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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23669/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. lette le conclusioni della difesa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4 marzo 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Orvieto il 14 maggio 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione svolgendo due motivi di censura: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio della motivazione e travisamento della prova nonchè erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, mancanza di motivazione e omessa risposta a un motivo di censura in appello nonché omesso esame di risultanze probatorie decisive risultanti dagli atti.

Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che i giudici di merito si siano limitati a enunciare principi di diritto che qualificano il concetto di incidente stradale ai fini dell'applicazione della contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, trascurando di affrontare il diverso tema, puntualmente dedotto in appello, del coefficiente causale della condotta dell'imputato rispetto al sinistro; - omessa motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria datata 1 giugno 2022 la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico.

Sebbene il ricorrente si dolga in premessa del mancato sviluppo argomentativo del tema dell'incidenza causale dell'accertato stato di ebbrezza sulla determinazione dell'incidente stradale, nel corpo della censura si limita invece a reiterare le medesime osservazioni sottoposte alla Corte territoriale, strettamente inerenti alla confutazione dell'assunto secondo il quale, nel caso in esame, l'evento accertato si sarebbe sostanziato in un fatto qualificabile come incidente stradale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante descritta dall'art.186, comma 2-bis, cod. strada.

Nel ricorso si afferma che l'imputato «non ha invaso alcuna porzione della strada non destinata alla circolazione dei veicoli», che «non vi può essere traccia di invasione o sbandamento perché, come risulta dagli accertamenti, la strada era bagnata e, quindi, non sono state rinvenute né accertate tracce di pneumatici che evidenziassero la irregolare condotta di guida», che nessun pericolo sarebbe stato causato per i pedoni in quanto «l'autovettura del Nerbano si trovava in un giardino» e che «l'accertamento è avvenuto dopo la mezzanotte e, pertanto, pedoni in quel luogo è difficile, se non impossibile, che potessero transitare».

Si tratta, con evidenza, di argomenti del tutto deassiali rispetto al tema che si assume trascurato, concretando in quanto tali l'aspecificità della censura.

La Corte territoriale, investita di analoghe argomentazioni, non era pertanto tenuta a fornire diversa replica.

6. Il secondo motivo di ricorso attiene a questione sottoposta del tutto genericamente all'esame del giudice di appello, dichiarata correttamente inammissibile già in quella sede.

Secondo quanto si evince dalla lettura del gravame, nelle sole conclusioni si rinviene la richiesta di riduzione della pena ai minimi di legge «e benefici se concedibili».

La Corte territoriale ha ritenuto la censura inammissibile perché generica, non ravvisando in essa concreta critica al procedere dal giudice di primo grado.

Nel caso in esame, la Corte territoriale si è quindi correttamente attenuta al principio interpretativo in base al quale il giudice di appello, a seguito della riforma dell'art.581 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 4, n.36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 sore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. lette le conclusioni della difesa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4 marzo 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Orvieto il 14 maggio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione svolgendo due motivi di censura: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio della motivazione e travisamento della prova nonchè erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, mancanza di motivazione e omessa risposta a un motivo di censura in appello nonché omesso esame di risultanze probatorie decisive risultanti dagli atti. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che i giudici di merito si siano limitati a enunciare principi di diritto che qualificano il concetto di incidente stradale ai fini dell'applicazione della contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, trascurando di affrontare il diverso tema, puntualmente dedotto in appello, del coefficiente causale della condotta dell'imputato rispetto al sinistro; - omessa motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria datata 1 giugno 2022 la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Sebbene il ricorrente si dolga in premessa del mancato sviluppo argomentativo del tema dell'incidenza causale dell'accertato stato di ebbrezza sulla determinazione dell'incidente stradale, nel corpo della censura si limita invece a reiterare le medesime osservazioni sottoposte alla Corte territoriale, strettamente inerenti alla confutazione dell'assunto secondo il quale, nel caso in esame, l'evento accertato si sarebbe sostanziato in un fatto qualificabile come incidente stradale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante descritta dall'art.186, comma 2-bis, cod. strada. Nel ricorso si afferma che l'imputato «non ha invaso alcuna porzione della strada non destinata alla circolazione dei veicoli», che «non vi può essere traccia di invasione o sbandamento perché, come risulta dagli accertamenti, la strada era bagnata e, quindi, non sono state rinvenute né accertate tracce di pneumatici che evidenziassero la irregolare condotta di guida», che nessun pericolo sarebbe stato causato per i pedoni in quanto «l'autovettura del Nerbano si trovava in un giardino» e che «l'accertamento è avvenuto dopo la mezzanotte e, pertanto, pedoni in quel luogo è difficile, se non impossibile, che potessero transitare». Si tratta, con evidenza, di argomenti del tutto deassiali rispetto al tema che si assume trascurato, concretando in quanto tali l'aspecificità della censura. La Corte territoriale, investita di analoghe argomentazioni, non era pertanto tenuta a fornire diversa replica. 6. Il secondo motivo di ricorso attiene a questione sottoposta del tutto genericamente all'esame del giudice di appello, dichiarata correttamente inammissibile già in quella sede. Secondo quanto si evince dalla lettura del gravame, nelle sole conclusioni si rinviene la richiesta di riduzione della pena ai minimi di legge «e benefici se concedibili». La Corte territoriale ha ritenuto la censura inammissibile perché generica, non ravvisando in essa concreta critica al procedere dal giudice di primo grado. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è quindi correttamente attenuta al principio interpretativo in base al quale il giudice di appello, a seguito della riforma dell'art.581 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 4, n.36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 sore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 23669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris