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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29242/2021

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la seguente ORDINANZA C -L) C - • sul ricorso n. 7164/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gelo, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale contenuta in scrittura privata autenticata dal Notaio dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], di Desio, il 18 settembre 2020, Rep. n. 16094 controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 476/2015 della Corte di appello di Peru gia, depositata il 6 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio del 12 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. (90), [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto qui ancora specificamente interessa, con sentenza emessa il 6 agosto 2015 la Corte di appello di Perugia, confermò la sentenza emessa il 27 febbraio 2012, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del giudizio di primo grado), nonché [OSCURATO:PERSONA], vennero condannati, in solido, a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. la metà di €. 30.408,98, oltre accessori, che tale banca era stata condannata a pagare, per l'intero, al proprio correntista [OSCURATO:PERSONA] quale controvalore degli assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA], privo di delega di Sperandio all'emissione di assegni sul contro corrente di cui quest'ultimo era titolare presso tale banca.

2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero ricorso, contenente due motivi di impugnazione; contrastato con controricorso notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

3. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

4. Si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, come tale, titolare dei diritti e degli obblighi della società incorporata, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.) che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza di appello, al pari di quella di primo grado, è caratterizzata da ultrapetizione (violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione ai successivi artt. 132, secondo comma, 352 e 360, n. 3)), avendo in buona sostanza i giudici di merito costruito, officiosamente, la causa petendi della chiamata in garanzia della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece priva delle ragioni del domandare.

2. Per quanto la sentenza impugnata sia estremamente sintetica, dal contenuto della parte narrativa del ricorso, integrato dalle risultanze della sentenza, può affermarsi che, contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto, la causa petendi della chiamata in causa era riscontrabile nel caso di specie.

La banca, in effetti, chiedeva di essere tenuta indenne della eventuale condanna al pagamento nei confronti dell'attore [OSCURATO:PERSONA] per l'addebito degli assegni, dato che questi erano stati sottoscritti da Pesciarelli: il quale, se effettivamente fosse risultato privo di delega, aveva commesso, negoziando gli assegni, un illecito extracontrattuale anche nei confronti della banca medesima.

Dunque, quanto meno, quest'ultima e Pesciarelli erano responsabili in solido nei confronti del correntista (Sperandio) e la banca doveva essere tenuta indenne da Pesciarelli, principale artefice del danno nei confronti del correntista stesso.

Questo ragionamento può chiaramente desumersi dalle sia pur sintetiche enunciazioni della chiamata in causa per come riprodotte nel ricorso.

La censura è dunque infondata.

3. In secondo luogo i ricorrenti censurano la sentenza per essere caratterizzata da assenza assoluta di motivazione, ovvero da omesso esame di fatto controverso oggetto di causa e decisivo, quanto alla contestazione da essi mossa con il secondo motivo di appello quanto alla responsabilità per concorso in fatto illecito, dannoso per il correntista Sperandio, del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] nella emissione degli assegni bancari esaminati, non essendo configurabile obbligo di tale persona di accertare la regolarità della delega a lui conferita al compimento di operazioni sul conto corrente bancario del delegante.

4. Il motivo è manifestamente fondato, in quanto: la sentenza impugnata dà atto, seppure confusamente (pag. 4), delle contestazioni in discorso, attinenti al merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA]; non dà poi alcuna specifica risposta a tali contestazioni, con la conseguenza che la conferma della condanna degli eredi di tale persona resta affatto immotivata, con evidente violazione del precetto recato dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.

5. La sentenza impugnata deve in conclusione essere cassata per la ragione illustrata nel precedente punto 4., con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare: sul motivo di appello coinvolto dall'omissione di motivazione caratterizzante la sentenza sul punto cassata; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in riferimento a tale motivo, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte, il 12 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1 ; Il P kfente Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA C -L) C - • sul ricorso n. 7164/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gelo, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale contenuta in scrittura privata autenticata dal Notaio dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], di Desio, il 18 settembre 2020, Rep. n. 16094 controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 476/2015 della Corte di appello di Peru gia, depositata il 6 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio del 12 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. (90), [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui ancora specificamente interessa, con sentenza emessa il 6 agosto 2015 la Corte di appello di Perugia, confermò la sentenza emessa il 27 febbraio 2012, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del giudizio di primo grado), nonché [OSCURATO:PERSONA], vennero condannati, in solido, a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. la metà di €. 30.408,98, oltre accessori, che tale banca era stata condannata a pagare, per l'intero, al proprio correntista [OSCURATO:PERSONA] quale controvalore degli assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA], privo di delega di Sperandio all'emissione di assegni sul contro corrente di cui quest'ultimo era titolare presso tale banca. 2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero ricorso, contenente due motivi di impugnazione; contrastato con controricorso notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 4. Si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, come tale, titolare dei diritti e degli obblighi della società incorporata, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.) che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza di appello, al pari di quella di primo grado, è caratterizzata da ultrapetizione (violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione ai successivi artt. 132, secondo comma, 352 e 360, n. 3)), avendo in buona sostanza i giudici di merito costruito, officiosamente, la causa petendi della chiamata in garanzia della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece priva delle ragioni del domandare. 2. Per quanto la sentenza impugnata sia estremamente sintetica, dal contenuto della parte narrativa del ricorso, integrato dalle risultanze della sentenza, può affermarsi che, contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto, la causa petendi della chiamata in causa era riscontrabile nel caso di specie. La banca, in effetti, chiedeva di essere tenuta indenne della eventuale condanna al pagamento nei confronti dell'attore [OSCURATO:PERSONA] per l'addebito degli assegni, dato che questi erano stati sottoscritti da Pesciarelli: il quale, se effettivamente fosse risultato privo di delega, aveva commesso, negoziando gli assegni, un illecito extracontrattuale anche nei confronti della banca medesima. Dunque, quanto meno, quest'ultima e Pesciarelli erano responsabili in solido nei confronti del correntista (Sperandio) e la banca doveva essere tenuta indenne da Pesciarelli, principale artefice del danno nei confronti del correntista stesso. Questo ragionamento può chiaramente desumersi dalle sia pur sintetiche enunciazioni della chiamata in causa per come riprodotte nel ricorso. La censura è dunque infondata. 3. In secondo luogo i ricorrenti censurano la sentenza per essere caratterizzata da assenza assoluta di motivazione, ovvero da omesso esame di fatto controverso oggetto di causa e decisivo, quanto alla contestazione da essi mossa con il secondo motivo di appello quanto alla responsabilità per concorso in fatto illecito, dannoso per il correntista Sperandio, del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] nella emissione degli assegni bancari esaminati, non essendo configurabile obbligo di tale persona di accertare la regolarità della delega a lui conferita al compimento di operazioni sul conto corrente bancario del delegante. 4. Il motivo è manifestamente fondato, in quanto: la sentenza impugnata dà atto, seppure confusamente (pag. 4), delle contestazioni in discorso, attinenti al merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA]; non dà poi alcuna specifica risposta a tali contestazioni, con la conseguenza che la conferma della condanna degli eredi di tale persona resta affatto immotivata, con evidente violazione del precetto recato dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. 5. La sentenza impugnata deve in conclusione essere cassata per la ragione illustrata nel precedente punto 4., con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare: sul motivo di appello coinvolto dall'omissione di motivazione caratterizzante la sentenza sul punto cassata; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in riferimento a tale motivo, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte, il 12 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1 ; Il P kfente Do
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