CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27135/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12400/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –resistente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,n. 5418 / 1 1 / 20 22 , depositata i n data 25 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo il silenzio - rifiuto formatosi Oggetto: Addizionale ex art. 33, commi 1 e 2bis, d.l. 78/2010 -Ambito di applicazione - Collaboratore a progetto di istituto di credito - Inclusione - Condizioni - Rimessione alla pubblica udienza sull’istanza di rimborso delle ritenute effettuate e versate, per gli anni di imposta dal 2015 al 2017, ai sensi dell’art. 33 del d.l. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quale sostituto d’imposta, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di aliquota addizionale IRPEF del dieci per cento , per complessivi € 132.440,01, sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione pagata al medesimo contribuente quale collaboratore dell’istituto di credito. A sostegno dell’istanza, e successivamente nel ricorso introduttivo, il contribuente affermava, invero, l’insussistenza del requisito soggettivo dell’imposizione. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. 2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio), deducendo la nullità assoluta della sentenza poiché era stata decisa una controversia totalmente diversa (avente ad oggetto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta al Comune di Viterbo). La CGT-2, rilevata la nullità della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso del contribuente stante l’applicabilità, nella specie, dell’art. 33 d.l. 78/2010. 3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Ufficio ha depositato memoria con la quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 26 settembre 2025. Considerato che: 1. Con il primomotivo il contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 33 DL 78/2010 con riferimentoall’art. 360 comma1, n. 3, c.p.c. » ; dopo aver delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, sostiene che la CGT-2 avrebbe erroneamente applicato la norma de qua al ricorrente (quale collaboratore dell’[OSCURATO:SOCIETA]) senza accertare (come richiesto dalla norma) se allo stesso fosse attribuito un ‘elevato grado di autonomia e un effettivo potere decisionale in grado di porre in essere attività che possano rilevare ai fini della stabilità dei mercati finanziari’ (pag. 16 del ricorso), senza indagare, in altri termini, ‘la concreta idoneità dell’incarico conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sotto i profili delineati dalla norma (diversi dalla mera esistenza di un rapporto di collaborazione continuativa e di una remunerazione una tantum). In particolare, la CGT-2 avrebbe omesso di considerare l’incarico oggetto del contratto di collaborazione e di verificare l’esistenza di qualche inerenza di esso con l’andamento dei mercati finanziari e del potere, in capo al contribuente, di ‘assumere decisioni autonome (…) in grado di incidere sull’assunzione di rischi rilevanti per la stabilità dei mercati finanziari’ (pag. 18). 2.Con il secondo motivo il contribuente l amenta la « omissione circa fatti decisivi della controversia, omessa motivazione in relazione all’art. 360 comma I n. 5 c.p.c.» per avere la C GT - 2 omesso di valutare i seguenti elementi: -l’assenza, in capo al contribuente, del potere di incidere sulle decisioni assunte dalla Banca, e di incidere (o forzare) la conclusione del contratto preliminare e/o definitivo con riferimento agli addendum; -il pagamento dell’ultima rata del compenso solo all’esito della valutazione favorevole in merito al compimento del progetto; -il contenuto del I e del II addendum. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce , sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, la « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.1322 c.1 e 2, 1343 del codice civile» per avere la C GT - 2 omesso di descrivere il procedimento di qualificazione del rapporto inter partes ed averlo erroneamente assimilato ad una collaborazione continuativa. 4.Con il quarto motivo il contribuente lamenta la «nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia ex art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 36 comma 2 n. 4 D.lgs. n. 546/1992» per avere la CGT-2reso una motivazione apparente circa la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 33 cit.. 5. La Corte, preliminarmente, osserva che la decisione dei motivi di ricorso, in particolare dei primi due, involge la soluzione di questione di particolare rilevanza e novità, non rinvenendosi precedenti circa l’applicabilità dell’addizionale prevista dall’art. 33 d.l. 78/2010a collaboratori continuativi di banche. Ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ. va, quindi, rinviata la causa a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della caus