Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:530
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0453
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 luglio 2025 (
1
)
Causa C‑453/24 [Hadenov] (
i
)
Procedimento penale
a carico di
BC,
con l’intervento di
Sofiyska gradska prokuratura
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie – Articolo 7, paragrafo 2, lettera g) – Motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Informazione dell’interessato del suo diritto di opporsi alla decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria e dei relativi termini di ricorso – Articolo 7, paragrafo 3 – Obbligo di consultazione dell’autorità competente dello Stato membro della decisione»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (
2
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
3
).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dal [OSCURATO:PERSONA] am See (autorità amministrativa distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] am See, Austria) (in prosieguo: il «BHM») al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione, in Bulgaria, di una sanzione pecuniaria inflitta a BC in Austria a causa del mancato pagamento del pedaggio di un’autostrada.
3.
Ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a riconoscere una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 di tale decisione quadro senza richiesta di ulteriori formalità e devono adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7 di detta decisione quadro.
4.
[OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, intende applicare il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione facoltativo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214.
5.
Secondo tale disposizione, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria se risulta che, in base al certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato membro di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso.
6.
Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 dispone che, prima di decidere, segnatamente sulla base di tale motivo, di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve consultare con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato membro della decisione e, se del caso, deve chiederle di fornire senza indugio le informazioni necessarie.
7.
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare l’oggetto e la portata di tale obbligo di consultazione nonché la ripartizione delle competenze tra le autorità dello Stato membro della decisione e quelle dello Stato membro di esecuzione.
II.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
8.
Il 24 novembre 2023, il BHM ha emesso una decisione che infliggeva a BC, cittadino bulgaro, una sanzione pecuniaria dell’importo di EUR 350 (in prosieguo: la «decisione del 24 novembre 2023») per la violazione di varie disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] 2002 (legge relativa ai pedaggi delle strade federali) (
4
), del 16 luglio 2002. Tale decisione è divenuta definitiva il 12 gennaio 2024.
9.
[OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) è stato adito dal BHM ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione del 24 novembre 2023, in qualità di autorità competente per l’esecuzione ai sensi della decisione quadro 2005/214.
10.
Dal certificato (
5
) che accompagna tale decisione, trasmesso a detto giudice, risulta che il caso era stato oggetto di un procedimento scritto e che, conformemente alla legislazione austriaca, BC era stato informato, personalmente o tramite un rappresentante legale, del suo diritto di opporsi alla decisione e del termine entro il quale proporre ricorso e che egli non ha proposto ricorso entro il termine impartito. A tale certificato è allegata la decisione del 24 novembre 2023, in lingua bulgara e tedesca, nella quale vengono indicati l’infrazione, la sanzione pecuniaria irrogata, il tipo di mezzo di ricorso avverso detta sanzione e il termine per presentarlo, segnatamente due settimane. Dal modo in cui è stata redatta tale decisione si evince che essa è stata inviata per notifica alla persona sanzionata.
11.
Tuttavia, detto certificato contiene anche l’indicazione «senza ricevuta di ritorno».
12.
Da tale indicazione, il giudice del rinvio deduce che non vi è prova che la decisione del 24 novembre 20023 sia stata effettivamente notificata a BC. Inoltre, tale giudice, nel corso del procedimento di riconoscimento e di esecuzione di detta decisione, ha stabilito che BC aveva dichiarato alle autorità comunali bulgare due indirizzi: un «indirizzo permanente», che è quello indicato nel certificato e nella citata decisione, e un «indirizzo attuale». Orbene, BC non sarebbe stato raggiungibile presso alcuno di tali due indirizzi e non sarebbe neppure in contatto con l’avvocato che gli è stato assegnato d’ufficio.
13.
Tale avvocato si è opposto al riconoscimento e all’esecuzione della decisione del 24 novembre 2023, sottolineando in particolare che la decisione in parola non era stata notificata a BC e che quest’ultimo non aveva potuto esercitare il suo diritto di opporsi a detta decisione.
14.
Il fatto che non vi sia alcuna prova che BC sia stato debitamente informato della decisione del 24 novembre 2023 e la constatazione del giudice del rinvio secondo cui BC non abita all’indirizzo presso il quale detta decisione è stata inviata inducono tale giudice a ritenere applicabile l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214. Infatti, BC non sarebbe stato informato personalmente o tramite un rappresentante competente della decisione del 24 novembre 2023 e del suo diritto di opporsi a tale decisione.
15.
Peraltro, la mancanza di informazioni nel certificato sull’effettiva notifica di tale decisione implicherebbe altresì, secondo il giudice del rinvio, che l’articolo 20, paragrafo 3, di detta decisione quadro (
6
) non sia stato rispettato per quanto riguarda il diritto all’informazione sull’accusa, conferito alla persona sanzionata dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
7
), e per quanto concerne il diritto a partecipare a un’eventuale udienza successiva a una fase scritta del procedimento, attribuito alla persona sanzionata dall’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
8
).
16.
Tuttavia, poiché il motivo di diniego di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214 è facoltativo, il giudice del rinvio ritiene di poter scegliere tra due modi di procedere. Da un lato, esso potrebbe rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione del 24 novembre 2023, il che ostacolerebbe il meccanismo di cooperazione giudiziaria in materia penale e favorirebbe l’impunità. Dall’altro, esso potrebbe riconoscere ed eseguire tale decisione, il che violerebbe i diritti conferiti a BC dal diritto dell’Unione.
17.
Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se sia possibile procedere in un terzo modo al fine di rispettare tutti gli interessi tutelati, in un primo tempo, garantendo il diritto della persona sanzionata di proporre ricorso e di partecipare di persona al conseguente procedimento nonché, in un secondo tempo, riconoscendo la decisione che infligge una sanzione pecuniaria qualora essa non venga annullata a seguito del ricorso eventualmente proposto da tale persona.
18.
Più precisamente, tale giudice propone di cooperare con l’autorità che ha emesso la decisione in parola affinché alla persona sanzionata sia riconosciuto un diritto di ricorso, dato che quest’ultima è stata privata di tale diritto a causa della mancanza di un’effettiva notificazione di detta decisione.
19.
In pratica, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione contatterebbe l’autorità competente dello Stato membro della decisione per chiederle se, tenuto conto del fatto che la decisione che infligge una sanzione pecuniaria non è stata debitamente notificata, la persona sanzionata abbia il diritto di opporsi a tale decisione, che si tratti di un’impugnazione iniziale – nel caso in cui detta autorità ritenga che il termine di impugnazione non abbia iniziato a decorrere – o a seguito di una rimessione in termini.
20.
In primo luogo
, in caso di risposta affermativa dell’autorità competente dello Stato membro della decisione che precisi, se del caso, il termine entro il quale tale persona può proporre ricorso, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, avvalendosi di tutti gli strumenti messi a disposizione dal diritto nazionale, potrebbe notificare debitamente a detta persona la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, informandola di tale termine di ricorso. Di conseguenza, il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214 non sarebbe più applicabile.
21.
L’autorità competente dello Stato membro di esecuzione potrebbe sospendere il procedimento pendente dinanzi ad essa in attesa dell’esito del ricorso proposto dalla persona sanzionata. Qualora tale persona non proponga ricorso o il ricorso venga respinto, nulla osterà al riconoscimento e all’esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria.
22.
In secondo luogo
, nell’ipotesi in cui l’autorità competente dello Stato membro della decisione risponda all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione che non vi sono più possibilità di ricorso, tale autorità potrebbe essere indotta ad applicare il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214.
23.
Secondo il giudice del rinvio, tale soluzione contribuirebbe a rafforzare l’efficacia della cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri nonché la tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione alle persone sanzionate. Una simile soluzione sarebbe inoltre conforme al principio del reciproco riconoscimento (
9
).
24.
Tale giudice precisa che il diritto bulgaro impone all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di informare l’interessato della decisione che infligge una sanzione pecuniaria e successivamente di ascoltarlo (
10
). Inoltre, il diritto bulgaro consente a tale autorità di chiedere ulteriori informazioni all’autorità che ha emesso detta decisione senza limitarne la portata di una siffatta richiesta (
11
). Il diritto bulgaro impone altresì al giudice bulgaro competente di consultare detta autorità prima di rifiutare il riconoscimento della decisione che infligge una sanzione pecuniaria (
12
).
25.
Peraltro, il diritto bulgaro impone al giudice bulgaro competente di informare la persona sanzionata dei suoi diritti nell’ambito del procedimento nazionale di riconoscimento della decisione che infligge una sanzione pecuniaria (
13
). Pur precisando che tale obbligo non è destinato ad essere applicato al procedimento sanzionatorio già svolto nello Stato membro della decisione, il giudice del rinvio ritiene che sia possibile interpretare detto obbligo in modo estensivo. Pertanto, su espressa richiesta dell’autorità che ha emesso la decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione potrebbe informare la persona sanzionata dei diritti che le spettano nell’ambito del procedimento di emissione di tale decisione, in particolare sulle possibilità di opporsi a quest’ultima.
26.
Al fine di avvalorare la soluzione da esso suggerita, il giudice del rinvio menziona la giurisprudenza della Corte dalla quale risulta che l’articolo 6 della direttiva 2012/13 non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione avverso un decreto penale inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario della persona destinataria del decreto, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest’ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione avverso detto decreto, se del caso a seguito o nell’ambito di un procedimento di rimessione in termini (
14
). Infatti, tale giudice rileva che, in una siffatta situazione, la persona condannata ha il diritto di chiedere e ottenere la rimessione in termini. Secondo detto giudice, il meccanismo da esso proposto potrebbe rivelarsi sufficientemente efficace qualora le autorità austriache ritenessero possibile interpretare la normativa austriaca in maniera identica o simile.
27.
Il giudice del rinvio precisa inoltre che, poiché la Corte ha già dichiarato, per quanto concerne la direttiva 2012/13, che quest’ultima non disciplina le modalità con cui l’informazione sull’accusa deve essere comunicata all’accusato (
15
), nulla osterebbe al fatto che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione assista l’autorità competente dello Stato membro della decisione riguardo alla comunicazione obbligatoria delle informazioni alla persona sanzionata.
28.
La Corte avrebbe altresì ammesso che è possibile informare l’indagato dell’accusa soltanto nella fase di esecuzione di una decisione definitiva di condanna, ponendo l’accento sui diritti della difesa a seguito di tale informazione (
16
).
29.
Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se il ruolo che potrebbe svolgere in tal modo l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione nel fornire informazioni alla persona sanzionata sia compatibile con la decisione quadro 2005/214.
30.
Infatti, detto giudice rileva che la decisione quadro in parola non contiene indicazioni in tal senso. In particolare, esso constata che la procedura di consultazione prevista all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione quadro riguarda la raccolta di determinate informazioni e non il compimento di atti finalizzati all’informazione non ancora avvenuta.
31.
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l’obbligo di riconoscimento stabilito dall’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, il potere di consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione e il principio di prevenzione dell’impunità possano essere interpretati nel senso di conferire all’autorità di esecuzione, qualora essa abbia accertato l’esistenza di un motivo di diniego facoltativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), (...) [di detta] decisione quadro, la facoltà:
a)
di consultarsi con l’autorità della decisione, in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, della [medesima] decisione quadro, per verificare se la persona sanzionata disponga della possibilità attuale di opporsi alla decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria;
b)
in caso di risposta affermativa, di notificare alla persona sanzionata la decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria e di informarla del suo diritto di opposizione;
c)
di attendere l’esito di un’eventuale opposizione e di tenerne conto nella propria decisione di merito».
32.
[OSCURATO:PERSONA] europea ha presentato osservazioni scritte.
III.
Analisi
33.
Il giudice del rinvio deve pronunciarsi sul riconoscimento e sull’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria ai sensi della decisione quadro 2005/214. Tale giudice parte dalla constatazione secondo cui il motivo facoltativo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro può essere applicato a causa di indicazioni contraddittorie presenti nel certificato previsto all’articolo 4 di detta decisione quadro. Pertanto, detto giudice può rifiutare di riconoscere ed eseguire una siffatta decisione, oppure riconoscere ed eseguire la stessa nonostante tale constatazione.
34.
Prima di pronunciarsi, tuttavia, il giudice del rinvio desidera sapere se la decisione quadro 2005/214 possa essere interpretata in modo da consentirgli, in qualità di autorità competente dello Stato membro di esecuzione, di rimediare al vizio che inficia la notifica della decisione di cui trattasi, che può comportare l’applicazione del motivo facoltativo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro. In particolare, tale giudice si interroga sulle modalità e sulla portata dell’assistenza che esso può fornire all’autorità competente dello Stato membro della decisione al fine di non applicare tale motivo.
A.
Sulla prima questione pregiudiziale
35.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo di consultare l’autorità competente dello Stato membro della decisione, che incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione prima che quest’ultima possa decidere di non riconoscere e non eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, nel caso di un procedimento scritto, possa riguardare la sussistenza di una possibilità per la persona sanzionata di proporre opposizione avverso tale decisione in forza della legislazione dello Stato membro della decisione.
1.
Sulla ricevibilità
36.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale questione abbia carattere ipotetico e sia pertanto irricevibile. Essa rileva che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta a consultare l’autorità competente dello Stato membro della decisione
prima
di decidere di non riconoscere e non eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria. Orbene, il giudice del rinvio avrebbe già constatato la sussistenza del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro, cosa che esso potrebbe fare soltanto dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro della decisione. Ciò induce la [OSCURATO:PERSONA] a dubitare della rilevanza della prima questione, fintantoché tale autorità non sia stata consultata.
37.
A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del procedimento principale, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, dato che le questioni poste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (
17
).
38.
Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto da questi individuato sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non presenta alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni sottopostele (
18
).
39.
Nel caso di specie, ritengo che dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale emerga chiaramente che esso intende, con la sua prima questione, ottenere precisazioni sull’oggetto e sulla portata dell’obbligo di consultazione dell’autorità competente dello Stato membro della decisione previsto all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, al fine di poter prendere posizione, una volta effettuata tale consultazione, sull’eventuale applicazione del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro. Pertanto, a mio avviso, detta questione non può essere considerata irricevibile.
2.
Nel merito
40.
In via preliminare, va ricordato che, come risulta in particolare dai suoi articoli 1 e 6 nonché dai suoi considerando 1 e 2, la decisione quadro 2005/214 intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontalieri delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di una delle infrazioni elencate all’articolo 5 della medesima (
19
).
41.
Infatti, tale decisione mira, senza procedere all’armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di diritto penale, a garantire l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie all’interno di tali Stati in virtù del principio del reciproco riconoscimento (
20
).
42.
Il principio del reciproco riconoscimento, che è alla base dell’impianto sistematico della decisione quadro 2005/214, implica, in forza dell’articolo 6 di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza altre formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all’articolo 4 di tale decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, mentre i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di tale decisione devono essere interpretati restrittivamente (
21
).
43.
Per quanto riguarda tali motivi, l’articolo 7 di detta decisione quadro elenca esplicitamente, ai paragrafi 1 e 2, i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni che rientrano nel suo ambito di applicazione.
44.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 3 della decisione quadro 2005/214, quest’ultima non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 TUE. È per tale ragione che l’articolo 20, paragrafo 3, di detta decisione quadro prevede altresì che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria possano essere rifiutati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione in caso di violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE (
22
).
45.
Di conseguenza, qualora il certificato previsto dall’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, di cui è corredata la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, faccia ritenere che siano stati violati diritti fondamentali o principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione possono rifiutare di riconoscere ed eseguire una siffatta decisione in presenza di uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro nonché in forza dell’articolo 20, paragrafo 3, della stessa (
23
).
46.
Pertanto, i destinatari di una decisione rientrante nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/214 possono legittimamente far valere i diritti fondamentali sanciti, in particolare, dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e le autorità degli Stati membri devono, di conseguenza, garantire il rispetto di tali diritti (
24
).
47.
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio pone l’accento sull’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214, in forza del quale l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione se risulta che, in base al certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato membro di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso.
48.
La Corte ha rilevato che la decisione quadro 2005/214 non prevede il modo concreto in cui il destinatario di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che gli infligge una sanzione pecuniaria, debba essere informato della stessa (
25
). Secondo la Corte, facendo in tal modo rinvio alla normativa degli Stati membri, il legislatore dell’Unione ha lasciato a questi ultimi il compito di decidere il modo di informare l’interessato del suo diritto di opporsi al procedimento, del relativo termine di ricorso, nonché del momento in cui tale termine inizia a decorrere, purché la notifica sia efficace e purché siano garantiti il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e l’esercizio dei diritti della difesa (
26
).
49.
In tale contesto, la Corte ha ricordato che il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone non soltanto la garanzia di una ricezione reale ed effettiva delle decisioni, vale a dire la loro notifica al destinatario, ma anche che una siffatta notifica consenta a quest’ultimo di conoscere con esattezza la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti nonché i mezzi di ricorso avverso una simile decisione e il termine a tal fine impartito, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare detta decisione (
27
).
50.
In caso di dubbi, che possono risultare, come nella presente causa, da indicazioni che possono apparire contraddittorie nel certificato previsto all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, spetta all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione verificare, alla luce delle circostanze del caso di specie, se l’interessato sia stato effettivamente informato, conformemente alla legislazione dello Stato membro della decisione, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso (
28
). Tale verifica deve essere effettuata presso l’autorità competente dello Stato membro della decisione secondo la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione quadro.
51.
A questo proposito, ricordo che tale disposizione prevede che, nei casi previsti segnatamente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, prima di decidere di non riconoscere e non eseguire la decisione che irroga una sanzione pecuniaria, a consultare l’autorità competente dello Stato membro della decisione con tutti i mezzi appropriati e, se del caso, a chiederle di fornire senza indugio le informazioni necessarie. Al fine di garantire l’effetto utile di detta decisione quadro e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali, l’autorità competente dello Stato membro della decisione è tenuta a fornire tali informazioni (
29
).
52.
Nell’ambito della presente causa, l’obbligo di consultare l’autorità competente dello Stato membro della decisione, a cui deve adempiere l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione quando prevede di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, è finalizzato ad ottenere elementi che consentano di eliminare l’incertezza quanto alla questione se tale decisione sia stata effettivamente notificata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro della decisione con l’indicazione del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso.
53.
Infatti, per poter ritenere che la persona sanzionata abbia avuto la possibilità di opporsi alla decisione che le ha inflitto una sanzione pecuniaria, tale persona deve essere venuta a conoscenza del contenuto di detta decisione, il che presuppone che quest’ultima le sia stata debitamente notificata.
54.
Rilevo inoltre che, per definire la nozione di «decisione», l’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2005/214 si riferisce segnatamente a «una decisione
definitiva
che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica» (
30
). Il fatto che tale disposizione richieda il carattere «definitivo» della decisione che infligge una sanzione pecuniaria sottolinea la particolare importanza attribuita all’inoppugnabilità di tale decisione. Ciò esclude, ovviamente, le decisioni che sono o possono essere oggetto di un ricorso (
31
).
55.
La condizione relativa al carattere definitivo della decisione che infligge una sanzione pecuniaria deve quindi essere soddisfatta affinché tale decisione possa essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro di esecuzione (
32
). Pertanto, nel momento in cui l’autorità competente dello Stato membro della decisione richiede il riconoscimento e l’esecuzione di una siffatta decisione, la persona sanzionata non deve più disporre della possibilità di ricorrere avverso tale decisione.
56.
Orbene, rilevo che, come prevede la legislazione dello Stato membro della decisione, il fatto che la persona sanzionata non sia stata informata del suo diritto di opporsi alla decisione che le ha inflitto una sanzione pecuniaria e del relativo termine di ricorso può rimettere in discussione il carattere definitivo di tale decisione, poiché a detta persona potrebbe essere riconosciuta la possibilità di opporsi alla medesima decisione a partire dal momento in cui essa viene a conoscenza di tale informazione, eventualmente a seguito di una richiesta di rimessione in termini. Infatti, occorre precisare che una siffatta richiesta, che rientra nella competenza esclusiva delle autorità dello Stato membro della decisione, avrebbe lo scopo di reintegrare detta persona nel suo diritto di proporre ricorso dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio di tale diritto (
33
).
57.
Tenuto conto del suo legame con la condizione relativa al carattere definitivo della decisione che infligge una sanzione pecuniaria, ritengo che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione debba avere la possibilità di consultare l’autorità competente dello Stato membro della decisione su tale aspetto.
58.
Propongo dunque alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 devono essere interpretati nel senso che l’obbligo di consultare l’autorità competente dello Stato membro della decisione, che incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione prima che quest’ultima possa decidere di non riconoscere e non eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, nel caso di un procedimento scritto, può riguardare la sussistenza di una possibilità per la persona sanzionata di proporre opposizione a tale decisione in forza della legislazione dello Stato membro della decisione.
B.
Sulle questioni pregiudiziali seconda e terza
59.
Con tali questioni, che a mio avviso occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debbano essere interpretati nel senso che – qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato membro della decisione risulti, da un lato, che la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, nel caso di un procedimento scritto, non è stata notificata conformemente alla legislazione di tale Stato membro con l’indicazione del diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso e, dall’altro, che la persona sanzionata può ancora disporre, in forza della legislazione di detto Stato membro, di una possibilità di opporsi a tale decisione a partire dal momento in cui ne ha conoscenza – l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è legittimata a notificare detta decisione a tale persona informandola del suo diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso, nonché a sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione della stessa decisione in attesa dell’esito di un eventuale ricorso avverso quest’ultima.
60.
Infatti, il giudice del rinvio desidera sapere se la decisione quadro 2005/214 possa essere interpretata in modo da consentire all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di rimediare ad un eventuale vizio che infici la notifica della decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria, che può indurre tale autorità ad applicare il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di detta decisione quadro. In tale ottica di regolarizzazione di una situazione corrispondente alle previsioni di detta disposizione, nella quale la persona sanzionata non è stata informata del suo diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso, detto giudice chiede, in particolare, se e in quale misura esso possa fornire assistenza a tale riguardo all’autorità competente dello Stato membro della decisione.
61.
In sostanza, detto giudice desidera sapere quale ruolo esso possa svolgere, in qualità di autorità competente dello Stato membro di esecuzione, al fine di informare la persona sanzionata del suo diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso, nel caso in cui l’informazione iniziale, quale indicata nel certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, sia stata carente.
62.
In via preliminare, ricordo che, nella prospettiva della potenziale attuazione del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214, la consultazione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro mira a consentire all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di verificare, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, se, alla luce dei dubbi suscitati dalle indicazioni contenute nel certificato, l’interessato sia stato effettivamente informato, conformemente alla legislazione dello Stato membro della decisione, del suo diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso. Spetta quindi all’autorità competente dello Stato membro della decisione fornire all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione le informazioni necessarie a tale riguardo.
63.
Se le informazioni raccolte consentono di dissipare i dubbi suscitati dalle indicazioni contenute nel certificato, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non potrà applicare il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g) della decisione quadro 2005/214. Tale autorità è quindi tenuta, conformemente al principio del reciproco riconoscimento sotteso all’impianto sistematico di tale decisione quadro, a riconoscere la decisione che infligge una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all’articolo 4 di detta decisione quadro, senza richiesta di ulteriori formalità, e deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione (
34
).
64.
Nel caso di specie, ricordo che, secondo il giudice del rinvio, dal certificato previsto all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, trasmesso all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, risulta che, conformemente alla legislazione austriaca, BC è stato informato, personalmente o tramite un rappresentante competente, del suo diritto di opporsi alla decisione e del termine entro il quale proporre ricorso e che egli non ha proposto ricorso entro il termine impartito. A tale certificato è allegata la decisione del 24 novembre 2023, in lingua bulgara e tedesca, nella quale vengono indicati l’infrazione, la sanzione pecuniaria irrogata, il tipo di mezzo di ricorso avverso detta sanzione e il termine per presentarlo, segnatamente due settimane. Inoltre, dal modo in cui tale decisione è stata redatta si evince che essa è stata inviata per notifica alla persona sanzionata. Alla luce di tali elementi e conformemente al principio della fiducia reciproca, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dovrebbe, a mio avviso, presumere che la persona sanzionata sia stata informata del suo diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso, ragion per cui il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di detta decisione quadro, salvo prova contraria, non sarebbe applicabile.
65.
Per contro, qualora la consultazione dell’autorità competente dello Stato membro della decisione confermasse i dubbi dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione e rivelasse quindi che la decisione che infligge una sanzione pecuniaria non è stata notificata conformemente alla legislazione dello Stato membro della decisione con l’indicazione del diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso, tale autorità disporrebbe, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214, della facoltà di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione.
66.
Nel caso in cui dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato membro della decisione risulti, inoltre, che alla persona sanzionata potrebbe essere riconosciuta la possibilità di proporre ricorso avverso la decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria a partire dal momento in cui essa viene a conoscenza di tale decisione, se necessario a seguito di una richiesta di rimessione in termini, è tale autorità ad essere competente a regolarizzare, se del caso, la situazione (
35
).
67.
Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, nulla nella decisione quadro 2005/214 suggerisce che quest’ultima conferisca all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione la competenza ad intervenire nella comunicazione di informazioni alla persona sanzionata, relative al suo diritto di opporsi al procedimento, al fine di rimediare alla mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell’autorità competente dello Stato membro della decisione.
68.
L’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non deve quindi interferire con le competenze dell’autorità competente dello Stato membro della decisione. È a questa seconda autorità che spetta, dopo che la prima abbia chiesto informazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, rimediare, se del caso, al fatto che la persona oggetto di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria non sia stata informata del suo diritto di proporre ricorso avverso tale decisione e del termine per farlo.
69.
A questo proposito, dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214 risulta che la persona sanzionata deve essere informata del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso
in conformità della legislazione dello Stato membro di emissione
. Tale riferimento alla legislazione dello Stato membro di emissione riflette il fatto che detta informazione deve essere fornita dall’autorità competente dello Stato membro di emissione, conformemente alla propria legislazione. Tale fase relativa al procedimento di irrogazione della sanzione, che è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro della decisione, deve quindi essere distinta dalla fase relativa al procedimento di esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria, che, come previsto dall’articolo 9 di detta decisione quadro, è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro di esecuzione. Conformemente alla ripartizione delle competenze tra le autorità competenti di tali due Stati membri, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non dispone di alcuna competenza per sostituirsi all’autorità competente dello Stato membro della decisione informando essa stessa la persona sanzionata del suo diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso.
70.
Aggiungo che, nell’ipotesi considerata dal giudice del rinvio, vale a dire quella in cui la persona sanzionata disponga, in forza del diritto dello Stato membro della decisione, di un nuovo diritto di ricorso a partire dalla conoscenza effettiva della decisione che le infligge una sanzione pecuniaria e si avvalga di tale diritto, il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione darebbero luogo a un nuovo procedimento che richiederebbe l’invio di un nuovo certificato contenente informazioni aggiornate. Ciò esclude la soluzione proposta da detto giudice, consistente nel sospendere il procedimento iniziale volto al riconoscimento e all’esecuzione di detta decisione in attesa dell’esito di un eventuale ricorso avverso quest’ultima.
71.
Ne consegue che, a mio avviso, contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non è legittimata, in forza della decisione quadro 2005/214, a notificare alla persona sanzionata la decisione che le infligge una sanzione pecuniaria, informandola del suo diritto di opporsi al procedimento e del relativo termine di ricorso, e a sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione di tale decisione in attesa dell’esito di un eventuale ricorso avverso quest’ultima.
72.
Per concludere, preciso che, sebbene l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non sia legittimata a compiere le operazioni descritte al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, sarebbe conforme all’obiettivo di rafforzare il reciproco riconoscimento delle decisioni di irrogazione di sanzioni pecuniarie che la cooperazione tra le autorità di tale Stato membro e quelle dello Stato membro della decisione proseguisse se necessaria affinché la persona sanzionata possa disporre effettivamente di informazioni adeguate. In tale prospettiva, le autorità competenti dello Stato membro della decisione potrebbero chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione, in particolare se detta persona si trovi nel territorio di quest’ultimo (
36
).
IV.
Conclusione
73.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria):
L’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
devono essere interpretati nel senso che:
1)
l’obbligo di consultare l’autorità competente dello Stato membro della decisione, che incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione prima che quest’ultima possa decidere di non riconoscere e non eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, nel caso di un procedimento scritto, può riguardare la sussistenza di una possibilità per la persona sanzionata di proporre ricorso avverso tale decisione in forza della legislazione dello Stato membro della decisione;
2)
qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato membro della decisione risulti, da un lato, che la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, nel caso di un procedimento scritto, non è stata notificata conformemente alla legislazione di tale Stato membro con l’indicazione del diritto di opporsi al procedimento e del termine di ricorso e, dall’altro, che la persona sanzionata può ancora disporre, in forza della legislazione di detto Stato membro, di una possibilità di proporre ricorso avverso tale decisione a partire dal momento in cui ne ha conoscenza, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non è legittimata a notificare detta decisione a tale persona informandola del suo diritto di opporsi al procedimento e del termine di ricorso, nonché a sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione della stessa decisione in attesa dell’esito di un eventuale ricorso avverso quest’ultima.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
)
GU 2005, L 76, pag. 16
.
(
3
)
GU 2009, L 81, pag. 24
; in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214».
(
4
) BGBl. I, 109/2002.
(
5
) V. articolo 4 e allegato della decisione quadro 2005/214.
(
6
) Ai sensi di tale disposizione, ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni pecuniarie. In una siffatta situazione si applica la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro.
(
7
)
GU 2012, L 142, pag. 1
. Tale disposizione prevede che gli Stati membri garantiscano che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.
(
8
)
GU 2016, L 65, pag. 1
. Secondo tale disposizione, l’articolo 8 di detta direttiva, dedicato al diritto di presenziare al processo, lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.
(
9
) Il giudice del rinvio fa riferimento, a tale riguardo, alla sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) (
C‑671/18
,
EU:C:2019:1054
, punti
31
,
33
e
44
).
(
10
) V. articolo 16, paragrafo 4, dello Zakon za priznavane, izpalnenie i izprashtane na aktove za konfiskatsia ili otnemane i reshenia za nalagane na finansovi sanktsii (legge in materia di riconoscimento, esecuzione e trasmissione di provvedimenti di confisca e di decisioni di infliggere sanzioni pecuniarie) (DV n. 15, del 23 febbraio 2010; in prosieguo: la «legge sul riconoscimento»).
(
11
) V. articolo 16, paragrafo 5, della legge sul riconoscimento.
(
12
) V. articolo 32, paragrafo 3, della legge sul riconoscimento.
(
13
) V. articolo 32, paragrafo 4, della legge sul riconoscimento.
(
14
) V. sentenze del 22 marzo 2017, Tranca e a. (
C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16
,
EU:C:2017:228
, punti
47
,
48
e
51
), e del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑615/18
,
EU:C:2020:376
, punti
60
e
77
).
(
15
) Tale giudice rinvia alle sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci (
C‑216/14
,
EU:C:2015:686
, punto
62
), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (C‑338/20; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty,
EU:C:2021:805
, punto
33
).
(
16
) Il giudice del rinvio fa riferimento, a tale riguardo, alla sentenza del 22 marzo 2017, Tranca e a. (
C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16
,
EU:C:2017:228
, punti
47
e
51
).
(
17
) V., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2021, LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada) [C‑136/20; in prosieguo: la «sentenza LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada),
EU:C:2021:804
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata].
(
18
) V., in particolare, sentenza LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada) (punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) V., in particolare, sentenze LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada) (punto 36 e giurisprudenza ivi citata), e [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
(
20
) V., in particolare, sentenze LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada) (punto 37 e giurisprudenza ivi citata), e [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
(
21
) V., in particolare, sentenze LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada) (punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
(
22
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
(
23
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
(
24
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 30).
(
25
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 32).
(
26
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
(
27
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
(
28
) V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) (
C‑671/18
,
EU:C:2019:1054
, punto
42
).
(
29
) V., in particolare, sentenza LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada) (punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
(
30
) Il corsivo è mio.
(
31
) V., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (
C‑314/18
,
EU:C:2020:191
, punto
52
e giurisprudenza ivi citata).
(
32
) Nella sezione g), punto 1, del certificato previsto all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, l’autorità competente dello Stato membro decisione deve indicare la data in cui la decisione che infligge la sanzione pecuniaria è divenuta definitiva. Nella sezione h), punto 1, lettera a), del medesimo certificato, tale autorità deve contrassegnare la casella indicante che detta decisione è stata emessa a titolo definitivo.
(
33
) V., per analogia, sentenza del 7 luglio 2016, Lebek (
C‑70/15
,
EU:C:2016:524
, punto
42
).
(
34
) V. sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) (
C‑671/18
,
EU:C:2019:1054
, punto
43
).
(
35
) In circostanze del genere, occorre considerare la possibilità che lo Stato membro della decisione chieda la cessazione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro 2005/214.
(
36
) [OSCURATO:PERSONA] menziona, a tale riguardo, la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro della decisione di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria sulla base dell’articolo 5 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, stabilita, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, dall’atto del Consiglio del 29 maggio 2000 (
GU 2000, C 197, pag. 3
).