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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 16006/2026

Testo disponibile della fonte

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e delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore protempore;– intimati –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 2910/02/2016, depositata in data 10 novembre 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocato dello Stato AlfonsoData pubblicazione 25/05/2026Peluso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Cosenza la cartella dipagamento n. 03420120023819888000 emessa nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., per conto dell’Agenzia delleentrate, per IRPEG 1984 liquidata in avvisi di accertamento notificatialla società in bonis, da questa impugnati e divenuti definitivi pereffetto della sentenza della CTP di Cosenza n. 234/06/2010.La CTP, nel contraddittorio dell’agente della riscossione edell’Agenzia delle entrate, accoglieva il ricorso annullando la cartelladi pagamento per difetto di motivazione e per la violazione delprincipio della par condicio creditorum, e compensava le spese dilite.2.

La curatela, l’ente impositore e l’agente della riscossioneproponevano tre distinti appelli avverso la detta sentenza.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria respingeva,previa riunione, tutti i gravami rilevando che:-doveva ritenersi infondata l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice tributario, sollevata sia dall'ADE siadall'[OSCURATO:PERSONA];-sussisteva la carenza motivazionale della cartella riscontratadal primo giudice;-la pretesa erariale portata nella cartella impugnata andavafatta valere mediante domanda di insinuazione al passivo delfallimento della società.3.

Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi.

La curatela e l’agentedella riscossione sono rimasti intimati.È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026.Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026Il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dr.

MauroData pubblicazione 25/05/2026Vitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigettodel ricorso.All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito leconclusioni già rese con la memoria; l’Avvocato dello Stato hachiesto accogliersi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., l’ADE lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 43 e 44r.d. n. 267/1942; sostiene che la curatela, pur non avendo presoparte al giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento sottesialla cartella di pagamento, ne era perfettamente a conoscenzaavendo inoltrato alla segreteria della CTP cosentina richiesta diricevere comunicazione della trattazione dei contenziosi della fallita.Il fallimento intervenuto pendente iudicio aveva, poi, comportatol’automatica interruzione del giudizio ed il debito in quella sedeaccertato doveva ritenersi un debito del fallimento.

Infine, la cartelladoveva ritenersi congruamente motivata in relazione alla pretesatributaria sottesa.2.

Con il secondo motivo lamenta, sempre in relazione all’art.360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazionedell’art. 26 del DPR n. 602/1973 sotto il profilo della notifica dellacartella di pagamento» evidenziando che la cartella, emessa dopo lasentenza di fallimento, era stata correttamente notificata al curatore.3.

Con il terzo (ed ultimo) motivo l’Agenzia deduce, ancora inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione efalsa applicazione degli artt. 43, 44, 51 e 92 e 168 del RD 267/42 LFe dell’art. 15 bis del DPR n 600 del 1973» ribadendo la correttaNumero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026emanazione della cartella di pagamento in pendenza di unaData pubblicazione 25/05/2026procedura concorsuale.4.

La Corte preliminarmente osserva che la decisione della CTRè sorretta da due autonome rationes decidendi avendo il giudice disecondo grado: a) dichiarato nulla la cartella in quanto priva dimotivazione adeguata; b) definito ‘inusuale’ il procedimento seguitodall’Ufficio (notifica della cartella di pagamento in luogo delladomanda di insinuazione al passivo).La prima ratio decidendi (sub a) viene attaccata dal primomotivo di ricorso, l’altra (sub b) dagli altri due motivi.È noto che, stante l’autonomia delle dette rationes, il rigettodel primo dei motivi di ricorso in esame rende inammissibili gli altriper difetto di interesse.

Questa Corte costantemente afferma che«nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione unasentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutteautonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungerealla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbiaformato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbiaesito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte lecensure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo diimpugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza,“in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l’una o l’altro sorreggono.

Ne consegue che èsufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formatooggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, siarespinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza,divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avversole altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato»(Cass. Sez.

U. 08/08/2005, n. 16602; conf.

Cass. 18/04/2019, n.10815 e Cass. 06/07/2020, n. 13880).5.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/20265.1.

È pacifico, nella specie, che la sentenza sull’impugnazioneNumero di raccolta generale 16006/2026degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di paDgaatam pubebnlictaozio ne 25/05/2026notificata alla curatela sia stata emessa nei confronti della società inbonis; l’Agenzia ritiene che la curatela fosse a conoscenza del dettogiudizio per avere inoltrato alla segreteria della CTP cosentinarichiesta di ricevere comunicazione della trattazione dei contenziosidella fallita e che, pertanto, la cartella fosse sufficientementemotivata.L’assunto non può essere condiviso.5.2.

Il curatore fallimentare aveva l’obbligo, previsto ex lege,di richiedere alle cancellerie delle autorità giudiziarie l’elenco dellecause coinvolgenti il soggetto fallito; nella specie, però, la merarichiesta avanzata dalla curatela della società fallita alla cancelleriadella CTP cosentina di ricevere comunicazioni della trattazione deicontenziosi della fallita e delle sentenze emesse, in difetto dellaprova che la sentenza n. 264/06/2010 della CTP di Cosenza sia stataalla stessa comunicata, da un lato, non comprova la conoscenza, incapo alla curatela, della pendenza del detto giudizio, dall’altro, esoprattutto, non può colmare la lacuna motivazionale della cartellaimpugnata nel presente giudizio.6.

Pertanto il primo motivo va rigettato, inammissibili gli altridue (in tesi fondati) in virtù della giurisprudenza sopra richiamata.7.

Nulla va disposto sulle spese essendo le controparti rimasteintimate.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026 P.Q.MData pubblicazione 25/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 marzo 2026 e,a seguito di riconvocazione, del 12 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore protempore;– intimati –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 2910/02/2016, depositata in data 10 novembre 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocato dello Stato AlfonsoData pubblicazione 25/05/2026Peluso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Cosenza la cartella dipagamento n. 03420120023819888000 emessa nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., per conto dell’Agenzia delleentrate, per IRPEG 1984 liquidata in avvisi di accertamento notificatialla società in bonis, da questa impugnati e divenuti definitivi pereffetto della sentenza della CTP di Cosenza n. 234/06/2010.La CTP, nel contraddittorio dell’agente della riscossione edell’Agenzia delle entrate, accoglieva il ricorso annullando la cartelladi pagamento per difetto di motivazione e per la violazione delprincipio della par condicio creditorum, e compensava le spese dilite.2. La curatela, l’ente impositore e l’agente della riscossioneproponevano tre distinti appelli avverso la detta sentenza.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria respingeva,previa riunione, tutti i gravami rilevando che:-doveva ritenersi infondata l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice tributario, sollevata sia dall'ADE siadall'[OSCURATO:PERSONA];-sussisteva la carenza motivazionale della cartella riscontratadal primo giudice;-la pretesa erariale portata nella cartella impugnata andavafatta valere mediante domanda di insinuazione al passivo delfallimento della società.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi. La curatela e l’agentedella riscossione sono rimasti intimati.È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026.Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026Il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dr. MauroData pubblicazione 25/05/2026Vitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigettodel ricorso.All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito leconclusioni già rese con la memoria; l’Avvocato dello Stato hachiesto accogliersi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., l’ADE lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 43 e 44r.d. n. 267/1942; sostiene che la curatela, pur non avendo presoparte al giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento sottesialla cartella di pagamento, ne era perfettamente a conoscenzaavendo inoltrato alla segreteria della CTP cosentina richiesta diricevere comunicazione della trattazione dei contenziosi della fallita.Il fallimento intervenuto pendente iudicio aveva, poi, comportatol’automatica interruzione del giudizio ed il debito in quella sedeaccertato doveva ritenersi un debito del fallimento. Infine, la cartelladoveva ritenersi congruamente motivata in relazione alla pretesatributaria sottesa.2. Con il secondo motivo lamenta, sempre in relazione all’art.360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazionedell’art. 26 del DPR n. 602/1973 sotto il profilo della notifica dellacartella di pagamento» evidenziando che la cartella, emessa dopo lasentenza di fallimento, era stata correttamente notificata al curatore.3. Con il terzo (ed ultimo) motivo l’Agenzia deduce, ancora inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione efalsa applicazione degli artt. 43, 44, 51 e 92 e 168 del RD 267/42 LFe dell’art. 15 bis del DPR n 600 del 1973» ribadendo la correttaNumero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026emanazione della cartella di pagamento in pendenza di unaData pubblicazione 25/05/2026procedura concorsuale.4. La Corte preliminarmente osserva che la decisione della CTRè sorretta da due autonome rationes decidendi avendo il giudice disecondo grado: a) dichiarato nulla la cartella in quanto priva dimotivazione adeguata; b) definito ‘inusuale’ il procedimento seguitodall’Ufficio (notifica della cartella di pagamento in luogo delladomanda di insinuazione al passivo).La prima ratio decidendi (sub a) viene attaccata dal primomotivo di ricorso, l’altra (sub b) dagli altri due motivi.È noto che, stante l’autonomia delle dette rationes, il rigettodel primo dei motivi di ricorso in esame rende inammissibili gli altriper difetto di interesse. Questa Corte costantemente afferma che«nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione unasentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutteautonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungerealla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbiaformato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbiaesito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte lecensure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo diimpugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza,“in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l’una o l’altro sorreggono. Ne consegue che èsufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formatooggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, siarespinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza,divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avversole altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato»(Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602; conf. Cass. 18/04/2019, n.10815 e Cass. 06/07/2020, n. 13880).5. Ciò posto, il primo motivo è infondato.Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/20265.1. È pacifico, nella specie, che la sentenza sull’impugnazioneNumero di raccolta generale 16006/2026degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di paDgaatam pubebnlictaozio ne 25/05/2026notificata alla curatela sia stata emessa nei confronti della società inbonis; l’Agenzia ritiene che la curatela fosse a conoscenza del dettogiudizio per avere inoltrato alla segreteria della CTP cosentinarichiesta di ricevere comunicazione della trattazione dei contenziosidella fallita e che, pertanto, la cartella fosse sufficientementemotivata.L’assunto non può essere condiviso.5.2. Il curatore fallimentare aveva l’obbligo, previsto ex lege,di richiedere alle cancellerie delle autorità giudiziarie l’elenco dellecause coinvolgenti il soggetto fallito; nella specie, però, la merarichiesta avanzata dalla curatela della società fallita alla cancelleriadella CTP cosentina di ricevere comunicazioni della trattazione deicontenziosi della fallita e delle sentenze emesse, in difetto dellaprova che la sentenza n. 264/06/2010 della CTP di Cosenza sia stataalla stessa comunicata, da un lato, non comprova la conoscenza, incapo alla curatela, della pendenza del detto giudizio, dall’altro, esoprattutto, non può colmare la lacuna motivazionale della cartellaimpugnata nel presente giudizio.6. Pertanto il primo motivo va rigettato, inammissibili gli altridue (in tesi fondati) in virtù della giurisprudenza sopra richiamata.7. Nulla va disposto sulle spese essendo le controparti rimasteintimate.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).Numero registro generale 11991/2017Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 16006/2026 P.Q.MData pubblicazione 25/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 marzo 2026 e,a seguito di riconvocazione, del 12 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]
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