CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 80 lettera g) D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di grammi 21,85 di cocaina e di grammi 90,22 di hashish, e 337 cod. pen., mentr era ristreto presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto e mancata applicazione del concorso di reati, ritenendo erroneamente che il fatto sia unico. Con il secondo motivo, lamenta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo si duole in ordine all'applicazione della recidiva. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione operata dal primo giudice e richiamato il dato quantitativo relativo al numero di dosi ricavabili (pari a oltre 100 dosi di cocaina e oltre 1200 dosi di hashish), escludendo che la condotta ascritta fosse di natura occasionale, posto che [OSCURATO:PERSONA], che aveva introdotto in carcere la sostanza stupefacente, ha dichiarato in sede di convalida di aver effettuato simili trasporti altre volte. Tale circostanza è stata confermata anche da un foglio dattiloscritto, rinvenuto nella cella di altro detenuto, ove ricorre il nome di [OSCURATO:PERSONA] con accanto l'indicazione di cifre e la ricevuta di un versamento effettuato su una postepay. Inoltre, l'imputato al fine di introdurre nel carcere la sostanza stupefacente, disponeva in modo illecito di microtelefoni che gli consentivano di contattare i familiari e tra gli altri anche [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice ha affermato che la mera generica ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, senza fornire ulteriori elementi di conoscenza di valutazione, a fronte di una situazione di flagranza di reato, non costituisce alcun elemento apprezzabile positivamente. In ordine alla recidiva, il giudice ha richiamato le modalità del fatto e la resistenza opposta agli agenti della polizia penitenziaria per sottrarsi al controllo, elementi che il giudice ha ritenuto indicativi di una maggiore pericolosità dell'imputato, che ha continuato a delinquere anche all'interno del carcere ove era distretto in espiazione pena. Si ricorda, al riguardo che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 1 \\ kconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente r--r IMPOS ![OSCURATO:PERSONA]''' '7 G 2026 1.)e Safftit 2