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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36557/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato l'imputato colpevole di frode informatica continuata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo nullità della sentenza di primo grado e conseguentemente di quella di appello ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per asseritamente illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, nonché vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato: ciò comporta che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

1. Deve premettersi che la sola inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez.

U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818);

2. Ciò premesso, il primo motivo è fondato (ed il suo accoglimento assorbe il secondo motivo, comportando la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti all'imputato).

2.1. Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto non tempestiva l'istanza di rinvio dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore dell'imputato dovuto a documentati motivi di salute, poiché la certificazione medica esibita non recava l'orario della visita, il che non consentiva di valutare la "prontezza" o meno della comunicazione dell'impedimento.

2.2. In realtà, la certificazione sanitaria depositata in udienza a corredo della predetta istanza ed attestante una prognosi di guarigione in giorni tre, recava la data del 20/04/2017: deve, pertanto, ritenersi che l'istanza di rinvio con la certificazione allegata, avuto riguardo al momento in cui si era avuta conoscenza dell'impedimento, sia stata comunicata al giudicante "prontamente", ovvero il 2, giorno dopo la visita medica che aveva attestato l'effettiva sussistenza del predetto impedimento.

Invero, l'art. 420-ter cod. proc. pen., norma di riferimento, non esige che la comunicazione avvenga "immediatamente", ma soltanto "prontamente", ovvero in un momento quanto più possibile prossimo al momento in cui si acquisisce definitiva conoscenza del proprio impedimento a comparire.

2.3. Deve aggiungersi, per completezza, che, come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina" (Sez.

U, n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267747 - 01).

3. La fondatezza del primo motivo dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio, che si palesa, peraltro, superfluo, atteso che in data 20/09/2021 (tenuto conto delle intervenute interruzioni) è maturata la prescrizione dei reati ascritti all'imputato.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato l'imputato colpevole di frode informatica continuata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo nullità della sentenza di primo grado e conseguentemente di quella di appello ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per asseritamente illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, nonché vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato: ciò comporta che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. 1. Deve premettersi che la sola inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); 2. Ciò premesso, il primo motivo è fondato (ed il suo accoglimento assorbe il secondo motivo, comportando la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti all'imputato). 2.1. Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto non tempestiva l'istanza di rinvio dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore dell'imputato dovuto a documentati motivi di salute, poiché la certificazione medica esibita non recava l'orario della visita, il che non consentiva di valutare la "prontezza" o meno della comunicazione dell'impedimento. 2.2. In realtà, la certificazione sanitaria depositata in udienza a corredo della predetta istanza ed attestante una prognosi di guarigione in giorni tre, recava la data del 20/04/2017: deve, pertanto, ritenersi che l'istanza di rinvio con la certificazione allegata, avuto riguardo al momento in cui si era avuta conoscenza dell'impedimento, sia stata comunicata al giudicante "prontamente", ovvero il 2, giorno dopo la visita medica che aveva attestato l'effettiva sussistenza del predetto impedimento. Invero, l'art. 420-ter cod. proc. pen., norma di riferimento, non esige che la comunicazione avvenga "immediatamente", ma soltanto "prontamente", ovvero in un momento quanto più possibile prossimo al momento in cui si acquisisce definitiva conoscenza del proprio impedimento a comparire. 2.3. Deve aggiungersi, per completezza, che, come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina" (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267747 - 01). 3. La fondatezza del primo motivo dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio, che si palesa, peraltro, superfluo, atteso che in data 20/09/2021 (tenuto conto delle intervenute interruzioni) è maturata la prescrizione dei reati ascritti all'imputato. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono e
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