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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 43507/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione degli artt. 163 e 168, primo comma, n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 111 e 27 Cost - sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

L'ordinanza impugnata ha, invero, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità (19.11.2016) della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, il ricorrente commetteva un altro delitto (in data 6.10.2019) per cui era stata inflitta una pena detentiva.

Invero, secondo giurisprudenza costante ai fini della revoca dela sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, P.m.T. c/Fulle, Rv. 283404).

Del tutto inappropriato, pertanto, deve ritenersi il riferimento, operato dalla difesa ricorrente, alla data di commissione del fatto giudicato con la sentenza concessiva del beneficio in questione, quale termine a partire dal quale far decorrere il quinquennio stabilito dalla legge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione degli artt. 163 e 168, primo comma, n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 111 e 27 Cost - sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza impugnata ha, invero, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità (19.11.2016) della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, il ricorrente commetteva un altro delitto (in data 6.10.2019) per cui era stata inflitta una pena detentiva. Invero, secondo giurisprudenza costante ai fini della revoca dela sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, P.m.T. c/Fulle, Rv. 283404). Del tutto inappropriato, pertanto, deve ritenersi il riferimento, operato dalla difesa ricorrente, alla data di commissione del fatto giudicato con la sentenza concessiva del beneficio in questione, quale termine a partire dal quale far decorrere il quinquennio stabilito dalla legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 43507/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris