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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02259/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20bis cod.pen.- è inammissibile in quanto tardivo poiché introdotto solamente al momento dell'invio delle conclusioni scritte per l'udienza cartolare d'appello; esso infatti avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo d'appello, non potendo nemmeno essere considerato 'collegato' a quelli formulati nell'appello, che concernevano la sussistenza del reato, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la non menzione; infine, ad abundantiam, si evidenzia la manifesta infondatezza del motivo e la sua inammissibilità fin dal grado precedente, in quanto formulato come semplice richiesta senza alcuna giustificazione delle ragioni (con cui l'imputato avrebbe onorato la pena sostituita) ed anzi, quanto meno in questa sede, argomentando per absurdum, sostenendo l'insussistenza di mezzi di pagamento da parte dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20bis cod.pen.- è inammissibile in quanto tardivo poiché introdotto solamente al momento dell'invio delle conclusioni scritte per l'udienza cartolare d'appello; esso infatti avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo d'appello, non potendo nemmeno essere considerato 'collegato' a quelli formulati nell'appello, che concernevano la sussistenza del reato, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la non menzione; infine, ad abundantiam, si evidenzia la manifesta infondatezza del motivo e la sua inammissibilità fin dal grado precedente, in quanto formulato come semplice richiesta senza alcuna giustificazione delle ragioni (con cui l'imputato avrebbe onorato la pena sostituita) ed anzi, quanto meno in questa sede, argomentando per absurdum, sostenendo l'insussistenza di mezzi di pagamento da parte dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02259/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris