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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 16214/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della Corte d'appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, ad esito di ritoabbreviato, del 11/07/2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Vizio della motivazione perché totalmente omessa inordine alle richieste introdotte con la memoria depositata ex art. 121cod. proc. pen. in tema di sanzioni sostitutive, al fine di ottenere laapplicazione della detenzione domiciliare entrata in vigore mediotempore rispetto al giudizio di appello.2.2.

Erronea applicazione della legge penale, nonché viziodella motivazione in ordine al dolo della ricettazione, attesa la possibileriqualificazione della condotta ascritta nel reato contravvenzionale diacquisto di cose di sospetta provenienza.2.3.

Violazione di legge e vizio della motivazione in ordineal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche edell’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.2.4.

Vizio della motivazione in ordine alla mancataapplicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto digiudizio e i reati di cui alla sentenza n. 1701 del 2022 medio temporeaccertati; la motivazione è illogica, non apparendo sufficienteaffermare che non emerge alcun apprezzabile legame tra le azioni.3.

Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni cheseguono.4.

Il secondo, terzo, quarto motivo di ricorso, che possono esseretrattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, nonsono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello inassenza di confronto con la motivazione, del tutto priva di aporie omanifesta illogicità, della Corte di appello, oltre che versati in fatto(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019,argomentato, ha ricostruito gli elementi emersi a carico del ricorrenteha correttamente qualificato la condotta, in senso del tutto conformeal giudice di primo grado, anche in considerazione degli accertamentiespletati e delle condizioni di fatto emergenti al momento del controlloda parte del personale operante, in assenza di qualsiasi effettivaindicazione in senso contrario o allegazione probatoria rilevante daparte del ricorrente, tenuto conto del materiale acquisito ad esito delprescelto rito abbreviato, descrivendo condotta e portata della azionedel [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della possibilità di applicare l’art. 648,comma quarto, cod. pen. e ritenere la continuazione con le altrecondotte evocate (pag. 2 e seguenti, quanto alle caratteristiche deibeni ed alla assoluta assenza di valida giustificazione in ordine alpossesso degli stessi ed alla tenuità della condotta, nonché quanto alcomma quarto dell’art. 648 cod. pen. ed impossibilità di concedere lecircostanze attenuanti generiche, infine pag. 3 quanto alla impossibilitàdi ritenere la continuazione evocata).5.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

Dalla consultazionedegli atti, con particolare riferimento alle conclusioni riportate insentenza riferibili al Carluccio, oltre che dalla puntuale allegazione dellaparte ricorrente, è emerso come con memoria fosse stata formulataistanza per accedere alla applicazione di pene sostitutive.

Si deveosservare come della memoria, tempestivamente depositata, e dellaistanza ivi contenuta non si dia atto nella motivazione della decisioneimpugnata, sicché sul punto la motivazione risulta omessa.

Ladecisione deve conseguentemente essere annullata con rinvio, affinchéla Corte di appello provveda sul punto nell’ambito della propria pienadiscrezionalità.6.

All’inammissibilità nel resto del ricorso conseguel’affermazione irrevocabile di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod.pro. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Lecce.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, ad esito di ritoabbreviato, del 11/07/2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Vizio della motivazione perché totalmente omessa inordine alle richieste introdotte con la memoria depositata ex art. 121cod. proc. pen. in tema di sanzioni sostitutive, al fine di ottenere laapplicazione della detenzione domiciliare entrata in vigore mediotempore rispetto al giudizio di appello.2.2. Erronea applicazione della legge penale, nonché viziodella motivazione in ordine al dolo della ricettazione, attesa la possibileriqualificazione della condotta ascritta nel reato contravvenzionale diacquisto di cose di sospetta provenienza.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordineal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche edell’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.2.4. Vizio della motivazione in ordine alla mancataapplicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto digiudizio e i reati di cui alla sentenza n. 1701 del 2022 medio temporeaccertati; la motivazione è illogica, non apparendo sufficienteaffermare che non emerge alcun apprezzabile legame tra le azioni.3. Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni cheseguono.4. Il secondo, terzo, quarto motivo di ricorso, che possono esseretrattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, nonsono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello inassenza di confronto con la motivazione, del tutto priva di aporie omanifesta illogicità, della Corte di appello, oltre che versati in fatto(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019,argomentato, ha ricostruito gli elementi emersi a carico del ricorrenteha correttamente qualificato la condotta, in senso del tutto conformeal giudice di primo grado, anche in considerazione degli accertamentiespletati e delle condizioni di fatto emergenti al momento del controlloda parte del personale operante, in assenza di qualsiasi effettivaindicazione in senso contrario o allegazione probatoria rilevante daparte del ricorrente, tenuto conto del materiale acquisito ad esito delprescelto rito abbreviato, descrivendo condotta e portata della azionedel [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della possibilità di applicare l’art. 648,comma quarto, cod. pen. e ritenere la continuazione con le altrecondotte evocate (pag. 2 e seguenti, quanto alle caratteristiche deibeni ed alla assoluta assenza di valida giustificazione in ordine alpossesso degli stessi ed alla tenuità della condotta, nonché quanto alcomma quarto dell’art. 648 cod. pen. ed impossibilità di concedere lecircostanze attenuanti generiche, infine pag. 3 quanto alla impossibilitàdi ritenere la continuazione evocata).5. Il primo motivo di ricorso è invece fondato. Dalla consultazionedegli atti, con particolare riferimento alle conclusioni riportate insentenza riferibili al Carluccio, oltre che dalla puntuale allegazione dellaparte ricorrente, è emerso come con memoria fosse stata formulataistanza per accedere alla applicazione di pene sostitutive. Si deveosservare come della memoria, tempestivamente depositata, e dellaistanza ivi contenuta non si dia atto nella motivazione della decisioneimpugnata, sicché sul punto la motivazione risulta omessa. Ladecisione deve conseguentemente essere annullata con rinvio, affinchéla Corte di appello provveda sul punto nell’ambito della propria pienadiscrezionalità.6. All’inammissibilità nel resto del ricorso conseguel’affermazione irrevocabile di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod.pro. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Lecce.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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