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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 1969

Cassazione n. 39984/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/05/2025 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 23 maggio 2025, il Tribunale del Riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per tentata estorsione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di BenedettoTarantino e [OSCURATO:PERSONA]) e, per l’effetto, disponeva il ripristino nei confronti del predetto della misura degli arresti domiciliari; avverso l’ordinanza ricorrono per cassazione nell’interesse del ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: premesso che il Giudice per le indagini preliminari aveva basato la decisione di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fondando la decisione sulla posizione peculiare dell’indagato (al contempo vittima di estorsioni continuate ad opera del sodalizio criminoso e ritenuto partecipe della tentata estorsione ai danni dei suoi ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sulla intervenuta definizione del contenzioso con gli ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e l’imprenditore Prestigiacomo, sul tenore delle dichiarazioni dell’indagato, sulla denuncia sporta il 16.7.2024 e sull’esercizio di attività lavorativa mediante la sua società di costruzioni, il tribunale aveva disposto il ripristino della misura degli arresti domiciliari prendendo le mosse da una rilettura parziale delle risultanze delle attività di captazione, da una illogica e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese da Napoli in sede di interrogatorio di garanzia e da una erronea lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice per le indagini preliminari; in particolare, era stato omesso di esaminare rilevanti conversazioni oggetto di captazione correttamente valorizzate dal giudice per le indagini preliminari, attribuendo ad alcune conversazioni un significato palesemente smentito dal loro stesso contenuto, ed era stata attribuita rilevanza all’intervenuta assoluzione di Napoli da una precedente contestazione di favoreggiamento personale, ritenendo ininfluenti le denunce sporte dal ricorrente; illogica appariva anche la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui erano state valorizzate le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del 2022, afferenti a cognizioni anteriori al suo ultimo arresto, avvenuto nel dicembre 2018; inoltre, con l’istanza di sostituzione della misura, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non erano state evidenziate esigenze economiche dell’indagato, ma si era rilevato che l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Napoli aveva determinato un evidente pregiudizio anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dallo stesso amministrata; alla luce delle superiori considerazioni e argomentazioni, una motivazione esente dai vizi denunciati avrebbe imposto di ritenere affievolite le esigenze cautelari, sia perché il materiale probatorio risultava costituito quasi integralmente dalle operazioni di captazione e quindi cristallizzato, sia perché la condotta addebitata a Napoli non risultava ripetibile. 2.2 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono un secondo ricorso, eccependo: 2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 274 lett. a), 275 e 299 cod. proc. pen.: il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero riusciti a rintracciare aliunde le persone offese non era in alcun modo dimostrativo che il ricorrente in realtà volesse il risultato dedotto in imputazione ed era erroneo l’assunto del tribunale secondo cui Napoli avrebbe fornito agli estorsori il quartiere di residenza delle vittime, visto che le vittime non abitavano nel quartiere Guadagna, ma in tutt’altro quartiere che, contrariamente a quanto scritto nell’ordinanza impugnata, era notoriamente distinto; ad ulteriore riprova che l’ordinanza era incorsa in un manifesto travisamento della prova, si aggiungeva che non si faceva menzione del fatto che il ricorrente era perfettamente a conoscenza del luogo preciso dove abitavano le persone offese per cui, se avesse voluto, avrebbe potuto fornire informazioni più dettagliate circa la dimora dei [OSCURATO:PERSONA] in modo che gli estorsori reperissero le persone offese; la totale incongruità della motivazione dell’ordinanza emergeva anche dalla intercettazione del 16 febbraio 2022 tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA]; si doveva rilevare che l’ordinanza, muovendo da tale travisamento, era incorsa in una erronea applicazione dei principi in materia di misure cautelari personali, applicando una misura sproporzionata ex art. 275 commi 1 e 3 cod. proc. pen. rispetto al grado di esigenze cautelari da soddisfare, visto che, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, doveva escludersi la sussistenza di una rete di relazioni tra Napoli ed i propri estorsori; la ricostruzione proposta era comprovata dalle captazioni raccolte nel corso del procedimento e dalle dichiarazioni rese ex art. 391-bis dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; il vizio nell’interpretazione logica delle emergenze probatorie aveva determinato l’adozione di un provvedimento in palese violazione dei parametri normativi in materia di esigenze cautelari, nonché di proporzione e idoneità della misura ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).

La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermarela gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202001-01).

Ciò premesso, innanzitutto si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.3, n. 3, 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337) Il primo ricorso riporta alcune conversazioni intercettate, ma non dice nulla su quelle evidenziate dal tribunale alle pagine 4 e 5 dell’ordinanza impugnata, dalle quali il tribunale ha tratto il proprio convincimento sul coinvolgimento di Napoli nella vicenda estorsiva, sottolineando che l’indicazione del quartiere da parte di Napoli serviva ad individuare la competenza mafiosa ad intervenire sui [OSCURATO:PERSONA] (pag.7 ordinanza impugnata) e che comunque gli stessi erano stati contattati, come risultava dalla intercettazione in cui Napoli riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto una chiamata da uno dei due [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto di essere stato autorizzato a cercarlo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 ordinanza impugnata); l’ordinanza precisa anche che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] vi era stato, tanto che Napoli era “rimasto contento” ed era stato invitato da [OSCURATO:PERSONA] a far pervenire una ricompensa (pag.5 ordinanza impugnata); quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le stesse sono state utilizzate dal tribunale per tratteggiare la figura di Napoli (vedi motivazione contenuta a pag. 9 dell’ordinanza impugnata); infine, il tribunale ha espresso congrua motivazione sulle esigenze cautelari (pagg.9 e 10)

2. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 23 maggio 2025, il Tribunale del Riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per tentata estorsione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di BenedettoTarantino e [OSCURATO:PERSONA]) e, per l’effetto, disponeva il ripristino nei confronti del predetto della misura degli arresti domiciliari; avverso l’ordinanza ricorrono per cassazione nell’interesse del ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: premesso che il Giudice per le indagini preliminari aveva basato la decisione di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fondando la decisione sulla posizione peculiare dell’indagato (al contempo vittima di estorsioni continuate ad opera del sodalizio criminoso e ritenuto partecipe della tentata estorsione ai danni dei suoi ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sulla intervenuta definizione del contenzioso con gli ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e l’imprenditore Prestigiacomo, sul tenore delle dichiarazioni dell’indagato, sulla denuncia sporta il 16.7.2024 e sull’esercizio di attività lavorativa mediante la sua società di costruzioni, il tribunale aveva disposto il ripristino della misura degli arresti domiciliari prendendo le mosse da una rilettura parziale delle risultanze delle attività di captazione, da una illogica e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese da Napoli in sede di interrogatorio di garanzia e da una erronea lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice per le indagini preliminari; in particolare, era stato omesso di esaminare rilevanti conversazioni oggetto di captazione correttamente valorizzate dal giudice per le indagini preliminari, attribuendo ad alcune conversazioni un significato palesemente smentito dal loro stesso contenuto, ed era stata attribuita rilevanza all’intervenuta assoluzione di Napoli da una precedente contestazione di favoreggiamento personale, ritenendo ininfluenti le denunce sporte dal ricorrente; illogica appariva anche la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui erano state valorizzate le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del 2022, afferenti a cognizioni anteriori al suo ultimo arresto, avvenuto nel dicembre 2018; inoltre, con l’istanza di sostituzione della misura, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non erano state evidenziate esigenze economiche dell’indagato, ma si era rilevato che l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Napoli aveva determinato un evidente pregiudizio anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dallo stesso amministrata; alla luce delle superiori considerazioni e argomentazioni, una motivazione esente dai vizi denunciati avrebbe imposto di ritenere affievolite le esigenze cautelari, sia perché il materiale probatorio risultava costituito quasi integralmente dalle operazioni di captazione e quindi cristallizzato, sia perché la condotta addebitata a Napoli non risultava ripetibile. 2.2 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono un secondo ricorso, eccependo: 2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 274 lett. a), 275 e 299 cod. proc. pen.: il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero riusciti a rintracciare aliunde le persone offese non era in alcun modo dimostrativo che il ricorrente in realtà volesse il risultato dedotto in imputazione ed era erroneo l’assunto del tribunale secondo cui Napoli avrebbe fornito agli estorsori il quartiere di residenza delle vittime, visto che le vittime non abitavano nel quartiere Guadagna, ma in tutt’altro quartiere che, contrariamente a quanto scritto nell’ordinanza impugnata, era notoriamente distinto; ad ulteriore riprova che l’ordinanza era incorsa in un manifesto travisamento della prova, si aggiungeva che non si faceva menzione del fatto che il ricorrente era perfettamente a conoscenza del luogo preciso dove abitavano le persone offese per cui, se avesse voluto, avrebbe potuto fornire informazioni più dettagliate circa la dimora dei [OSCURATO:PERSONA] in modo che gli estorsori reperissero le persone offese; la totale incongruità della motivazione dell’ordinanza emergeva anche dalla intercettazione del 16 febbraio 2022 tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA]; si doveva rilevare che l’ordinanza, muovendo da tale travisamento, era incorsa in una erronea applicazione dei principi in materia di misure cautelari personali, applicando una misura sproporzionata ex art. 275 commi 1 e 3 cod. proc. pen. rispetto al grado di esigenze cautelari da soddisfare, visto che, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, doveva escludersi la sussistenza di una rete di relazioni tra Napoli ed i propri estorsori; la ricostruzione proposta era comprovata dalle captazioni raccolte nel corso del procedimento e dalle dichiarazioni rese ex art. 391-bis dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; il vizio nell’interpretazione logica delle emergenze probatorie aveva determinato l’adozione di un provvedimento in palese violazione dei parametri normativi in materia di esigenze cautelari, nonché di proporzione e idoneità della misura ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermarela gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202001-01). Ciò premesso, innanzitutto si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.3, n. 3, 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337) Il primo ricorso riporta alcune conversazioni intercettate, ma non dice nulla su quelle evidenziate dal tribunale alle pagine 4 e 5 dell’ordinanza impugnata, dalle quali il tribunale ha tratto il proprio convincimento sul coinvolgimento di Napoli nella vicenda estorsiva, sottolineando che l’indicazione del quartiere da parte di Napoli serviva ad individuare la competenza mafiosa ad intervenire sui [OSCURATO:PERSONA] (pag.7 ordinanza impugnata) e che comunque gli stessi erano stati contattati, come risultava dalla intercettazione in cui Napoli riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto una chiamata da uno dei due [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto di essere stato autorizzato a cercarlo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 ordinanza impugnata); l’ordinanza precisa anche che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] vi era stato, tanto che Napoli era “rimasto contento” ed era stato invitato da [OSCURATO:PERSONA] a far pervenire una ricompensa (pag.5 ordinanza impugnata); quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le stesse sono state utilizzate dal tribunale per tratteggiare la figura di Napoli (vedi motivazione contenuta a pag. 9 dell’ordinanza impugnata); infine, il tribunale ha espresso congrua motivazione sulle esigenze cautelari (pagg.9 e 10) 2. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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