CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 29971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nella procedura di correzione di errore materiare svolta in relazione al ricorso n. 36889/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; (4, RILEVATO che nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza pubblica tenutasi il 17 gennaio 2023, in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 36889/2022), si è omesso di aggiungere, dopo le parole: "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita CASTAGNINO Domenico, che liquida in euro 3.420,00, oltre agli accessori di legge"; che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale di tipo omissivo; CONSIDERATO che trattasi di errore che non determina nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; che la cancelleria provvederà alle annotazioni sull'originale dell'atto; P.Q.M. dispone correggersi il dispositivo riportato sul ruolo di udienza pubblica tenutasi il 17 gennaio 2023 in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 36889/2022), aggiungendo, dopo le parole: "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.420,00, oltre agli accessori di legge". Così deciso in Roma, il 9 maggio 202