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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L2>1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato: il ricorrente non si era costituito dai Carabinieri sapendo di essere ricercato, ma solo perché, non trovato presso l'abitazione e recapitatogli un avviso di presentarsi al Comando per la notifica di un provvedimento, in detta occasione i pubblici ufficiali si accorgevano fosse ristretto agli arresti domiciliari e, pertanto, evaso; contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] giustificava l'assenza dal domicilio con l'asserita necessità di recarsi in ospedale ove, però, si accertava non si fosse mai recato; rilevato che, pertanto, secondo giurisprudenza di questa Corte, è indispensabile che la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Connandatore, Rv. 262154) a nulla rilevando, dunque, che il ricorrente si sia presentato in quanto convocato in caserma per altri fini; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo PC:7*ATO ìhl 1A 9 R 2022 oggi, ----------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L2>1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato: il ricorrente non si era costituito dai Carabinieri sapendo di essere ricercato, ma solo perché, non trovato presso l'abitazione e recapitatogli un avviso di presentarsi al Comando per la notifica di un provvedimento, in detta occasione i pubblici ufficiali si accorgevano fosse ristretto agli arresti domiciliari e, pertanto, evaso; contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] giustificava l'assenza dal domicilio con l'asserita necessità di recarsi in ospedale ove, però, si accertava non si fosse mai recato; rilevato che, pertanto, secondo giurisprudenza di questa Corte, è indispensabile che la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Connandatore, Rv. 262154) a nulla rilevando, dunque, che il ricorrente si sia presentato in quanto convocato in caserma per altri fini; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo PC:7*ATO ìhl 1A 9 R 2022 oggi, ----------
Sentenza Cassazione n. 15119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris