CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 20456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannare i ricorrenti alpagamento degli onorari per il presente grado di giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1° luglio 2025, confermavala sentenza di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art.648-bis cod. pen. ed il solo Matera del reato dicui all’art. 640 cod. pen.; il processo era relativo ad una autovettura [OSCURATO:PERSONA] di furto cui erano stati modificati il numero di telaio e le targhe, che erastata poi venduta ad [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza ricorre per cassazione ildifensore degli imputati, eccependo:1.1 violazione degli artt.420-ter comma 5, 178, 179 cod.proc. pen., 24 e 111Cost. per non avere la Corte territoriale motivato in ordine all’istanza di rinviodepositata dal difensore il 27/06/2025 per l’udienza del 1°luglio 2025;1.2 violazione degli artt. 110, 648-bis, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e),125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen. per quanto concerneva lasussistenza dei requisiti giuridici utili a ritenere configurabile il delitto di riciclaggio;1.3 contraddittorietà, mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazionerispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’atto di appello in relazione agliartt. 110, 648-bis, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3, 192 comma2 cod. proc. pen., 111 comma 6 Cost., relativamente all’accertamento fattualecontenuto negli atti utilizzabili ai fini della decisione e, nello specifico, rispetto alleprove poste a sostegno del giudizio di responsabilità dei ricorrenti in relazione aldelitto di riciclaggio; era stato richiamato in modo apodittico il quadro probatorioritenuto sufficiente dal giudice di primo grado e omesso di consideraredebitamente una serie di circostanze utili e dirimenti; in particolare, mancava laconsapevolezza, in capo ai ricorrenti, della illecita provenienza del bene;1.4 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazioneagli artt. 648, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3 cod. proc. pen.per quanto concerne la valutazione dei requisiti giuridici atti a ritenereconfigurabile, in capo a Matera, il delitto di ricettazione; la Corte di appello si erariportata per relationem a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non dandoconto delle censure specifiche sollevate nei motivi di appello;1.5 contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazionerispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’atto di appello, in relazioneagli artt. 648 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) , 125 comma 3, 192 comma 2 cod.proc. pen., 111 comma 6 Cost. per non avere la Corte territoriale compiutamenteed adeguatamente motivato in relazione alla richiesta difensiva di assolvereMatera dal delitto di ricettazione per assenza dell’elemento psicologico del reato;1.6 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazioneagli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per quantoconcerneva la valutazione degli elementi di fatto e di diritto che avevanogiustificato, per Matera, il diniego delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPreliminarmente, si deve rilevare che non è stata ammessa la richiesta ditrattazione orale formulata dal difensore dei ricorrenti, in quanto presentata oltreil termine previsto dall’art. 611 comma 1-ter cod. proc. pen. (venticinque giorniliberi prima dell'udienza); ciò premesso, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.1.1 Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello haespressamente motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, non ritenendo legittimol’impedimento dedotto dalla difesa in quanto i concomitanti impegni presso laSuprema Corte di Cassazione erano stati comunicati il primo in data 28/04/2025e l’altro in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l’istanza di rinvio era stata depositata solo 3giorni prima dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; è stata pertanto correttamente applicatala giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il concomitante impegnoprofessionale può costituire legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420-ter,comma 5, cod. proc. pen., soltanto qualora il difensore prospetti l'impedimentonon appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni.1.2 Per quanto riguarda le censure di cui ai motivi di ricorso dal secondo alquinto, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse ilricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione delcompendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per ilgiudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, intal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazioneestranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementidi prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass.,sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la Ciaravola ha curatol’attività di nazionalizzazione del veicolo oggetto di furto e che Matera si eraoccupato dell’acquisto e della immatricolazione in Italia, motivando anche sullasussistenza del dolo in capo agli imputati (pag.6 sentenza di appello) e sullaimpossibilità di ritenere applicabile l’art. 712 cod. pen. (pag.6 e 7 della sentenzaimpugnata).1.3 La Corte di appello ha anche correttamente motivato sulla differenza trail delitto di riciclaggio e quello di ricettazione (pag. 11 ); sul punto si deve ribadireche il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazioneall'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazionedella provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo genericodi trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazioneè connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (vedi Sez. 2,n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270302-01).1.4 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, lamotivazione della Corte di appello è contenuta a pag.8 della sentenza, e, essendoesente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 – 03)2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; gli imputati devono inoltreessere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù delprincipio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese sostenute dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]