CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullaresenza rinvio la sentenza limitatamente al reato sub 2), perché estinto perintervenuta remissione di querela, con rigetto nel resto del ricorso;Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Trieste ha confermato lasentenza del Tribunale di Trieste che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e alla penadi mese uno e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 612, comma 2,cod. pen., di cui al capo 2), commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. L'imputato ha proposto ricorso con atto a firma nel suo difensorearticolato in plurimi motivi.2.1. Con primo motivo deduce la sopravvenuta remissione di querela daparte della persona offesa, successiva al deposito della sentenza di appello, e hachiesto dichiararsi l’estinzione del reato di cui al capo 2).2.2. Con secondo motivo, limitatamente al reato di cui all’art. 674 cod. pen.contestato al capo 1), denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 533,comma 1, 192 cod.proc.pen. e 27 Cost. Deduce che: dalla dichiarazione delDirettore dell’azienda proprietaria dello stabile in cui si sono svolti i fatti ([OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] di Trieste) risulta che anche altrepersone, oltre all’imputato, occupavano gli appartamenti siti nel medesimostabile (doc. n. 8 allegato al ricorso); mancherebbe, pertanto, la prova direttache il lancio del sacco contenente la bottiglia di vetro sia stato effettuatodall'imputato in quanto avrebbe potuto essere effettuato anche da altricondomini del medesimo stabile, compresa la compagna convivente delsuddetto; la Corte di appello aveva confermato la sentenza di condannaritenendo “altamente probabile” che l'ingombro fosse stato lanciato non da altricondomini, violando, in tal modo, il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbiostabilito dall'art. 533 cod. proc. pen.; dovrebbe ritenersi violato anche il criteriodi cui all'art. 192 cod. proc. pen. per la mancanza di gravi e concordanti indizi inquanto la teste Marinovic non aveva riferito di avere visto l'imputato lanciare ilsacco dalla finestra ma di avere soltanto udito il rumore provocato dalla cadutadell'oggetto.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione della legge penale, in particolaredegli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen, e vizio di motivazione sul punto. Deduce,relativamente alla recidiva, che il venir meno del reato di cui al capo 2),dovrebbe comportarne l'esclusione. Si duole, inoltre, che, con riferimento alreato di cui all'art. 674 cod. pen., la pena sarebbe stata commisurata nellamisura massima edittale senza alcuna particolare motivazione rafforzata;l'imputato aveva, inoltre, risarcito la persona offesa e tale fatto sopravvenutodovrebbe costituire motivo per la concessione alle circostanze attenuantigeneriche.3.Il Procuratore generale ha concluso, per iscritto, chiedendo l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato sub 2) ed il rigettonel resto del ricorso.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato in accoglimento del primo motivo.1.Con primo motivo la difesa ha provato essere intervenuta remissione diquerela, e relativa accettazione, dopo la sentenza di appello e prima dellascadenza del termine per proporre impugnazione.Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamenteal reato sub 2), per essere il reato contestato (art. 612, c.2, c.p.) estinto perintervenuta remissione di querela (il 9.4.2026), debitamente accettata (il14.4.2026), non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possanoprevalere su di essa ex art. 129, comma 2, cod. proc.pen.2.Il secondo motivo è infondato.Occorre innanzitutto ricordare che, in tema di giudizio di cassazione, sonoprecluse al giudice di legittimità -a meno che non si rivelino fattori di manifestaillogicità della motivazione del provvedimento impugnato- la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra lealtre, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n.47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).Nella fattispecie in esame, dalla lettura della sentenza gravata si ricava che ilgiudice di appello ha adeguatamente valutato e valorizzato le emergenzedibattimentali, anche alla luce delle eccezioni sollevate dalla difesa.Nello specifico sono state esaminate le prove assunte, con particolareriguardo alla dichiarazione della persona offesa che vive nello stesso condominio,al piano sottostante l’abitazione dell’imputato, la quale ha riferito di aver vistodalla finestra cadere una busta contenente rifiuti proveniente «dall'areasoprastante al proprio appartamento ove era posizionata l'abitazionedell'imputato»; il lancio è avvenuto « a seguito di rumori consistenti nelladiscussione dell'imputato con la sua compagna» oltre che indicativi dell'aperturadella finestra dell’abitazione, « posizionata sulla direttiva di lancio della busta»(pag.4 della sentenza impugnata).Le doglianze difensive, pertanto, in quanto volte a evidenziare la presenza dialtri possibili condomini nello stabile in cui si sono verificati i fatti, appaiono fuorifuoco rispetto alle reali ragioni poste a fondamento della decisione impugnata,collegate alle circostanze specifiche riferite dalla persona offesa ed interpretate,secondo idonei criteri di inferenzialità logica, nel senso di ricondurre il lancio delsacchetto al personale agire dell’imputato. La motivazione non evidenzia vizilogici o inadeguatezze probatorie che inficino la permanente sostenibilità delgiudizio di condanna, apparendo coerente, inoltre, con il canone dell'oltre ogniragionevole dubbio dinanzi al quale le ragioni di ricorso risultano imprecise edapodittiche nella ricerca di una evanescente versione alternativa di quantoaccaduto.3.Il terzo motivo è manifestamente infondato.Quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, le doglianze risultanogeneriche e non supportate da un interesse concreto ed attuale in regionedell'intervenuta declaratoria di estinzione del reato di minaccia, rispetto al qualeera stata configurata.Relativamente alla richiesta di concessione delle circostanze attenuantigeneriche e al dedotto vizio di motivazione sull’entità della pena, le censurerisultano estremamente generiche e non tengono conto della motivazione spesadalla Corte territoriale che ha poggiato il diniego sulle modalità della condottaritenuta indicativa di una manifestazione di assoluto disprezzo verso i consociatiin quanto potenzialmente idonea a cagionare gravi lesioni a soggetti presentisotto l'abitazione al momento del lancio; è stata, altresì, evidenziata la condottasuccessiva tenuta dall'imputato, consistita nell'avere aggredito verbalmente lacoinquilina che lo aveva invitato ad assumere un comportamento più civile,denotando in tal modo, l'assenza di ogni minima forma di resipiscenza (pag.6).La motivazione è conforme al pacifico principio di diritto secondo cui ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).Inoltre, la stessa motivazione appare esaustiva e pienamente adeguata,anche nel dare conto dell’irrogazione di una pena pecuniaria pari al massimoedittale per la contravvenzione in contestazione, oltre che insindacabile daquesta Corte in quanto frutto di una valutazione discrezionale di merito sottrattaal sindacato di legittimità quando immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3,n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013,Rv. 259142; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Rv. 256197). Quanto all’ulteriorededuzione difensiva relativa all’intervenuto risarcimento del danno in favore dellapersona offesa (per il reato di cui al capo 2) trattasi di circostanza di cui non sipuò tenere conto in questa sede avendo il giudizio di cassazione natura dicontrollo di legittimità.4.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., per essere il reatoestinto per remissione di querela, con conseguente eliminazione della penarelativa di mesi uno e giorni venti di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 612,comma 2, cod. pen., estinto per remissione di querela ed elimina la relativa penadi mesi uno e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]