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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 46124/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/03/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 15[3/2023, confermava la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di P. S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] con decreto del Tribunale di Catanzaro del 14/3/2022.

2. Il proposto, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 14, comma 2-ter, D. Igs. n. 159/2011.

Evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria ed illogica, in quanto non tiene conto che il decreto applicativo della misura di prevenzione reca la data del 14/3/2022 e che il proposto era detenuto dal lontano 2015, prima in stato di custodia cautelare, poi in esecuzione pena; che, dunque, non si è proceduto alla valutazione della attualità della pericolosità sociale, in considerazione del lungo periodo di detenzione patito dal [OSCURATO:PERSONA], così violando il disposto di cui all'art. 14, comma 2-ter, D. Igs. n. 159/2011; che il lungo periodo di carcerazione (il ricorrente era detenuto da oltre sei anni al momento dell'instaurazione del procedimento) ed il consistente lasso di tempo intercorso rispetto alle condotte delinquenziali tenute dal proposto rendono concreta la possibilità che questi abbia modificato l'atteggiamento nei confronti dei valori della convivenza civile. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza della attualità della pericolosità sociale, rilevando sul punto l'inesistenza della motivazione.

Ritiene il difensore che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare i precedenti penali del proposto, senza considerare il corretto comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] durante lo stato di detenzione e che il provvedimento impugnato non abbia motivato sul punto, nonostante tale profilo fosse stato compiutamente evidenziato nei motivi di appello.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile e i due motivi cui è affidato possono essere trattati congiuntamente, essendo tra loro strettamente connessi.

Va innanzitutto rilevato che il richiamo all'art. 14, comma 2-ter, D. Igs. n. 159/2011 risulta improprio, atteso che tale disposizione riguarda l'esecuzione e non l'applicazione della misura di prevenzione personale.

Tanto premesso, osserva il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento, cui si intende dare continuità, secondo il quale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attualità della pericolosità, che può essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale tuttavia occorrere acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative.

Ed invero, l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso implica di per sé una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza che, per escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire il recesso personale da quella organizzazione o la disarticolazione di questa (Sezione 2, n. 23446 del 20/4/2017, Bellocco, Rv. 270319 - 01; Sezione 2, n. 17128 del 24/3/2017, Maiolo, Rv. 270068 - 01; Sezione 2, n. 18756 del 31/1/2017, Manti, Rv. 269742 - 01; Sezione 6, n. 52607 del 30/11/2016, Emma, Rv. 269500 - 01; Sezione 6, n. 50129 del 11/11/2016, Ferrara, Rv. 268937 - 01; Sezione 5, n. 43490 del 18/3/2015, Nirta, Rv. 264927 - 01; Sezione 5, n. 32:353 del 16/5/2014, Grillone, Rv. 260483 - 01).

Ciò naturalmente non significa che per gli indiziati di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso non occorra accertare, al momento della valutazione finalizza all'applicazione della misura di prevenzione, la presenza di elementi sintomatici dell'attualità di una condotta di vita tale da legittimare l'adozione delle misure personali, ma comporta che sia sufficiente accertare che non sussistano elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'inserimento nell'organizzazione sia venuto meno (Sezione 1, n. 44327 del 18/7/2013, Gabriele, in motivazione).

In altri termini, anche per i soggetti di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, sussiste in capo al giudice l'onere di verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato in presenza di un apprezzabile periodo di detenzione da questi subito.

Tanto, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole (Sezione 1, n. 10317 del 4/10/2022, Marciano; Sezione 2, n. 8541 del 14/1/2020, Capizzi, Rv. 278526 - 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01).

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente, oltre che esaustivo, comunque non manifestamente illogico, in conformità al richiamato indirizzo interpretativo, evidenziando la carenza di ulteriori elementi, successivi alla detenzione o insorti durante questo stato, da porre a base di un giudizio di carente pericolosità all'attualità.

A ciò i giudici di secondo grado hanno aggiunto che il ricorrente è esponente storico e di rilievo del pericoloso e potente sodalizio mafioso denominato locale di Cutro, capeggiato dal fratello Nicolino; che ha subito numerose carcerazioni, all'esito delle quali è tornato puntualmente a delinquere nell'ambito del sodalizio mafioso di appartenenza; che da ultimo è imputato nel procedimento penale n. 2633/2018 R.G.N.R. per aver tentato di far ritrattare il genero [OSCURATO:PERSONA], che ha intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia.

In altri termini, la Corte di appello, con motivazione congrua, ha esposto che non vi è prova della recisione o della riduzione dei rapporti con l'ambiente criminale di riferimento.

Sicché, da un lato, secondo il ragionamento completo svolto dalla Corte territoriale, manca ogni prova della definitiva recisione o della mera riduzione di tali legami significativi, pur in costanza di detenzione.

Dall'altro, il Collegio osserva che non sono dedotti, nel presente giudizio, elementi per reputare intervenuta o avviata, stante il decorso periodo detentivo di circa sei anni, una concreta risocializzazione o, comunque, l'esistenza di circostanze positive, non valutate in sede di merito.

Nel caso di specie, dunque, la presunzione semplice derivante dalla partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] mantiene la sua rilevanza nel processo ricostruttivo dell'attualità della pericolosità sociale, dal momento che il ricorrente è figura di vertice del sodalizio, né risulta che il clan sia stato disarticolato o che il proposto abbia abbandonato le logiche associative, tagliando i ponti rispetto al contesto criminale in cui si è, per decenni, mosso.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/03/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 15[3/2023, confermava la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di P. S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] con decreto del Tribunale di Catanzaro del 14/3/2022. 2. Il proposto, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 14, comma 2-ter, D. Igs. n. 159/2011. Evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria ed illogica, in quanto non tiene conto che il decreto applicativo della misura di prevenzione reca la data del 14/3/2022 e che il proposto era detenuto dal lontano 2015, prima in stato di custodia cautelare, poi in esecuzione pena; che, dunque, non si è proceduto alla valutazione della attualità della pericolosità sociale, in considerazione del lungo periodo di detenzione patito dal [OSCURATO:PERSONA], così violando il disposto di cui all'art. 14, comma 2-ter, D. Igs. n. 159/2011; che il lungo periodo di carcerazione (il ricorrente era detenuto da oltre sei anni al momento dell'instaurazione del procedimento) ed il consistente lasso di tempo intercorso rispetto alle condotte delinquenziali tenute dal proposto rendono concreta la possibilità che questi abbia modificato l'atteggiamento nei confronti dei valori della convivenza civile. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza della attualità della pericolosità sociale, rilevando sul punto l'inesistenza della motivazione. Ritiene il difensore che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare i precedenti penali del proposto, senza considerare il corretto comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] durante lo stato di detenzione e che il provvedimento impugnato non abbia motivato sul punto, nonostante tale profilo fosse stato compiutamente evidenziato nei motivi di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile e i due motivi cui è affidato possono essere trattati congiuntamente, essendo tra loro strettamente connessi. Va innanzitutto rilevato che il richiamo all'art. 14, comma 2-ter, D. Igs. n. 159/2011 risulta improprio, atteso che tale disposizione riguarda l'esecuzione e non l'applicazione della misura di prevenzione personale. Tanto premesso, osserva il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento, cui si intende dare continuità, secondo il quale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attualità della pericolosità, che può essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale tuttavia occorrere acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative. Ed invero, l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso implica di per sé una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza che, per escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire il recesso personale da quella organizzazione o la disarticolazione di questa (Sezione 2, n. 23446 del 20/4/2017, Bellocco, Rv. 270319 - 01; Sezione 2, n. 17128 del 24/3/2017, Maiolo, Rv. 270068 - 01; Sezione 2, n. 18756 del 31/1/2017, Manti, Rv. 269742 - 01; Sezione 6, n. 52607 del 30/11/2016, Emma, Rv. 269500 - 01; Sezione 6, n. 50129 del 11/11/2016, Ferrara, Rv. 268937 - 01; Sezione 5, n. 43490 del 18/3/2015, Nirta, Rv. 264927 - 01; Sezione 5, n. 32:353 del 16/5/2014, Grillone, Rv. 260483 - 01). Ciò naturalmente non significa che per gli indiziati di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso non occorra accertare, al momento della valutazione finalizza all'applicazione della misura di prevenzione, la presenza di elementi sintomatici dell'attualità di una condotta di vita tale da legittimare l'adozione delle misure personali, ma comporta che sia sufficiente accertare che non sussistano elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'inserimento nell'organizzazione sia venuto meno (Sezione 1, n. 44327 del 18/7/2013, Gabriele, in motivazione). In altri termini, anche per i soggetti di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, sussiste in capo al giudice l'onere di verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato in presenza di un apprezzabile periodo di detenzione da questi subito. Tanto, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole (Sezione 1, n. 10317 del 4/10/2022, Marciano; Sezione 2, n. 8541 del 14/1/2020, Capizzi, Rv. 278526 - 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente, oltre che esaustivo, comunque non manifestamente illogico, in conformità al richiamato indirizzo interpretativo, evidenziando la carenza di ulteriori elementi, successivi alla detenzione o insorti durante questo stato, da porre a base di un giudizio di carente pericolosità all'attualità. A ciò i giudici di secondo grado hanno aggiunto che il ricorrente è esponente storico e di rilievo del pericoloso e potente sodalizio mafioso denominato locale di Cutro, capeggiato dal fratello Nicolino; che ha subito numerose carcerazioni, all'esito delle quali è tornato puntualmente a delinquere nell'ambito del sodalizio mafioso di appartenenza; che da ultimo è imputato nel procedimento penale n. 2633/2018 R.G.N.R. per aver tentato di far ritrattare il genero [OSCURATO:PERSONA], che ha intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia. In altri termini, la Corte di appello, con motivazione congrua, ha esposto che non vi è prova della recisione o della riduzione dei rapporti con l'ambiente criminale di riferimento. Sicché, da un lato, secondo il ragionamento completo svolto dalla Corte territoriale, manca ogni prova della definitiva recisione o della mera riduzione di tali legami significativi, pur in costanza di detenzione. Dall'altro, il Collegio osserva che non sono dedotti, nel presente giudizio, elementi per reputare intervenuta o avviata, stante il decorso periodo detentivo di circa sei anni, una concreta risocializzazione o, comunque, l'esistenza di circostanze positive, non valutate in sede di merito. Nel caso di specie, dunque, la presunzione semplice derivante dalla partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] mantiene la sua rilevanza nel processo ricostruttivo dell'attualità della pericolosità sociale, dal momento che il ricorrente è figura di vertice del sodalizio, né risulta che il clan sia stato disarticolato o che il proposto abbia abbandonato le logiche associative, tagliando i ponti rispetto al contesto criminale in cui si è, per decenni, mosso. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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