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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12436/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 10.3.2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di anni uno di reclusione e 200 euro di multa, il primo, e mesi sei di reclusione e 200 euro di multa, la seconda, per il reato di concorso in furto in supermercato.

2. Ricorrono gli imputati tramite il comune difensore deducendo violazione di legge in relazione all'omesso obbligo di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio nonché quanto al riconoscimento della circostanza ex art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, oltre ad essere del tutto genericamente proposte sia intrinsecamente che per il mancato confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Le censure relative all'attenuante attengono alla ricostruzione ed alla valutazione del fatto, senza peraltro neppure indicarne le ragioni specifiche nei dettagli ricostruttivi della dinamica del delitto, del tutto omessa dal ricorso.

Il giudice di merito, dal canto suo, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto all'obiezione relativa al trattamento sanzionatorio, anch'essa è formulata in modo del tutto generico, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3,11,, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 10.3.2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di anni uno di reclusione e 200 euro di multa, il primo, e mesi sei di reclusione e 200 euro di multa, la seconda, per il reato di concorso in furto in supermercato. 2. Ricorrono gli imputati tramite il comune difensore deducendo violazione di legge in relazione all'omesso obbligo di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio nonché quanto al riconoscimento della circostanza ex art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, oltre ad essere del tutto genericamente proposte sia intrinsecamente che per il mancato confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Le censure relative all'attenuante attengono alla ricostruzione ed alla valutazione del fatto, senza peraltro neppure indicarne le ragioni specifiche nei dettagli ricostruttivi della dinamica del delitto, del tutto omessa dal ricorso. Il giudice di merito, dal canto suo, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto all'obiezione relativa al trattamento sanzionatorio, anch'essa è formulata in modo del tutto generico, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3,11,, 1
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