Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13929/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22/09/1991 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato • da altri precedenti condanne, l'entità del fatto e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22/09/1991 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato • da altri precedenti condanne, l'entità del fatto e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris