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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 30838/2026

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luso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2026 la Corte d'appello di Brescia ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione per l'ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 26 settembre 2019 al 9 marzo 2021, per essere poi assolto dagli addebiti, con sentenza del 6 maggio 2022, divenuta irrevocabile.

1.1. Più in particolare, la misura cautelare è stata emessa per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il richiedente intrattenne relazioni quantomeno ambigue con esponenti di una associazione per delinquere di tipo mafioso - poi derubricata nell'ipotesi di cui all'art. 416 cod. pen. - prestandosi a fare da autista al capo al quale era stata revocata la patente, nella piena consapevolezza delle attività illecite portate avanti dagli associati. 1 ci2.

Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, con riguardo alla condotta processuale.

La Corte della riparazione, si osserva, non ha valutato la volontaria sottoposizione del ricorrente all'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., nel quale ha documentato la sua estraneità ai fatti, poi ribadita nel corso del dibattimento.

Quanto, invece, all'individuazione della condotta ostativa, il provvedimento impugnato non ha indicato le ragioni per le quali il ruolo di autista svolto dal ricorrente, per un periodo breve e nell'ambito di un normale rapporto di lavoro, abbia concorso a determinare l'emissione del provvedimento restrittivo, peraltro avvenuto ad oltre un anno di distanza dai fatti.

Nell'ordinanza impugnata si richiamano inoltre principi giurisprudenziali elaborati in tema di partecipazione all'associazione mafiosa, che non possono essere estesi tout court all'associazione per delinquere semplice, stante la diversità delle due fattispecie.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatok, e pertanto deve essere rigettato.

1.1. Va innanzitutto rilevato che il difensore del ricorrente ha domandato la discussione orale del ricorso.

La richiesta è stata disattesa, in ragione dell'interpretazione dell'art. 611 cod. proc. pen. costantemente offerta da questa Sezione, in relazione ai ricorsi in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 19501 del 13/03/2025, Incecchi, Rv. 288121 - 01; Sez. 4, n. 41986 del 24/10/2024, Marino, non mass.; in relazione al precedente assetto normativo, Sez. 4, n. 18427 del 23/03/2018, Cardaci, Rv. 273266 - 01).

2. All'esame dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta un'ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, cheabbia anche solo concorso ad indurre in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, in motivazione; Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Totaro, non mass. sul punto).

2.1. Ciò posto, il ricorso è innanzitutto teso ad evidenziare, in più punti, l'insufficienza degli elementi posti a fondamento della misura cautelare per affermare la responsabilità penale (ad es., pp. 3 e 4, con riguardo alla ripetizione dei comportamenti in un ristretto segmento temporale e all'assenza di contributo nella commissione dei reati c.d. scopo).

Responsabilità, questa, esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo.

Osserva infatti il Collegio che non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave.

Invero, compito del giudice della riparazione non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "detenzione" (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).

La valutazione deve essere effettuata ex ante, ricalcando quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01).

Inoltre, il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio.

L'autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.

Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez.

U, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti "accertati o non negati", e pur 3 rosempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01).

2.2. In linea con i principi appena richiamati, il giudice della riparazione ha valutato, al fine di ritenere la c.d. colpa ostativa, comportamenti del ricorrente "accertati o non negati" dal giudice del merito, come l'aver svolto il ruolo di autista in favore del Marchese (esponente apicale del sodalizio), al quale era stata revocata la patente.

La Corte della riparazione ha inoltre osservato che, in più occasioni, e alla presenza del ricorrente, Marchese parlava del proprio coinvolgimento in attività illecite, del rischio di essere tratti in arresto, delle possibili dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che l'avrebbe potuto indicare come intraneo all'associazione di tipo mafioso denominata Stidda.

Inoltre, sono state intercettate delle conversazioni in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver compreso il carattere illecito delle attività in cui era coinvolto Marchese.

Tale comportamento non necessitato, assunto di propria iniziativa in favore di un esponente di rilievo di un'associazione per delinquere, è stato quindi ritenuto idoneo a creare l'apparenza di una contiguità al sodalizio criminale, così contribuendo a determinare l'intervento cautelare, con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., poi riqualificato in associazione per delinquere semplice.

Come si osserva nell'ordinanza impugnata, in maniera non manifestamente illogica, in tal modo il ricorrente ha tenuto una condotta gravemente colposa, cui è stata riconosciuta - e solo genericamente contestata in ricorso - valenza sinergica rispetto all'adozione del provvedimento cautelare.

Come rilevato anche dal 5~ Procuratore Generale, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01).

A tal proposito basti considerare che è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso 4intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Alla stregua di tale impostazione è stata ritenuta l'incidenza causale delle frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere I L.4-L r interpretate come indizi di complicità, quando non isono_ giustificate da rapporti di parentela (Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782 - 01).

Principio che è stato costantemente applicato da questa Sezione con riguardo ai reati associativi, anche in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.).

Le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato per sostenere il carattere gravemente colposo di tale condotta sono inoltre conformi al principio di autoresponsabilità,e più volte richiamato in materia da questa Corte.

Principio in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, in termini assertivi, l'ordinanza impugnata pone quindi a fondamento del diniego un comportamento accertato - o comunque non escluso - dal giudice della cognizione, di per sé idoneo a fondare il diniego, che pertanto resta correttamente ancorato alla accertata relazione sinergica tra la condotta extraprocessuale, gravemente colposa, e la privazione della libertà, senza che assuma rilievo, in favore del ricorrente, la condotta tenuta nel processo (in relazione alla quale comunque il ricorso pecca di autosufficienza).

Così come non giova al ricorrente la deduzione per cui il provvedimento cautelare fu emesso «a distanza di oltre un anno» da tali frequentazioni (p. 3 ricorso), trattandosi di una circostanza che non assume rilievo ai fini della valutazione circa l'esistenza di una condotta ostativa e la sua efficacia sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo.

Infine, correttamente il giudice della riparazione ha escluso che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, su cui pure si insiste genericamente in ricorso, possa assumere rilievo ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione in presenza di un'accertata condotta gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 4, n. 25798 del 22/05/2024, Cavaliere, non mass.; Sez. 4, n. 28354 del 22/06/2022, Puglisi, Rv. 283447 - 01; Sez. 3, n. 19748 del 18/03/2010, Andò, Rv. 247176 - 01). 5A tale conclusione fa eccezione il caso, non dedotto e comunque non ricorrente nella specie, in cui per effetto della riqualificazione sia stato ritenuto un reato per il quale non era consentita, in ragione della pena edittale, l'adozione di una misura custodiale (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038 - 01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319 - 01; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Calabrese, Rv. 250474 - 01; Sez. 4, n. 36907 del 5/06/2007, Larosa, Rv. 237317 - 01).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
luso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 gennaio 2026 la Corte d'appello di Brescia ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione per l'ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 26 settembre 2019 al 9 marzo 2021, per essere poi assolto dagli addebiti, con sentenza del 6 maggio 2022, divenuta irrevocabile. 1.1. Più in particolare, la misura cautelare è stata emessa per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il richiedente intrattenne relazioni quantomeno ambigue con esponenti di una associazione per delinquere di tipo mafioso - poi derubricata nell'ipotesi di cui all'art. 416 cod. pen. - prestandosi a fare da autista al capo al quale era stata revocata la patente, nella piena consapevolezza delle attività illecite portate avanti dagli associati. 1 ci2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, con riguardo alla condotta processuale. La Corte della riparazione, si osserva, non ha valutato la volontaria sottoposizione del ricorrente all'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., nel quale ha documentato la sua estraneità ai fatti, poi ribadita nel corso del dibattimento. Quanto, invece, all'individuazione della condotta ostativa, il provvedimento impugnato non ha indicato le ragioni per le quali il ruolo di autista svolto dal ricorrente, per un periodo breve e nell'ambito di un normale rapporto di lavoro, abbia concorso a determinare l'emissione del provvedimento restrittivo, peraltro avvenuto ad oltre un anno di distanza dai fatti. Nell'ordinanza impugnata si richiamano inoltre principi giurisprudenziali elaborati in tema di partecipazione all'associazione mafiosa, che non possono essere estesi tout court all'associazione per delinquere semplice, stante la diversità delle due fattispecie. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatok, e pertanto deve essere rigettato. 1.1. Va innanzitutto rilevato che il difensore del ricorrente ha domandato la discussione orale del ricorso. La richiesta è stata disattesa, in ragione dell'interpretazione dell'art. 611 cod. proc. pen. costantemente offerta da questa Sezione, in relazione ai ricorsi in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 19501 del 13/03/2025, Incecchi, Rv. 288121 - 01; Sez. 4, n. 41986 del 24/10/2024, Marino, non mass.; in relazione al precedente assetto normativo, Sez. 4, n. 18427 del 23/03/2018, Cardaci, Rv. 273266 - 01). 2. All'esame dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta un'ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, cheabbia anche solo concorso ad indurre in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Totaro, non mass. sul punto). 2.1. Ciò posto, il ricorso è innanzitutto teso ad evidenziare, in più punti, l'insufficienza degli elementi posti a fondamento della misura cautelare per affermare la responsabilità penale (ad es., pp. 3 e 4, con riguardo alla ripetizione dei comportamenti in un ristretto segmento temporale e all'assenza di contributo nella commissione dei reati c.d. scopo). Responsabilità, questa, esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Osserva infatti il Collegio che non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave. Invero, compito del giudice della riparazione non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). La valutazione deve essere effettuata ex ante, ricalcando quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01). Inoltre, il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio. L'autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti "accertati o non negati", e pur 3 rosempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). 2.2. In linea con i principi appena richiamati, il giudice della riparazione ha valutato, al fine di ritenere la c.d. colpa ostativa, comportamenti del ricorrente "accertati o non negati" dal giudice del merito, come l'aver svolto il ruolo di autista in favore del Marchese (esponente apicale del sodalizio), al quale era stata revocata la patente. La Corte della riparazione ha inoltre osservato che, in più occasioni, e alla presenza del ricorrente, Marchese parlava del proprio coinvolgimento in attività illecite, del rischio di essere tratti in arresto, delle possibili dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che l'avrebbe potuto indicare come intraneo all'associazione di tipo mafioso denominata Stidda. Inoltre, sono state intercettate delle conversazioni in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver compreso il carattere illecito delle attività in cui era coinvolto Marchese. Tale comportamento non necessitato, assunto di propria iniziativa in favore di un esponente di rilievo di un'associazione per delinquere, è stato quindi ritenuto idoneo a creare l'apparenza di una contiguità al sodalizio criminale, così contribuendo a determinare l'intervento cautelare, con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., poi riqualificato in associazione per delinquere semplice. Come si osserva nell'ordinanza impugnata, in maniera non manifestamente illogica, in tal modo il ricorrente ha tenuto una condotta gravemente colposa, cui è stata riconosciuta - e solo genericamente contestata in ricorso - valenza sinergica rispetto all'adozione del provvedimento cautelare. Come rilevato anche dal 5~ Procuratore Generale, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01). A tal proposito basti considerare che è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso 4intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria. Alla stregua di tale impostazione è stata ritenuta l'incidenza causale delle frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere I L.4-L r interpretate come indizi di complicità, quando non isono_ giustificate da rapporti di parentela (Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782 - 01). Principio che è stato costantemente applicato da questa Sezione con riguardo ai reati associativi, anche in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.). Le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato per sostenere il carattere gravemente colposo di tale condotta sono inoltre conformi al principio di autoresponsabilità,e più volte richiamato in materia da questa Corte. Principio in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, in termini assertivi, l'ordinanza impugnata pone quindi a fondamento del diniego un comportamento accertato - o comunque non escluso - dal giudice della cognizione, di per sé idoneo a fondare il diniego, che pertanto resta correttamente ancorato alla accertata relazione sinergica tra la condotta extraprocessuale, gravemente colposa, e la privazione della libertà, senza che assuma rilievo, in favore del ricorrente, la condotta tenuta nel processo (in relazione alla quale comunque il ricorso pecca di autosufficienza). Così come non giova al ricorrente la deduzione per cui il provvedimento cautelare fu emesso «a distanza di oltre un anno» da tali frequentazioni (p. 3 ricorso), trattandosi di una circostanza che non assume rilievo ai fini della valutazione circa l'esistenza di una condotta ostativa e la sua efficacia sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo. Infine, correttamente il giudice della riparazione ha escluso che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, su cui pure si insiste genericamente in ricorso, possa assumere rilievo ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione in presenza di un'accertata condotta gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 4, n. 25798 del 22/05/2024, Cavaliere, non mass.; Sez. 4, n. 28354 del 22/06/2022, Puglisi, Rv. 283447 - 01; Sez. 3, n. 19748 del 18/03/2010, Andò, Rv. 247176 - 01). 5A tale conclusione fa eccezione il caso, non dedotto e comunque non ricorrente nella specie, in cui per effetto della riqualificazione sia stato ritenuto un reato per il quale non era consentita, in ragione della pena edittale, l'adozione di una misura custodiale (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038 - 01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319 - 01; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Calabrese, Rv. 250474 - 01; Sez. 4, n. 36907 del 5/06/2007, Larosa, Rv. 237317 - 01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M
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