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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02523/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - l'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto nell'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.»; - tale ultima disposizione stabilisce che il giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero, e notificata all'interessato, e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; - pertanto, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale l'interessato deve esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, che dovrà procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.; - alla stessa soluzione si deve giungere anche nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia, come nel caso in esame, provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., in quanto anche contro tale tipo di provvedimento è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, rv 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254811) - nel caso in esame, è mancata la fase dell'opposizione davanti allo stesso giudice; - per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto, deve, pertanto, essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione; P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - l'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto nell'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.»; - tale ultima disposizione stabilisce che il giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero, e notificata all'interessato, e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; - pertanto, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale l'interessato deve esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, che dovrà procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.; - alla stessa soluzione si deve giungere anche nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia, come nel caso in esame, provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., in quanto anche contro tale tipo di provvedimento è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, rv 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254811) - nel caso in esame, è mancata la fase dell'opposizione davanti allo stesso giudice; - per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto, deve, pertanto, essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione; P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 5
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