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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16630/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato avverso la pronunzia del Giudice di pace di Latina, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di percosse; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali per avere il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dell'appello nonostante quest'ultimo sia stato proposto entro il quarantacinquesimo giorno dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato - in aderenza a quanto previsto dagli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; - la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine: - il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito tardivo. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, Longo, Rv. 266075-0; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato avverso la pronunzia del Giudice di pace di Latina, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di percosse; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali per avere il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dell'appello nonostante quest'ultimo sia stato proposto entro il quarantacinquesimo giorno dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato - in aderenza a quanto previsto dagli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; - la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine: - il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito tardivo. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, Longo, Rv. 266075-0; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris