CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 22027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1872-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentatee difese da ll ’ Avvocat ura Generale dello Stato; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C. AR.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 8950/2021del [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/5/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIARic. 2022n.1872 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione ha nno impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, il decreto del Tribunale di Messina del 14.1.2021 che ha respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l.; 2.1. il Fallimento, costituitosi in giudizio con controricorso illustrato da breve memoria, con atto depositato il 17/5/2024, ha chiesto, con l’adesione delle ricorrenti, il rinvio dell’adunanza camerale per la pendenza tra le parti di trattative per la definizione stragiudiziale del contenzioso. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuo