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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 10272/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 8801-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, pubblicata il 30/03/2016 R.G. n. 12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.con sentenza n. 33/2016, depositata il 30 marzo 2016, la Corte di appello di Potenza, pronunciando sul ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], dipendente R.G.N. 8801/2017 Pag.dell’INPS, e su quello incidentale dell’Istituto, in riforma della decisione del locale Tribunale, condannava l’INPS al pagamento in favore della Benedetto della somma di euro 11.852,65 maggiorata di interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

2. la Benedetto, inquadrata nell’area C, profilo economico C2, dal settembre 2001, aveva agito in giudizio, con ricorso del 17 aprile 2009, sostenendo che sin dal 1998 era stata assegnata alla gestione dei Fondi speciali di previdenza, con l’attribuzione dell’intero processo produttivo ad essi relativo e cioè ad una attività riconducibile al superiore livello C3; aveva pertanto chiesto sia l’attribuzione del superiore inquadramento sia la corresponsione delle differenze retributive a far data dal settembre 2001 ed ammontanti a complessivi euro 11.852,65 (giusta conteggi allegati al ricorso di primo grado, partitamente individuanti le spettanze, anno per anno, fino al 2008);

3. il Tribunale, con sentenza n. 832/2013, aveva respinto la domanda escludendo la possibilità di ottenere iussu iudicisl’inquadramento superiore rivendicato e ritenendo che l’istruttoria svolta non avesse fatto emergere prove sufficienti dello svolgimento di mansioni qualitativamente e quantitativamente corrispondenti al superiore livello rivendicato;

4. la Corte territoriale, invece, richiamato proprio il procedimento trifasico che aveva indotto il primo giudice ad individuare gli elementi differenziali tra la posizione C2 e quella C3, rivalutava le prove testimoniali e rilevava che la Benedetto si era sempre occupata dell’intero processo di lavorazione nel settore dellagestione dei fondi speciali di previdenza a lei affidati ossia quelli riferiti a specifiche categorie di lavoratori (dipendenti delle esattorie, piloti, marinai ecc.) che “avevano specifiche regole sia per quanto riguardava la contribuzione, sia per quanto riguardava il pensionamento”, e ciò a partire dal contatto diretto con l’utente fino alla fase finale della procedura; evidenziava che la Benedetto era stata indicata sin dal 1998 quale referente regionale del settore ed a tal fine aveva partecipato ad uno specifico corso di formazione; rilevava che la predetta si era anche avvalsa della collaborazione di altri due lavoratori che ella stessa aveva formato; evidenziava che, pur se da un punto di vista formale la decisione finale era del dirigente, tuttavia tale decisione era frutto dell’approfondimento conoscitivo e dell’elaborazione tecnico provvedimentale della Benedetto la cui attività presentava comunque le caratteristiche peculiari del livello C3 costituite dall’essere la predetta puntodi riferimento rispetto al servizio reso al cliente, l’avere la stessa lavorato in R.G.N. 8801/2017 Pag.teamin cui garantiva la circolarità delle informazioni e il raggiungimento degli obiettivi fissati, l’avere svolto attività di consulenza specialistica, l’essere in possesso di elevate conoscenze inerenti alle linee di produzione;

5. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con un motivo, cui ha resistito la Benedetto con controricorso.

Considerato che:

1. con l’unico motivo l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, degli artt. 1362 cod. civ. e ss., anche con riferimento all’allegato A -Declaratoria delle Aree del c.c.n.l.

Enti pubblici economici 1998/2001 (Area C/C1-C3) nonché all’allegato 2 del c.c.i.e.

INPS 1998-2001 (Area C/C1-C3) -, dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 16, 17 e 21 in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost ed in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; dopo un’ampia esposizione delle norme, soprattutto contrattuali collettive e regolamentari interne, l’Istituto lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la Benedetto non aveva la responsabilità corrispondente alla posizione C3; critica la sentenza impugnata per non aver accertato la pienezza delle mansioni asseritamente svolte dalla Benedetto sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

2. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della declaratoria dei profili professionali contenuta nel contratto collettivo integrativo di ente; l’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 si riferisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro sicché per i contratti integrativi la denuncia in sede di legittimità può riguardare solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; opera, quindi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss."; il ricorrente per cassazione, del resto, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di R.G.N. 8801/2017 Pag.argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità; per il resto si osserva che la Corte territoriale ha correttamente enucleato gli elementi differenziali tra la posizione C1 e quella C3 sulla base del c.c.n.l. enti pubblici non economici; quest’ultimo prevede che il personale appartenente all’Area C “opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasidel processo” e, tra le varie competenze, “esplica funzioni specialistiche... di vigilanza ispettiva”; l’accesso dall’esterno nelle posizioni C1 e C3 avviene mediante pubblico concorso; nell’Area C “si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su figure sia di tipo gestionale (...), sia di tipo professionale (....) operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum”; ponendo a confronto le declaratorie delle posizioni C3 e C1, quanto alle conoscenze, si rileva che il livello superiore richiede “padronanza della cultura di impresa”, laddove alla posizione C1 corrisponde il “possesso di una cultura di impresa”; la posizione C3 richiede “elevata esperienza pratica, conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendale, orientamento al risultato, possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali”, laddove al livello C1 corrisponde “conoscenza approfondita del ruolo dell’ente ... conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi ... nonché dei vincoli esterni da rispettare ...” e, quanto al processo o processi di pertinenza, “conoscenze professionali di base”; quanto ai contenuti attitudinali, alla posizione C3 corrisponde la “capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza”, mentre alla posizione C1 corrispondono “conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione”; il superiore livello è proprio di colui che ha “attitudini al ‘problem solving’, rapportate al particolare livello di responsabilità; .... capacità di gestire teamsdi lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo”; alla posizione C1 corrispondono “attitudini al ‘problem solving’ rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo professionale all’ottimizzazione del sistema .... attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo”; R.G.N. 8801/2017 Pag.dall’esame delle declaratorie risulta che alle posizioni C1 e C3 corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze; quanto al livello di competenze e conoscenze, alla posizione C1 corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresaed elevata esperienza pratica; inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo; nella specie la Corte territoriale ha valorizzato proprio l’elevata competenza della Benedetto che facevano della stessa una referente, nel settore, a livello regionale, l’operatività nell’ambito di un team, l’attività di consulenza specialistica, pur distinguendo, ovviamente, le responsabilità inerenti alle funzioni proprie da quelle spettanti al responsabile dell’unità di processo (C4) ovvero spettanti al dirigente; inoltre, la Corte territoriale ha specificamente evidenziato che l’attività in questione era stata svolte “in via assolutamente prevalente”; correttamente, dunque, il giudice dell’appello, in coerenza con i precedenti specifici di questa Corte (tra le altre: Cass. 19 novembre 2018, n. 29769), e tenuto conto che alla posizione C3 e alla posizione C1 del c.c.n.l. compatto enti pubblici non economici corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze, ha individuato gli elementi distintivi nelle competenze professionali della Benedetto adeguate al contesto di lavoro, nella sua particolare padronanza ed esperienza nel settore, nell’attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo in cui operava, realizzata anche attraverso la circolarità delle informazioni; come già chiarito da questa Corte (v.

Cass. 19 agosto 2021, n. 23153; Cass. 15 marzo 2022, n. 8036), non è invece richiesto dalla declaratoria dell ’ area C che la gestione del processo sia estesa alla firma del provvedimento finale, con assunzione della relativa responsabilità; ed allora la sentenza impugnata non merita le censure qui prospettate;

3. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;

4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

R.G.N. 8801/2017 Pag.La Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8801-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, pubblicata il 30/03/2016 R.G. n. 12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.con sentenza n. 33/2016, depositata il 30 marzo 2016, la Corte di appello di Potenza, pronunciando sul ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], dipendente R.G.N. 8801/2017 Pag.dell’INPS, e su quello incidentale dell’Istituto, in riforma della decisione del locale Tribunale, condannava l’INPS al pagamento in favore della Benedetto della somma di euro 11.852,65 maggiorata di interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; 2. la Benedetto, inquadrata nell’area C, profilo economico C2, dal settembre 2001, aveva agito in giudizio, con ricorso del 17 aprile 2009, sostenendo che sin dal 1998 era stata assegnata alla gestione dei Fondi speciali di previdenza, con l’attribuzione dell’intero processo produttivo ad essi relativo e cioè ad una attività riconducibile al superiore livello C3; aveva pertanto chiesto sia l’attribuzione del superiore inquadramento sia la corresponsione delle differenze retributive a far data dal settembre 2001 ed ammontanti a complessivi euro 11.852,65 (giusta conteggi allegati al ricorso di primo grado, partitamente individuanti le spettanze, anno per anno, fino al 2008); 3. il Tribunale, con sentenza n. 832/2013, aveva respinto la domanda escludendo la possibilità di ottenere iussu iudicisl’inquadramento superiore rivendicato e ritenendo che l’istruttoria svolta non avesse fatto emergere prove sufficienti dello svolgimento di mansioni qualitativamente e quantitativamente corrispondenti al superiore livello rivendicato; 4. la Corte territoriale, invece, richiamato proprio il procedimento trifasico che aveva indotto il primo giudice ad individuare gli elementi differenziali tra la posizione C2 e quella C3, rivalutava le prove testimoniali e rilevava che la Benedetto si era sempre occupata dell’intero processo di lavorazione nel settore dellagestione dei fondi speciali di previdenza a lei affidati ossia quelli riferiti a specifiche categorie di lavoratori (dipendenti delle esattorie, piloti, marinai ecc.) che “avevano specifiche regole sia per quanto riguardava la contribuzione, sia per quanto riguardava il pensionamento”, e ciò a partire dal contatto diretto con l’utente fino alla fase finale della procedura; evidenziava che la Benedetto era stata indicata sin dal 1998 quale referente regionale del settore ed a tal fine aveva partecipato ad uno specifico corso di formazione; rilevava che la predetta si era anche avvalsa della collaborazione di altri due lavoratori che ella stessa aveva formato; evidenziava che, pur se da un punto di vista formale la decisione finale era del dirigente, tuttavia tale decisione era frutto dell’approfondimento conoscitivo e dell’elaborazione tecnico provvedimentale della Benedetto la cui attività presentava comunque le caratteristiche peculiari del livello C3 costituite dall’essere la predetta puntodi riferimento rispetto al servizio reso al cliente, l’avere la stessa lavorato in R.G.N. 8801/2017 Pag.teamin cui garantiva la circolarità delle informazioni e il raggiungimento degli obiettivi fissati, l’avere svolto attività di consulenza specialistica, l’essere in possesso di elevate conoscenze inerenti alle linee di produzione; 5. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con un motivo, cui ha resistito la Benedetto con controricorso. Considerato che: 1. con l’unico motivo l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, degli artt. 1362 cod. civ. e ss., anche con riferimento all’allegato A -Declaratoria delle Aree del c.c.n.l. Enti pubblici economici 1998/2001 (Area C/C1-C3) nonché all’allegato 2 del c.c.i.e. INPS 1998-2001 (Area C/C1-C3) -, dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 16, 17 e 21 in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost ed in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; dopo un’ampia esposizione delle norme, soprattutto contrattuali collettive e regolamentari interne, l’Istituto lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la Benedetto non aveva la responsabilità corrispondente alla posizione C3; critica la sentenza impugnata per non aver accertato la pienezza delle mansioni asseritamente svolte dalla Benedetto sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 2. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della declaratoria dei profili professionali contenuta nel contratto collettivo integrativo di ente; l’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 si riferisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro sicché per i contratti integrativi la denuncia in sede di legittimità può riguardare solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; opera, quindi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss."; il ricorrente per cassazione, del resto, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di R.G.N. 8801/2017 Pag.argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità; per il resto si osserva che la Corte territoriale ha correttamente enucleato gli elementi differenziali tra la posizione C1 e quella C3 sulla base del c.c.n.l. enti pubblici non economici; quest’ultimo prevede che il personale appartenente all’Area C “opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasidel processo” e, tra le varie competenze, “esplica funzioni specialistiche... di vigilanza ispettiva”; l’accesso dall’esterno nelle posizioni C1 e C3 avviene mediante pubblico concorso; nell’Area C “si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su figure sia di tipo gestionale (...), sia di tipo professionale (....) operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum”; ponendo a confronto le declaratorie delle posizioni C3 e C1, quanto alle conoscenze, si rileva che il livello superiore richiede “padronanza della cultura di impresa”, laddove alla posizione C1 corrisponde il “possesso di una cultura di impresa”; la posizione C3 richiede “elevata esperienza pratica, conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendale, orientamento al risultato, possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali”, laddove al livello C1 corrisponde “conoscenza approfondita del ruolo dell’ente ... conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi ... nonché dei vincoli esterni da rispettare ...” e, quanto al processo o processi di pertinenza, “conoscenze professionali di base”; quanto ai contenuti attitudinali, alla posizione C3 corrisponde la “capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza”, mentre alla posizione C1 corrispondono “conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione”; il superiore livello è proprio di colui che ha “attitudini al ‘problem solving’, rapportate al particolare livello di responsabilità; .... capacità di gestire teamsdi lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo”; alla posizione C1 corrispondono “attitudini al ‘problem solving’ rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo professionale all’ottimizzazione del sistema .... attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo”; R.G.N. 8801/2017 Pag.dall’esame delle declaratorie risulta che alle posizioni C1 e C3 corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze; quanto al livello di competenze e conoscenze, alla posizione C1 corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresaed elevata esperienza pratica; inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo; nella specie la Corte territoriale ha valorizzato proprio l’elevata competenza della Benedetto che facevano della stessa una referente, nel settore, a livello regionale, l’operatività nell’ambito di un team, l’attività di consulenza specialistica, pur distinguendo, ovviamente, le responsabilità inerenti alle funzioni proprie da quelle spettanti al responsabile dell’unità di processo (C4) ovvero spettanti al dirigente; inoltre, la Corte territoriale ha specificamente evidenziato che l’attività in questione era stata svolte “in via assolutamente prevalente”; correttamente, dunque, il giudice dell’appello, in coerenza con i precedenti specifici di questa Corte (tra le altre: Cass. 19 novembre 2018, n. 29769), e tenuto conto che alla posizione C3 e alla posizione C1 del c.c.n.l. compatto enti pubblici non economici corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze, ha individuato gli elementi distintivi nelle competenze professionali della Benedetto adeguate al contesto di lavoro, nella sua particolare padronanza ed esperienza nel settore, nell’attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo in cui operava, realizzata anche attraverso la circolarità delle informazioni; come già chiarito da questa Corte (v. Cass. 19 agosto 2021, n. 23153; Cass. 15 marzo 2022, n. 8036), non è invece richiesto dalla declaratoria dell ’ area C che la gestione del processo sia estesa alla firma del provvedimento finale, con assunzione della relativa responsabilità; ed allora la sentenza impugnata non merita le censure qui prospettate; 3. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; 4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. R.G.N. 8801/2017 Pag.La Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de
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