Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 15688/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa Mamnnì avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 19.5.2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della mancanza originaria dei requisiti reddituali.

La ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla presunzione sul superamento del reddito e alla mancata richiesta di integrazione di documentazione da parte del Tribunale, nonché errata valutazione della documentazione e mancanza di motivazione.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, sotto l'apparenza della violazione di legge, si limita a denunciare vizi motivazionali del provvedimento impugnato, peraltro insussistenti.

4. La ricorrente reitera questioni che sono già state adeguatamente vagliate dal provvedimento impugnato, con particolare riguardo al numero dei componenti del nucleo familiare della istante, asseritamente indicato per errore in tre nell'autocertificazione, mentre sarebbero sette secondo l'istante, con conseguente mancato superamento della soglia reddituale per ottenere il beneficio.

Sul punto, il provvedimento impugnato si è già pronunciato adeguatamente, avendo affermato che l'asserita composizione del nucleo familiare nel numero di sette persone è stata smentita dall'accertamento della Guardia di Finanza, compendiato nell'informativa che ha attestato la composizione del nucleo familiare dell'istante nel numero di tre persone, sulla base di una verifica effettuata presso l'anagrafe comunale.

È evidente che la mancata richiesta del Tribunale di integrazione della documentazione ad opera della ricorrente discende dalla ritenuta attendibilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza.

Trattandosi di una congrua e logica valutazione di merito, essa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.Del resto, il ricorso in esame, presentato ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002, può essere proposto solo per violazione di legge, vizio che non è dato rinvenire in alcun modo nel caso di specie.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V CANCELLERIA i [OSCURATO:PERSONA] 1 engf. 2 2 , APR. 2022 [OSCURATO:PERSONA])375AP.I0 [OSCURATO:PERSONA] l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa Mamnnì avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 19.5.2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della mancanza originaria dei requisiti reddituali. La ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla presunzione sul superamento del reddito e alla mancata richiesta di integrazione di documentazione da parte del Tribunale, nonché errata valutazione della documentazione e mancanza di motivazione. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, sotto l'apparenza della violazione di legge, si limita a denunciare vizi motivazionali del provvedimento impugnato, peraltro insussistenti. 4. La ricorrente reitera questioni che sono già state adeguatamente vagliate dal provvedimento impugnato, con particolare riguardo al numero dei componenti del nucleo familiare della istante, asseritamente indicato per errore in tre nell'autocertificazione, mentre sarebbero sette secondo l'istante, con conseguente mancato superamento della soglia reddituale per ottenere il beneficio. Sul punto, il provvedimento impugnato si è già pronunciato adeguatamente, avendo affermato che l'asserita composizione del nucleo familiare nel numero di sette persone è stata smentita dall'accertamento della Guardia di Finanza, compendiato nell'informativa che ha attestato la composizione del nucleo familiare dell'istante nel numero di tre persone, sulla base di una verifica effettuata presso l'anagrafe comunale. È evidente che la mancata richiesta del Tribunale di integrazione della documentazione ad opera della ricorrente discende dalla ritenuta attendibilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza. Trattandosi di una congrua e logica valutazione di merito, essa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.Del resto, il ricorso in esame, presentato ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002, può essere proposto solo per violazione di legge, vizio che non è dato rinvenire in alcun modo nel caso di specie. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V CANCELLERIA i [OSCURATO:PERSONA] 1 engf. 2 2 , APR. 2022 [OSCURATO:PERSONA])375AP.I0 [OSCURATO:PERSONA] l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il so
Sentenza Cassazione n. 15688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris