CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47070/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74- 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'indagato avrebbe ricoperto un ruolo direttivo nell'ambito di un associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, stabilendo le modalità e le condizioni dell'acquisto e della successiva rivendita della sostanza stupefacente, fungendo da garante ed intermediario tra gli altri membri dell'associazione, impartendo loro direttive ed assicurando assistenza difensiva ai soggetti arrestati.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando sei motivi 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 143 cod. proc. pen. ed all'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il tema attiene alla mancata traduzione del provvedimento di fermo; il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che la questione fosse superata dal fatto che, in sede di udienza di convalida ed interrogatorio, tutti gli indagati fossero stati assistiti da un interprete di lingua inglese, nota al ricorrente; secondo il Tribunale, invece, il decreto di fermo non rientrerebbe nel novero di atti fondamentali di cui sarebbe necessaria la traduzione. Nel caso di specie, si argomenta, l'indagato non sarebbe stato posto in condizione di comprendere le accuse e di difendersi: dunque sarebbe configurabile una nullità a regime intermedio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale quanto alla indeterminatezza e genericità dell'addebito associativo in cui sarebbero state acriticamente riversate le note di polizia giudiziaria. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge; il tema attiene alla assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale, che si sarebbero limitati a recepire acriticamente la prospettazione d'accusa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria in relazione al reato associativo; l'ordinanza sarebbe viziata sia nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dell'associazione, sia in quella riguardante il ruolo dell'indagato. Il contenuto delle intercettazioni, in lingua straniera e fra soggetti diversi dagli intestatari dell'utenza, non sarebbe univoco e mancherebbe la prova della stabilità della struttura della ipotizzata associazione criminale in assenza anche di una cassa comune o di altri elementi dimostrativi (in tal senso avrebbe deciso lo stesso Tribunale del riesame in relazione ad altra posizione). 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione dei fatti di spaccio alla ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; l'indagato sarebbe un "piccolo" spacciatore, che avrebbe spacciato limitate quantità di hashish, ricavando profitti modesti. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari; si assume che la riconduzione dei fatti di spaccio alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit., consentirebbe di riqualificare il reato associativo e di ricondurlo alla previsione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., con conseguente ridimensionamento del pericolo di recidiva [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile il primo motivo. La Corte di cassazione ha già chiarito che, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, anche correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. In relazione ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, la Corte ha spiegato come sia inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, evidenziando l'aspecificità della censura se valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto, come accaduto nel caso di specie, dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Money, Rv. 270491). Nulla di specifico è stato dedotto, non essendo stato indicato nemmeno cosa l'imputato non avesse compreso e quale sarebbe il pregiudizio sofferto. 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. A fronte di una contestazione chiara, specificamente descrittiva del ruolo e delle condotte in concreto attribuite al ricorrente, il motivo rivela la sua assoluta genericità strutturale. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso. 4. Sono inammissibili il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che possono essere valutati congiuntamente. Il Tribunale ha chiarito puntualmente: a) perché nella specie il Giudice per le indagini preliminari ha compiuto un'autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento del titolo cautelare; b) come, pur a fonte di motivi non specificamente dedotti, l'esistenza dell'associazione criminale ed il ruolo direttivo del ricorrente emergano dai contatti sistemici tra un gruppo di soggetti legati da un comunione di interessi, dalla esistenza di un collaudato sistema di approvvigionamento della sostanza stupefacente in territorio campano e trasportata da corrieri nella disponibilità del sodalizio, dalla continuità della fornitura da parte del gruppo di droga ad acquirenti residenti nella provincia di Trapani, dalla esistenza di vincoli di solidarietà tra i sodali e dalla ripartizione comune dei proventi dell'attività illecita, dalle condotte in concreto poste in essere dal ricorrente (pagg. 21 e ss.); c) perché i fatti oggetto dei singoli reati fine non possano essere ricondotti alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; d) le ragioni per cui sussistono stringenti esigenze cautelari neutralizzabili solo con la misura della custodia in carcere. Rispetto ad una precisa e chiara trama argomentativa, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del tribunale ed a sollecitare genericamente una rivalutazione, non consentita, del senso e della portata delle comunicazioni intercettate. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Xassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,