto la sua mancata osservanza ha comportato che le spese del servizio si trasferissero agli operatori economici. Come sopra avvertivo, si deve, a tale riguardo, tener presente il pieno significato che le norme evocate dal giudice remittente rivestono nell'economia del Trattato. Fuor di dubbio, esse sono espressione di un principio che presidia la costruzione comunitaria e di essa rappresenta un fondamentale ed inderogabile valore: il passaggio delle merci attraverso le frontiere deve essere libero, e lo è quando esso non comporta obblighi pecuniari a carico degli operatori economici. Il divieto di istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente non è, quindi, fine a se stesso. La
ratio
delle disposizioni che lo prevedono, messa in luce dalla decisione del caso Bauhuis, risiede così nell'esigenza di assicurare, in conformità dell'articolo 3, lett. c), del Trattato, il compimento di un effettivo mercato interno, in cui gli operatori economici acquistano il diritto di vedere eliminati gli ostacoli al commercio intracomunitário. Si tratta, dunque, di un divieto strumentale al perseguimento di una primaria finalità del Trattato: in tanto esiste una vera Comunitàmercato, in quanto nessun ostacolo di ordine pecuniario si oppone al libero passaggio delle merci alle frontiere. Ora, le norme alle quali è affidata una tale piena garanzia della circolazione delle merci si ispirano anche all'intento di vietare l'inazione dello Stato, come qui essa si configura: l'inazione, che lascia sopportare al privato il costo del servizio doganale, e perciò conduce al risultato di frustrare quella fondamentale garanzia, anche quando non viene imposta una tassa di effetto equivalente al dazio doganale. La proibizione di un tale comportamento omissivo è, si potrà dire, solo implicita nelle disposizioni in esame, che non la prevedono testualmente: essa trova però, va subito aggiunto, un ulteriore e sicuro punto di appoggio nell'espressa disposizione di carattere generale dettata dall'art. 5, secondo comma, secondo cui gli Stati membri si astengono dal compromettere la realizzazione degli scopi perseguiti dal Trattato. Le norme evocate nell'ordinanza di rinvio vanno dunque considerate insieme con l'art. 5, in ragione del nesso che unisce, come spiego qui di seguito, l'una disposizione alle altre, per quanto riguarda la disciplina applicabile alla specie.
10.
Adottato il punto di vista che qui avanzo, il principio del libero e gratuito passaggio delle merci attraverso le frontiere può risultare violato dallo Stato sia con la condotta direttamente prevista e vietata dagli artt. 9, 12, 13 e 16, sia con altro comportamento che, pur non integrando gli estremi dell'imposizione fiscale di effetto equivalente al dazio doganale, è tuttavia idoneo a pregiudicare l'interesse protetto da tali norme. In quest'ultima ipotesi, l'art. 5 viene in rilievo come norma di chiusura del sistema, che garantisce in via generale la piena tutela dei valori fondamentali dell'ordinamento comunitario, quando la loro violazione è indiretta, e cioè non rilevabile in base alla formulazione letterale di una specifica disposizione del Trattato. Diversamente, si dovrebbe ammettere che, nel nostro ed in altri analoghi casi, l'ordinamento comunitario resta indifferente di fronte ad un contegno dello Stato, che si adegua formalmente ad un divieto, ma comporta per le sue pratiche conseguenze il risultato proibito. Così non è. Nel nostro caso, lo Stato non può lecitamente evadere per alcun verso i limiti che risultano in sede di interpretazione imposti alla sua condotta dalla imprescindibile esigenza di garantire il perseguimento di finalità essenziali del Trattato, come lo è questa, che concerne, sotto un fondamentale aspetto, la libera circolazione delle merci.
11.
Ora, è chiaro che, così configurato, l'obbligo generale stabilito all'art. 5, secondo comma, va considerato solo in via residuale. Dove il contegno dello Stato, lesivo di un interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento comunitario, trova specifica e compiuta disciplina in altra disposizione del Trattato, sarà, infatti, esclusivamente quest'ultima a disciplinare la specie. Il disposto dell'art. 5, secondo comma, può trovare invece applicazione, a titolo sussidiario, per colpire comportamenti o pratiche dello Stato che non siano sanzionati in base ad altri, più puntuali, precetti e risultino tuttavia contrari agli scopi del Trattato (
7
).
Nel caso in esame, l'obbligo di astenersi «da ogni misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato» andava soddisfatto con l'osservare, non soltanto il testuale divieto di istituire tasse di effetto equivalente, ma anche — ed ecco il congegno dell'art. 5, che sanziona in via residuale gli illeciti di cui non vi è puntale previsione — la proibizione, implicita in quel divieto, di gestire il servizio doganale in alcun modo che pregiudichi il libero e gratuito transito delle merci attraverso le frontiere.
Giova, poi, osservare come gli scopi del Trattato, che costituiscono il bene giuridico tutelato dall'art. 5, secondo comma, debbono essere enucleati dalle singole disposizioni del Trattato medesimo. Solo dal complessivo articolato del corpo normativo, che definisce l'assetto del mercato comune, l'interprete può trarre decisive indicazioni circa i sottostanti valori da tutelare. L'art. 5, secondo comma, va pertanto necessariamente letto ed applicato dal giudice insieme con altre disposizioni del Trattato: il dovere dello Stato, che esso contempla in via generale, è quello di astenersi da ogni contegno potenzialmente lesivo dei beni o valori giuridici tutelati, di volta in volta, dalle norme regolatrici della specie. In questo senso depone chiaramente la stessa giurisprudenza della Corte, secondo la quale l'art. 5, secondo comma, «stabilisce un obbligo generale degli Stati membri, il cui contenuto concreto dipende, in ciascun caso particolare, dalle disposizioni del Trattato o dai principi generali in esso impliciti». (
8
)
12.
Vorrei segnalare, per concludere, che questa Corte ha già utilizzato il disposto dell'art. 5, secondo. comma, esattamente nel senso in cui esso andrebbe applicato nel caso di specie, come norma che sanziona la violazione indiretta di precetti o principi impliciti del Trattato. Si pensi alla sentenza pronunciata nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
9
) In quella controversia, la [OSCURATO:PERSONA] rimproverava al Regno del [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'art. 12, lett. b), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, a norma del quale i dipendenti delle Comunità sono esenti da qualsiasi obbligo di iscrizione nei registri della popolazione negli Stati membri in cui hanno sede le istituzioni comunitarie. Nella specie, la norma in questione non era però violata direttamente, cori l'imporre un obbligo di iscrizione, ma solo indirettamente: lo Stato convenuto faceva discendere dalla mancata iscrizione conseguenze sfavorevoli di ordine fiscale. Siffatto comportamento, secondo la Corte, costituiva quindi una violazione dell'art. 5, secondo comma, del Trattato in quanto determinava una costrizione indiretta all'iscrizione nei registri della popolazione, in contrasto con la
ratio
del menzionato art. 12. L'art. 5, secondo comma, costituisce quindi il sicuro fondamento giuridico per sanzionare come illecito il comportamento dello Stato che, conforme al tenore letterale di una disposizione del Trattato, risulti tuttavia contraddire lo scopo da quella stessa norma perseguito.
13.
Per le ragioni sopra dette, concludo che gli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato, letti insieme con l'art. 5, secondo comma, e 3, lett. c), non soltanto stabiliscono il divieto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, ma impongono altresì agli Stati membri di coprire interamente le spese del sera-zio doganale e veterinario. Solo così si può evitare che tali spese si trasferiscano in capo agli operatori economici e che le prestazioni pecuniarie dirette a coprirle, ancorché previste in contratti fra privati, si traducano a loro volta in un ostacolo al libero passaggio delle merci alle frontiere.
14.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, suggerisco di rispondere come segue al quesito posto dalla Corte di cassazione francese con ordinanza del 17 gennaio 1994:
«Una “tassa di passaggio” che sia, non istituita dallo Stato o comunque da un organismo a questo riconducibile, ma prevista in un contratto fra privati, non è una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CE. Tuttavia, le spese connesse col funzionamento dei servizi doganali e veterinari, in quanto relative ad un pubblico servizio espletato nell'interesse generale, devono essere sopportate interamente dallo Stato e non possono quindi, a nessun titolo, essere addossate agli operatori economici. È pertanto contrario al combinato disposto degli artt. 3, lett. c), 5, secondo comma, 9, 12, 13 e 16 del Trattato il comportamento dello Stato da cui derivi comunque che soggetti privati siano tenuti a coprire tali spese, anche mediante una prestazione pecuniaria prevista in un contratto, in relazione al trasporto delle merci attraverso la frontiera di uno Stato membro».
(
*1
) Lingua originale: l'italiano.
(
1
) [OSCURATO:PERSONA] 17 maggio 1983, causa
132/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1649, punti 13-15)
, e causa
133/82, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (Racc. pag. 1669, punti 14-16)
.
(
2
) Sentenza 25 gennaio 1977, causa
46/76 (Race. pag. 5, punto 9)
.
(
3
) Sentenza 12 luglio 1990, causa
C-188/89, Foster (Racc. pag. 3313, punto 20)
. Inoltre, è ins receptam nella vostra giurisprudenza che anche una società di diritto privato può, in linea teorica, ricondursi alla nozione di Stato, e ciò in funzione di parametri quali il controllo di fatto da parte dei puhblici poteri, l'influenza dominante c la possibilità di cui dispone fa pubblica autorità di impartirle istruzioni vincolanti, la proprietà o la partecipazione finanziaria, la subordinazione — amministrativa o mediante disposizioni di legge — ai pubblici poteri, ovvero la nomina dei membri del consiglio d'amministrazione da parte di organismi pubblici. Ricorrendo tali ipotesi, è da ritenersi che un ente, a prescindere dalla sua forma e natura, sia riconducibile allo Stato, ovvero che i suoi atti siano comunque imputabili alto Stato. Si vedano, al riguardo, le sentenze 24 novembre 1982, causa
249/81, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. 4005, punto 15)
; 2 febbraio 1988, cause riunite
67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy (Racc. pag. 219, punti 36-38)
c 20 settembre 1988, causa
31/87, Beentjcs/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4635, punti 11 e 12)
.
(
4
) Cito, in proposito, la sentenza 30 maggio 1989, causa
340/87, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 1483, punto 17)
, nella quale la Corte ha constatato l'inadempimento della Repubblica italiana consistente nell'addebitare «agli operatori economici (...) il costo dei controlli e delle formalità amministrative espletati durante una parte dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali (...)». Si veda anche la sentenza 5 febbraio 1976, causa
87/75, Bresciani (Racc. pag. 129, punto 10)
, dove la Corte ha considerato che, con riguardo all'attività amministrativa dello Stato diretta a dare esecuzione ad un regime di controllo sanitario nell'interesse generale, «le relative spese devono essere poste a carico della collettività nazionale che, nel suo complesso, fruisce dei vantaggi derivanti dalla libera circolazione delle merci».
(
5
) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo citate alla nota 1, dove la Corte ha posto il principio che il vantaggio derivante dalla possibilità di effettuare le operazioni di sdoganamento all'interno del paese è «connesso unicamente all'espletamento delle formalità doganali che, qualunque sia il luogo in cui avviene, costituisce sempre un obbligo». Tale facilitazione e peraltro accordata «allo scopo di snellire il movimento delle merci e di agevolare il trasporto all'interno della Comunità. Si deve pertanto escludere che si possa riscuotere un qualsivoglia onere per facilitazioni in materia di sdoganamento concesse nell'interesse del mercato comune».
(
6
) V. note 1 e 4.
(
7
) Questo ruolo dell'art. 5, secondo comma, è già stato configurato dagli avvocati generali Mancini e Tesauro nelle loro rispettive conclusioni rese nella causa
290/83, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. 1985, pag. 439, in particolare pag. 442)
e nelle cause riunite da
C-78/90 a C-83/90, [OSCURATO:PERSONA] de l'Ouest (Racc. 1992, pag. I-1847, in particolare pag. I-1864)
. La causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, summenzionata, merita una particolare attenzione. In essa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la tesi che il comportamento dello Stato francese fosse sanzionabile ex art. 5, secondo comma, in quanto, pur formalmente irriducibile alla nozione di aiuto di Stato, ne era comunque equivalente negli effetti. L'avvocato generale e la Corte Ranno giustamente rigettato una siffatta interpretazione. Ed infatti, la formulazione dell'art. 92 («[...] sono incompatibili con il mercato comune [...] gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma [...]») e sufficientemente ampia per ricomprendervi ogni comportamento dello Stato che produca il risultato vietato dalla norma: è quindi inutile il ricorso alla norma generale, e sussidiaria, di cui all'art. 5, secondo comma.
(
8
) Sentenza 8 giugno 1971, causa
78/70, [OSCURATO:PERSONA] (Race. pag. 487, punto 5)
. Che l'art. 5 debba essere letto ed applicato in connessione con altre norme del Trattato emerge poi chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che, sulia base del combinato disposto degli artt. 5, 3, lett. f), 85 e 86, ha sanzionato le misure statali suscettibili di pregiudicare l'effetto utile delle regole dettate in tema di concorrenza. Si vedano, a titolo esemplificativo, le sentenze 16 novembre 1977, causa
13/77, INNO/ATAB (Racc. pag. 2115, punti 29-31)
; 3 dicembre 1987, causa
136/86, BNIC/Aubert (Racc. pag. 4789, punti 22 e 23)
; 11 aprile 1989, causa
66/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 803, punti 48 e 49)
, e 17 novembre 1993, causa
C-2/91, Meng (Racc. pag. 5751, punto 14)
.
(
9
) Sentenza 18 marzo 1986, causa
85/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Race. pag. 1149, punto 22)
.