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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 02716/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha omesso di considerare l'omogeneità dei reati e il collegamento degli stessi con la partecipazione a sodalizio dedito alla consumazione di estorsioni nel medesimo territorio dove sono stati commessi i reati; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dall'ordinanza impugnata con argomenti incensurabili in questa sede siccome privi di vizi logici e giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha omesso di considerare l'omogeneità dei reati e il collegamento degli stessi con la partecipazione a sodalizio dedito alla consumazione di estorsioni nel medesimo territorio dove sono stati commessi i reati; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dall'ordinanza impugnata con argomenti incensurabili in questa sede siccome privi di vizi logici e giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022
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