CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 17613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, per "erronea applicazione della legge penale" e "inidoneità della motivazione". 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l'impugnazione, tardivamente proposta.Il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza, emessa il 17 giugno 2022, scadeva il 15 settembre 2022, giorno in cui fu effettivamente depositata la motivazione. Il termine per presentare l'impugnazione, nei successivi quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod, proc. pen., scadeva il 30 ottobre 2022, ma trattandosi di giorno festivo, il termine, ai sensi dell'art. 172, comma 3, del codice di rito, doveva ritenersi prorogato di diritto al giorno successivo. Il ricorso, invece, è stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello il 21 novembre 2022, vale a dire dopo tre settimane dal termine ultimo. 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3