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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 11628/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9282/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –Lavori socialmente utili – Violazione del programma –Svolgimento di fatto di mansioni subordinate – Applicabilità art. 2126 c.c. –Diritto alla retribuzione – Prescrizione - Decorrenza R.G.N. 9282/2018 Ud. 04/04/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 2 di 8 avverso la sentenza d ella Corte d'appello Roma n. 5200/2017 depositata il 06/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 5200/2017, pubblicata il giorno 6 dicembre 2017, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1314/2014, del 23 settembre 2014, la quale aveva accertato il diritto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a percepire per il periodo 1998-2004 le differenze retributive tra quanto corrispostogli dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’attività lavorativa prestata quale LSU-LPU e quanto il lavoratore avrebbe dovuto percepire sulla base di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento Cat.

B, CCNL [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte capitolina, nell’esaminare il gravame, ha ritenuto in primo luogo pacifico e provato il fatto che l’appellato avesse prestato attività quale LSU-LPU ex art. 1 segg., D. Lgs. n. 468/1997, dapprima nel progetto denominato “manutenzione” e, successivamente nel progetto “assistenza infanzia-adolescenza”.

Operata tale premessa, la Corte territoriale: − ha ritenuto, sulla scorta delle prove disponibili, che l’appellato, da un lato, erastato in concreto adibito per ben quattro anni allo svolgimento di attività che non avevano alcuna attinenza con il primo progetto nel quale era stato inserito e, dall’altro lato, in relazione al secondo progetto, avevaprestato la propria attività per un periodo di tempo e con orari non conformi alle previsioni del progetto, e senza Sez.

S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 3 di 8 che fosse pervenuta la necessaria autorizzazione regionale per procedere alle integrazioni orarie; − ha concluso, quindi, nel senso dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 2126 c.c. − ha disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante, ritenendo il rapporto di lavoro in questione non assistito dalla stabilità reale.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10, D. Lgs. n. 468/1997, e 2126 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che l’indicazione delle attività che possono essere oggetto dei lavori socialmente utili di cui al D. Lgs. 01/12/1997, n. 468 non può ritenersi tassativa, anche alla luce dell’ampiezza delle locuzioni impiegate dalla legge, riferibili a mere “tipologie”.

Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 468/1997 come se le stesse avessero carattere tassativo, in tal modo giungendo all’erronea conclusione per cui le attività svolte in concreto dall’odierna controricorrente si ponevano al di fuori dell’ambito dell’attività LSU- LPU.

Sez.

S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 4 di 8

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, D. Lgs. n. 468/1997, e 2126 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte capitolina sarebbe incorsa in una contraddizione, in quanto, da un lato, avrebbeescluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ma, di converso, avrebbe affermato l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.

1.3. Con il terzo motivo – formulato “in via del tutto gradata e subordinata” -il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la decorrenza della prescrizione, affermando che il rapporto di lavoro non era assistito dalla stabilità reale, pur affermando, poi, che ci si trovava di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato di fatto cui era applicabile l’art. 2126 c.c.

2. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e sono privi di pregio.

Il primo motivo, infatti, manca in radice di investire l’effettiva ratio della decisione impugnata, la quale, invero, non si è pronunciata in alcun modo in ordine alla tassatività o meno delle ipotesi di cui al D. Lgs. n. 468/1997, avendo invece evidenziato, sulla base di un accertamento in fatto non adeguatamente censurato nella presente sede, che l’odierna controricorrente, aveva svoltoin fatto compiti che - per le caratteristiche di stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente – risultavano non ric onducibil i all e caratteristiche dei lavori LSU-LPU, integrando invece i caratteri di un rapporto subordinato.

La Corte d’appello, in tal modo, si è conformata al costante orientamento di questa Corte, che, da un lato, ha chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato- in quanto, ai sensi dell'art. 8 , D. Lgs., Sez.

S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 5 di 8 n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4 , D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall’ altro lato, ha precisato che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego(da ultimo Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017 ; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).

Quanto al secondo motivo, anche in questo caso si assiste ad una impropria sovrapposizione di due piani distinti, e cioè, da una parte, la qualificazione formale e, dall’altra parte, le caratteristiche concrete del rapporto.

Se è vero, quindi, che – come anche affermato Cass. Sez.

L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014, invocata dalla ricorrente – l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, nondimeno a rilevare nella specie è l’accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di natura subordinata, dal che consegue che, precluso in ogni caso Sez.

S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 6 di 8 dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 l’instaurarsi di unvalido rapporto a tempo indeterminato, opera – come affermato dalla giurisprudenza poc’anzi richiamata, compresa la stessa Cass. Sez.

L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014– il disposto di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative.

3. Fondato è invece il terzo motivo.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di disattendere l’eccezione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti vantati dalla controricorrente, richiamando sul punto l’elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza Corte cost., 10/06/1966, n. 63, in tema, appunto, di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro.

Questa Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché , nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).

È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall’altro lato, il rapporto di pubblico impiego.

Sez.

S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 7 di 8 Quest’ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall’ordinamento dell’Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del D. Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.

In questo quadro nel quale, pur in presenza dell’instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell’impiego, emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che precluderebbe l’esercizio dei diritti, paralizzando di conseguenza il decorso della prescrizione.

Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 35676 del 19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e quindi l’assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto.

A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame.

Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza Sez.

S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 8 di 8 di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto.

Il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata si pone in evidente contrasto con i principi qui richiamati da ciò emergendo, conseguentemente, la fondatezza della doglianza formulata nel ricorso.

4. Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento in relazione al solo terzomotivo, disattesi primo e secondo, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato – e quindi nel verificare l’incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche della controricorrente - provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti primo e secondo, cassa l'impugnata senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9282/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –Lavori socialmente utili – Violazione del programma –Svolgimento di fatto di mansioni subordinate – Applicabilità art. 2126 c.c. –Diritto alla retribuzione – Prescrizione - Decorrenza R.G.N. 9282/2018 Ud. 04/04/2024CC Sez. S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 2 di 8 avverso la sentenza d ella Corte d'appello Roma n. 5200/2017 depositata il 06/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5200/2017, pubblicata il giorno 6 dicembre 2017, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1314/2014, del 23 settembre 2014, la quale aveva accertato il diritto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a percepire per il periodo 1998-2004 le differenze retributive tra quanto corrispostogli dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’attività lavorativa prestata quale LSU-LPU e quanto il lavoratore avrebbe dovuto percepire sulla base di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento Cat. B, CCNL [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte capitolina, nell’esaminare il gravame, ha ritenuto in primo luogo pacifico e provato il fatto che l’appellato avesse prestato attività quale LSU-LPU ex art. 1 segg., D. Lgs. n. 468/1997, dapprima nel progetto denominato “manutenzione” e, successivamente nel progetto “assistenza infanzia-adolescenza”. Operata tale premessa, la Corte territoriale: − ha ritenuto, sulla scorta delle prove disponibili, che l’appellato, da un lato, erastato in concreto adibito per ben quattro anni allo svolgimento di attività che non avevano alcuna attinenza con il primo progetto nel quale era stato inserito e, dall’altro lato, in relazione al secondo progetto, avevaprestato la propria attività per un periodo di tempo e con orari non conformi alle previsioni del progetto, e senza Sez. S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 3 di 8 che fosse pervenuta la necessaria autorizzazione regionale per procedere alle integrazioni orarie; − ha concluso, quindi, nel senso dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 2126 c.c. − ha disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante, ritenendo il rapporto di lavoro in questione non assistito dalla stabilità reale. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10, D. Lgs. n. 468/1997, e 2126 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che l’indicazione delle attività che possono essere oggetto dei lavori socialmente utili di cui al D. Lgs. 01/12/1997, n. 468 non può ritenersi tassativa, anche alla luce dell’ampiezza delle locuzioni impiegate dalla legge, riferibili a mere “tipologie”. Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 468/1997 come se le stesse avessero carattere tassativo, in tal modo giungendo all’erronea conclusione per cui le attività svolte in concreto dall’odierna controricorrente si ponevano al di fuori dell’ambito dell’attività LSU- LPU. Sez. S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 4 di 8 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, D. Lgs. n. 468/1997, e 2126 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte capitolina sarebbe incorsa in una contraddizione, in quanto, da un lato, avrebbeescluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ma, di converso, avrebbe affermato l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. 1.3. Con il terzo motivo – formulato “in via del tutto gradata e subordinata” -il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la decorrenza della prescrizione, affermando che il rapporto di lavoro non era assistito dalla stabilità reale, pur affermando, poi, che ci si trovava di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato di fatto cui era applicabile l’art. 2126 c.c. 2. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e sono privi di pregio. Il primo motivo, infatti, manca in radice di investire l’effettiva ratio della decisione impugnata, la quale, invero, non si è pronunciata in alcun modo in ordine alla tassatività o meno delle ipotesi di cui al D. Lgs. n. 468/1997, avendo invece evidenziato, sulla base di un accertamento in fatto non adeguatamente censurato nella presente sede, che l’odierna controricorrente, aveva svoltoin fatto compiti che - per le caratteristiche di stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente – risultavano non ric onducibil i all e caratteristiche dei lavori LSU-LPU, integrando invece i caratteri di un rapporto subordinato. La Corte d’appello, in tal modo, si è conformata al costante orientamento di questa Corte, che, da un lato, ha chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato- in quanto, ai sensi dell'art. 8 , D. Lgs., Sez. S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 5 di 8 n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4 , D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall’ altro lato, ha precisato che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego(da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014). Quanto al secondo motivo, anche in questo caso si assiste ad una impropria sovrapposizione di due piani distinti, e cioè, da una parte, la qualificazione formale e, dall’altra parte, le caratteristiche concrete del rapporto. Se è vero, quindi, che – come anche affermato Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014, invocata dalla ricorrente – l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, nondimeno a rilevare nella specie è l’accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di natura subordinata, dal che consegue che, precluso in ogni caso Sez. S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 6 di 8 dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 l’instaurarsi di unvalido rapporto a tempo indeterminato, opera – come affermato dalla giurisprudenza poc’anzi richiamata, compresa la stessa Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014– il disposto di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative. 3. Fondato è invece il terzo motivo. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di disattendere l’eccezione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti vantati dalla controricorrente, richiamando sul punto l’elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza Corte cost., 10/06/1966, n. 63, in tema, appunto, di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro. Questa Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché , nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197 del 28/12/2023). È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall’altro lato, il rapporto di pubblico impiego. Sez. S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 7 di 8 Quest’ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall’ordinamento dell’Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del D. Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge. In questo quadro nel quale, pur in presenza dell’instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell’impiego, emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che precluderebbe l’esercizio dei diritti, paralizzando di conseguenza il decorso della prescrizione. Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L - Sentenza n. 35676 del 19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e quindi l’assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto. A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame. Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza Sez. S4/L- R.G. 9282/2018 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 8 di 8 di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto. Il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata si pone in evidente contrasto con i principi qui richiamati da ciò emergendo, conseguentemente, la fondatezza della doglianza formulata nel ricorso. 4. Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento in relazione al solo terzomotivo, disattesi primo e secondo, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato – e quindi nel verificare l’incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche della controricorrente - provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti primo e secondo, cassa l'impugnata senten
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