CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 33148/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22876-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GENOVEFFA, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1308/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/05/2015 R.G.N. 467/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 14.5.2015, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui il primo giudice aveva parzialmente rigettato per intervenuta decadenza la domanda proposta dal suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] e volta alla riliquidazione della di lui pensione previa perequazione automatica con il riconoscimento degli aumenti in quota fissa ex art. 10, I. n. 160/1975; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto l'inammissibilità del gravame, nonostante che, nel caso di specie, ella avesse formulato specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la sua parziale decadenza dalla domanda giudiziale di riliquidazione della pensione; che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019); che tale principio implica che la parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia di inammissibilità dell'appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare l'idoneità delle seconde ad inficiare la prima e il conseguente errore in procedendo commesso dal secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.); che, nella specie, parte ricorrente ha per contro solo sommariamente riassunto il contenuto della sentenza di primo grado e del proprio atto di appello (pagg. 1-2 e 4), senza nemmeno indicare dove tali atti sarebbero in concreto reperibili; che, anche a voler prescindere dalla conseguente violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., la lacunosità del riassunto della sentenza di prime cure e dei motivi di gravame (specie a fronte di una motivazione che gli stessi giudici territoriali hanno giudicato «complessa» per la «lettura costituzionalmente orientata» della c.d. decadenza mobile: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non permette a questa Corte di giudicare della sussistenza o meno dell'error in procedendo ascritto alla sentenza impugnata; che il motivo, pertanto, va ritenuto inammissibile; che l'inammissibilità del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, siccome concernente il merito della statuizione di prime cure; che nulla va pronunciato sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delOcorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delt,ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]