CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 43607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, nei due articolati motivo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e in parte smentiti dagli atti prodotti dalla difesa (con particolare riferimento alla produzione della sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Potenza in data 2 marzo 2022 ha assolto il ricorrente dal reato di omicidio aggravato contestato, nonché di quella con la quale la Corte di assise di appello di Messina in data 21 maggio 2021 lo ha assolto dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di calare la valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari del sottoposto; letta la memoria depositata il 20 giugno 2023; ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati da un canto, gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio e, dall'altro, la puntuale descrizione fatta dagli educatori del carcere del ricorrente come persona che si pone nei colloqui con atteggiamento elusivo e banalizzante dei fatti che lo hanno visto coinvolto; ritenuto che con motivazione non manifestamente illogica il giudice specializzato ha inoltre chiarito la irrilevanza delle avvenute assoluzioni da alcuni reati, non mancando di evidenziare come proprio in una delle sentenza allegate dalla difesa, alla indicazione dell'assenza di prova della responsabilità del ricorrente oltre il ragionevole dubbio si sono accompagnate affermazioni relative alla sicura persistenza del Rao nel sodalizio con ruolo apicale; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]