CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che a Corte d'appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro ascritti in rubrica: artt. 633, 639-bis cod. pen. (per aver arbitrariamente invaso un appartamento di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Palermo) e 624, 625 n. 2 cod. pen. (per essersi impossessati, attraverso un allaccio abusivo, di una quantità imprecisata di energia elettrica); - che avverso detta sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione, articolando due motivi d'impugnazione: il primo relativo alla contestata riconducibilità agli imputati della condotta contestata al capo b), il secondo relativo all'invocato beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.; - che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, dove si dà conto delle ragioni della ritenuta riconducibilità delle condotte contestate agli imputati, della sussistenza dell'aggravante contestata e delle ragioni per cui gli imputati non sono meritevoli del beneficio invocato) e comunque ed unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente S ej3 rr-