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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2201/2016

ECLI:EU:C:2016:542
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CO0173 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 22 giugno 2016 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Assenza di ragionevole dubbio — Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) — Determinazione della data in cui l’autorità giurisdizionale è adita — Nozione di “data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale”» Nella causa C‑173/16, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) con decisione del 18 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2016, nel procedimento M. H. contro M. H., LA CORTE (Sesta Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, C. G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU L 338, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M. H. e M. H. in merito alla rottura del vincolo familiare.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», dispone quanto segue: «L’autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto; o b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale». 4 L’articolo 19, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento così dispone: «1.

Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri divers[i] e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita. (...)

3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

Diritto irlandese 5 Secondo le norme procedurali in vigore in Irlanda, così come presentate dal giudice del rinvio, un procedimento è ritenuto iniziato quando l’atto di citazione ( summons ) è rilasciato ( issued ) dalla cancelleria del giudice interessato.

La notificazione dell’atto di citazione non è richiesta prima dell’inizio del procedimento.

Dopo il rilascio, l’atto di citazione è notificato alla parte convenuta. 6 Sebbene il giudizio sia considerato pendente soltanto a seguito del suo avvio previo rilascio dell’atto di citazione, l’autorità giurisdizionale interessata è cionondimeno competente a statuire nel procedimento in questione anche prima di tale rilascio.

Ciò avviene nei procedimenti di diritto familiare in caso di urgenza.

Diritto del [OSCURATO:PERSONA] 7 Secondo la decisione di rinvio, le norme procedurali applicabili nel [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) sono simili a quelle applicabili in Irlanda e presentate ai punti 5 e 6 della presente ordinanza.

La domanda giudiziale, tuttavia, anziché essere costituita da un atto di citazione, è costituita da un’istanza ( petition ).

Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 Il sig.

M. H., ricorrente nel procedimento principale, e la sig.ra M. H., convenuta nel procedimento principale, si sono sposati il 26 giugno 1982. 9 La convenuta nel procedimento principale ha presentato istanza di divorzio presso la cancelleria del giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) alle ore 7:53 del 7 settembre 2015.

Un timbro con data è stato apposto sull’istanza in questione alle ore 10:30 dello stesso giorno.

L’istanza è poi stata rilasciata dalla cancelleria di detto giudice l’11 settembre 2015.

Essa è stata notificata al ricorrente nel procedimento principale il 15 settembre 2015. 10 Il ricorrente nel procedimento principale ha depositato un atto di citazione di separazione personale presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) intorno alle ore 14:30 del 7 settembre 2015, la quale l’ha rilasciato poco dopo, lo stesso giorno.

L’atto di citazione è stato notificato alla convenuta nel procedimento principale il 9 settembre 2015. 11 Il procedimento di divorzio iniziato dalla convenuta nel procedimento principale dinanzi al giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) è considerato datato 11 settembre 2015 e da allora pendente dinanzi a tale giudice.

Il procedimento di separazione personale iniziato dal ricorrente nel procedimento principale dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) in Irlanda è considerato datato 7 settembre 2015 e da allora pendente dinanzi a tale giudice. 12 Nell’ambito del procedimento iniziato in Irlanda, le parti del procedimento principale hanno chiesto rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) di dichiarare tale giudice, per quanto riguarda il ricorrente nel procedimento principale, e il giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles), per quanto riguarda la convenuta nel procedimento principale, come autorità giurisdizionale preventivamente adita, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. 13 [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) si è pronunciata sulle domande in questione dichiarando, sul fondamento dell’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003, che il giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) era l’autorità giurisdizionale precedentemente adita. 14 Il ricorrente nel procedimento principale impugnava tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. 15 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la “data in cui la domanda giudiziale (...) è depositat[a] presso l’autorità giurisdizionale”, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, debba essere interpretata come: a) la data in cui la domanda giudiziale perviene all’autorità giurisdizionale, sebbene tale ricevimento non faccia di per sé immediatamente iniziare il procedimento ai sensi del diritto nazionale; o b) la data in cui, a seguito del ricevimento della domanda giudiziale da parte dell’autorità giurisdizionale, il procedimento inizia ai sensi del diritto nazionale». 16 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la causa a procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

Sulla questione pregiudiziale 17 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 18 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 19 Tenuto conto del trattamento della causa da parte della presente ordinanza adottata alla luce dell’articolo 99 del regolamento di procedura, non occorre statuire sulla domanda di procedimento accelerato. 20 Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di detta disposizione, è la data in cui è effettuato il deposito in questione presso l’autorità giurisdizionale interessata, anche se quest’ultimo non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale. 21 La Corte si è di recente pronunciata, nella sentenza del 6 ottobre 2015, A ( C‑489/14 , EU:C:2015:654 ), su una questione di litispendenza tra due procedimenti davanti a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, uno in materia di divorzio e l’altro in materia di separazione personale. 22 Per quanto riguarda la finalità delle norme sulla litispendenza enunciate all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha rilevato che tali norme sono dirette a evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e l’incompatibilità delle decisioni che potrebbe risultarne.

A tale scopo, il legislatore dell’Unione ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere le ipotesi di litispendenza (v. sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14 , EU:C:2015:654 , punto 29 ). 23 Come emerge dalle espressioni «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e «autorità giurisdizionale successivamente adita», di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003, tale meccanismo si basa sull’ordine cronologico con il quale le autorità giurisdizionali sono state adite. 24 Al fine di determinare la data in cui l’autorità giurisdizionale è ritenuta adita, stabilendo in tal modo quale sia l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, occorre riferirsi all’articolo 16 del suddetto regolamento, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale». 25 La Corte ha dichiarato, al punto 30 dell’ordinanza del 16 luglio 2015, P ( C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 ), che l’articolo in parola contiene una definizione autonoma della data in cui un’autorità giurisdizionale deve essere considerata adita.

Il legislatore dell’Unione ha adottato una nozione uniforme della data in cui un’autorità giurisdizionale è adita determinata, secondo il sistema procedurale considerato, dalla realizzazione di un unico atto, vale a dire il deposito della domanda giudiziale o la notificazione, ma prende nondimeno in considerazione successivamente la realizzazione effettiva del secondo atto.

Pertanto, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, la data di adizione è quella in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto (ordinanza del 16 luglio 2015, P, C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 , punto 32 ). 26 La Corte ha rilevato che, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, l’adizione dell’autorità giurisdizionale richiede che siano soddisfatti non due requisiti, vale a dire il deposito della domanda giudiziale o di un atto equivalente nonché la notificazione di tale atto al convenuto, bensì un solo requisito, ossia il deposito della domanda giudiziale o di un atto equivalente.

Ai sensi della disposizione in parola, tale deposito costituisce da solo l’adizione dell’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto (ordinanza del 16 luglio 2015, P, C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 , punto 37 ). 27 Per quanto riguarda tale requisito, la Corte ha stabilito che il suo obiettivo è garantire la protezione dagli abusi di procedura.

Pertanto, onde verificare il rispetto di tale requisito, si terrebbe conto non delle lentezze dovute al sistema giudiziario del foro, ma soltanto della mancanza di diligenza dell’attore (ordinanza del 16 luglio 2015, P, C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 , punto 34 ). 28 Dalle suesposte considerazioni, e come peraltro osservato dal giudice del rinvio, emerge che, una volta stabilito quale tra le due opzioni previste all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 2201/2003 si applichi, secondo la scelta operata dallo Stato membro interessato, la data in cui un’autorità giurisdizionale è adita si basa unicamente sulla constatazione oggettiva, nell’ambito della prima opzione prevista al suindicato articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso tale autorità giurisdizionale, indipendentemente da qualsivoglia norma procedurale nazionale volta a determinare quando e in quali circostanze il procedimento è iniziato o è ritenuto pendente, purché successivamente l’attore abbia soddisfatto il requisito relativo alla notificazione dell’atto al convenuto. 29 Pertanto, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di siffatta disposizione, è la data in cui il deposito in questione è effettuato presso l’autorità giurisdizionale interessata, anche se esso non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale.

Sulle spese 30 Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di detta disposizione, è la data in cui siffatto deposito è effettuato presso l’autorità giurisdizionale interessata, anche se esso non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CO0173 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 22 giugno 2016 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Assenza di ragionevole dubbio — Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) — Determinazione della data in cui l’autorità giurisdizionale è adita — Nozione di “data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale”» Nella causa C‑173/16, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) con decisione del 18 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2016, nel procedimento M. H. contro M. H., LA CORTE (Sesta Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, C. G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU L 338, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M. H. e M. H. in merito alla rottura del vincolo familiare. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», dispone quanto segue: «L’autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto; o b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale». 4 L’articolo 19, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento così dispone: «1.   Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri divers[i] e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita. (...) 3.   Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita». Diritto irlandese 5 Secondo le norme procedurali in vigore in Irlanda, così come presentate dal giudice del rinvio, un procedimento è ritenuto iniziato quando l’atto di citazione ( summons ) è rilasciato ( issued ) dalla cancelleria del giudice interessato. La notificazione dell’atto di citazione non è richiesta prima dell’inizio del procedimento. Dopo il rilascio, l’atto di citazione è notificato alla parte convenuta. 6 Sebbene il giudizio sia considerato pendente soltanto a seguito del suo avvio previo rilascio dell’atto di citazione, l’autorità giurisdizionale interessata è cionondimeno competente a statuire nel procedimento in questione anche prima di tale rilascio. Ciò avviene nei procedimenti di diritto familiare in caso di urgenza. Diritto del [OSCURATO:PERSONA] 7 Secondo la decisione di rinvio, le norme procedurali applicabili nel [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) sono simili a quelle applicabili in Irlanda e presentate ai punti 5 e 6 della presente ordinanza. La domanda giudiziale, tuttavia, anziché essere costituita da un atto di citazione, è costituita da un’istanza ( petition ). Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 Il sig. M. H., ricorrente nel procedimento principale, e la sig.ra M. H., convenuta nel procedimento principale, si sono sposati il 26 giugno 1982. 9 La convenuta nel procedimento principale ha presentato istanza di divorzio presso la cancelleria del giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) alle ore 7:53 del 7 settembre 2015. Un timbro con data è stato apposto sull’istanza in questione alle ore 10:30 dello stesso giorno. L’istanza è poi stata rilasciata dalla cancelleria di detto giudice l’11 settembre 2015. Essa è stata notificata al ricorrente nel procedimento principale il 15 settembre 2015. 10 Il ricorrente nel procedimento principale ha depositato un atto di citazione di separazione personale presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) intorno alle ore 14:30 del 7 settembre 2015, la quale l’ha rilasciato poco dopo, lo stesso giorno. L’atto di citazione è stato notificato alla convenuta nel procedimento principale il 9 settembre 2015. 11 Il procedimento di divorzio iniziato dalla convenuta nel procedimento principale dinanzi al giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) è considerato datato 11 settembre 2015 e da allora pendente dinanzi a tale giudice. Il procedimento di separazione personale iniziato dal ricorrente nel procedimento principale dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) in Irlanda è considerato datato 7 settembre 2015 e da allora pendente dinanzi a tale giudice. 12 Nell’ambito del procedimento iniziato in Irlanda, le parti del procedimento principale hanno chiesto rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) di dichiarare tale giudice, per quanto riguarda il ricorrente nel procedimento principale, e il giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles), per quanto riguarda la convenuta nel procedimento principale, come autorità giurisdizionale preventivamente adita, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. 13 [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) si è pronunciata sulle domande in questione dichiarando, sul fondamento dell’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003, che il giudice per le questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA] (Inghilterra e Galles) era l’autorità giurisdizionale precedentemente adita. 14 Il ricorrente nel procedimento principale impugnava tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. 15 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la “data in cui la domanda giudiziale (...) è depositat[a] presso l’autorità giurisdizionale”, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, debba essere interpretata come: a) la data in cui la domanda giudiziale perviene all’autorità giurisdizionale, sebbene tale ricevimento non faccia di per sé immediatamente iniziare il procedimento ai sensi del diritto nazionale; o b) la data in cui, a seguito del ricevimento della domanda giudiziale da parte dell’autorità giurisdizionale, il procedimento inizia ai sensi del diritto nazionale». 16 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la causa a procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Sulla questione pregiudiziale 17 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 18 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 19 Tenuto conto del trattamento della causa da parte della presente ordinanza adottata alla luce dell’articolo 99 del regolamento di procedura, non occorre statuire sulla domanda di procedimento accelerato. 20 Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di detta disposizione, è la data in cui è effettuato il deposito in questione presso l’autorità giurisdizionale interessata, anche se quest’ultimo non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale. 21 La Corte si è di recente pronunciata, nella sentenza del 6 ottobre 2015, A ( C‑489/14 , EU:C:2015:654 ), su una questione di litispendenza tra due procedimenti davanti a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, uno in materia di divorzio e l’altro in materia di separazione personale. 22 Per quanto riguarda la finalità delle norme sulla litispendenza enunciate all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha rilevato che tali norme sono dirette a evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e l’incompatibilità delle decisioni che potrebbe risultarne. A tale scopo, il legislatore dell’Unione ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere le ipotesi di litispendenza (v. sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14 , EU:C:2015:654 , punto 29 ). 23 Come emerge dalle espressioni «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e «autorità giurisdizionale successivamente adita», di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003, tale meccanismo si basa sull’ordine cronologico con il quale le autorità giurisdizionali sono state adite. 24 Al fine di determinare la data in cui l’autorità giurisdizionale è ritenuta adita, stabilendo in tal modo quale sia l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, occorre riferirsi all’articolo 16 del suddetto regolamento, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale». 25 La Corte ha dichiarato, al punto 30 dell’ordinanza del 16 luglio 2015, P ( C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 ), che l’articolo in parola contiene una definizione autonoma della data in cui un’autorità giurisdizionale deve essere considerata adita. Il legislatore dell’Unione ha adottato una nozione uniforme della data in cui un’autorità giurisdizionale è adita determinata, secondo il sistema procedurale considerato, dalla realizzazione di un unico atto, vale a dire il deposito della domanda giudiziale o la notificazione, ma prende nondimeno in considerazione successivamente la realizzazione effettiva del secondo atto. Pertanto, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, la data di adizione è quella in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto (ordinanza del 16 luglio 2015, P, C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 , punto 32 ). 26 La Corte ha rilevato che, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, l’adizione dell’autorità giurisdizionale richiede che siano soddisfatti non due requisiti, vale a dire il deposito della domanda giudiziale o di un atto equivalente nonché la notificazione di tale atto al convenuto, bensì un solo requisito, ossia il deposito della domanda giudiziale o di un atto equivalente. Ai sensi della disposizione in parola, tale deposito costituisce da solo l’adizione dell’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto (ordinanza del 16 luglio 2015, P, C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 , punto 37 ). 27 Per quanto riguarda tale requisito, la Corte ha stabilito che il suo obiettivo è garantire la protezione dagli abusi di procedura. Pertanto, onde verificare il rispetto di tale requisito, si terrebbe conto non delle lentezze dovute al sistema giudiziario del foro, ma soltanto della mancanza di diligenza dell’attore (ordinanza del 16 luglio 2015, P, C‑507/14 , non pubblicata, EU:C:2015:512 , punto 34 ). 28 Dalle suesposte considerazioni, e come peraltro osservato dal giudice del rinvio, emerge che, una volta stabilito quale tra le due opzioni previste all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 2201/2003 si applichi, secondo la scelta operata dallo Stato membro interessato, la data in cui un’autorità giurisdizionale è adita si basa unicamente sulla constatazione oggettiva, nell’ambito della prima opzione prevista al suindicato articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso tale autorità giurisdizionale, indipendentemente da qualsivoglia norma procedurale nazionale volta a determinare quando e in quali circostanze il procedimento è iniziato o è ritenuto pendente, purché successivamente l’attore abbia soddisfatto il requisito relativo alla notificazione dell’atto al convenuto. 29 Pertanto, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di siffatta disposizione, è la data in cui il deposito in questione è effettuato presso l’autorità giurisdizionale interessata, anche se esso non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale. Sulle spese 30 Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di detta disposizione, è la data in cui siffatto deposito è effettuato presso l’autorità giurisdizionale interessata, anche se esso non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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