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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29124/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Florian CELIKU, per il tramite del difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, presentate dall'interessato in relazione alla espiazione di una pena residua superiore a due anni di reclusione, derivante da provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 21 ottobre 2019.

Deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 678 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'omessa notifica al difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 21 ottobre 2021 davanti al suddetto Tribunale di sorveglianza.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2011, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304).

In base all'esame del fascicolo processuale, può così ricostruirsi la vicenda processuale, nei segmenti d'interesse: - in data 11 aprile 2016 veniva emesso un ordine di esecuzione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (SIEP n. 1392/2016), fondato sulla condanna del CELIKU alla pena di mesi undici e giorni ventotto di reclusione per i reati di cui agli artt. 13 e 13-bis d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 luglio 2015 (irrevocabile il 10 dicembre 2015); - in data 26 maggio 2016 veniva presentata, nell'interesse del condannato, istanza di affidamento in prova al servizio sociale (in subordine, di detenzione domiciliare) da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - in data 21 ottobre 2019 veniva emesso un successivo ordine di esecuzione, questa volta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (SIEP n. 301/2019), fondato sulla condanna del CELIKU alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 13 e 13-bis d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, inflittagli con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 12 gennaio 2017 (irrevocabile il 10 ottobre 2019), per una pena residua complessiva da espiare di anni due, mesi sette e giorni ventotto di reclusione;- in data 3 dicembre 2019 veniva, quindi, presentata una nuova istanza di affidamento in prova al servizio sociale, a firma, tuttavia, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata nomina di fiducia e revoca di ogni altro difensore precedentemente nominato; - in data 10 giugno 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma emetteva decreto di fissazione dell'udienza camerale del 21 ottobre 2021, decreto che conteneva l'indicazione, quale difensore di fiducia, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo revocato, che riceveva la notifica dell'avviso de quo a mezzo PEC in data 13 settembre 2021.

3. Ciò posto in punto di fatto, va ricordato che, anche nel procedimento di sorveglianza, per il rinvio operato dall'art. 678 comma primo cod. proc. pen. al disposto dell'art. 666 comma terzo stesso codice, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598: in motivazione, la Suprema Corte, proprio con riferimento a un caso di omessa notifica al difensore fiduciario dell'avviso di udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; v., con specifico riferimento all'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, anche la più risalente Sez. 1, n. 5305 del 3/12/1993, dep. 1994, Ferraro, Rv. 196237).

Nella vicenda processuale d'interesse, prima sintetizzata, tale diritto del condannato è stato certamente leso, in quanto, al momento dell'emissione del decreto di citazione davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma (1° giugno 2021), egli risultava difeso di fiducia non più dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che ricevette l'avviso via PEC, pur essendo nel frattempo stato revocato), ma dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato già dal 3 dicembre 2019 e che, pertanto, avrebbe avuto diritto di ricevere l'avviso in luogo del collega revocato.

4. La nullità assoluta e insanabile derivata dalla acclarata violazione impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, da celebrarsi nel contraddittorio delle parti previ avvisi di legge.

Tale formula di annullamento si lascia preferire a quella di annullamento senza rinvio, in base al condiviso principio per il quale, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art.179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Selis, Rv. 280524).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Florian CELIKU, per il tramite del difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, presentate dall'interessato in relazione alla espiazione di una pena residua superiore a due anni di reclusione, derivante da provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 21 ottobre 2019. Deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 678 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'omessa notifica al difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 21 ottobre 2021 davanti al suddetto Tribunale di sorveglianza. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304). In base all'esame del fascicolo processuale, può così ricostruirsi la vicenda processuale, nei segmenti d'interesse: - in data 11 aprile 2016 veniva emesso un ordine di esecuzione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (SIEP n. 1392/2016), fondato sulla condanna del CELIKU alla pena di mesi undici e giorni ventotto di reclusione per i reati di cui agli artt. 13 e 13-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 luglio 2015 (irrevocabile il 10 dicembre 2015); - in data 26 maggio 2016 veniva presentata, nell'interesse del condannato, istanza di affidamento in prova al servizio sociale (in subordine, di detenzione domiciliare) da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - in data 21 ottobre 2019 veniva emesso un successivo ordine di esecuzione, questa volta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (SIEP n. 301/2019), fondato sulla condanna del CELIKU alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 13 e 13-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, inflittagli con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 12 gennaio 2017 (irrevocabile il 10 ottobre 2019), per una pena residua complessiva da espiare di anni due, mesi sette e giorni ventotto di reclusione;- in data 3 dicembre 2019 veniva, quindi, presentata una nuova istanza di affidamento in prova al servizio sociale, a firma, tuttavia, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata nomina di fiducia e revoca di ogni altro difensore precedentemente nominato; - in data 10 giugno 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma emetteva decreto di fissazione dell'udienza camerale del 21 ottobre 2021, decreto che conteneva l'indicazione, quale difensore di fiducia, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo revocato, che riceveva la notifica dell'avviso de quo a mezzo PEC in data 13 settembre 2021. 3. Ciò posto in punto di fatto, va ricordato che, anche nel procedimento di sorveglianza, per il rinvio operato dall'art. 678 comma primo cod. proc. pen. al disposto dell'art. 666 comma terzo stesso codice, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598: in motivazione, la Suprema Corte, proprio con riferimento a un caso di omessa notifica al difensore fiduciario dell'avviso di udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; v., con specifico riferimento all'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, anche la più risalente Sez. 1, n. 5305 del 3/12/1993, dep. 1994, Ferraro, Rv. 196237). Nella vicenda processuale d'interesse, prima sintetizzata, tale diritto del condannato è stato certamente leso, in quanto, al momento dell'emissione del decreto di citazione davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma (1° giugno 2021), egli risultava difeso di fiducia non più dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che ricevette l'avviso via PEC, pur essendo nel frattempo stato revocato), ma dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato già dal 3 dicembre 2019 e che, pertanto, avrebbe avuto diritto di ricevere l'avviso in luogo del collega revocato. 4. La nullità assoluta e insanabile derivata dalla acclarata violazione impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, da celebrarsi nel contraddittorio delle parti previ avvisi di legge. Tale formula di annullamento si lascia preferire a quella di annullamento senza rinvio, in base al condiviso principio per il quale, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art.179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Selis, Rv. 280524). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 12 a