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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17219/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione - tra l'altro, cumulativamente, in contrasto con il principio secondo cui i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 ) - posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'imputato, non è consentito in sede di legittimità, perché, da un lato, fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, mostrandosi non specifico ma solo apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; dall'altro lato, perchè teso a prospettare una diversa lettura dei dati processuali o una inammissibile ricostruzione dei fatti o comunque un diverso giudizio delle fonti di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore rì Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione - tra l'altro, cumulativamente, in contrasto con il principio secondo cui i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 ) - posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'imputato, non è consentito in sede di legittimità, perché, da un lato, fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, mostrandosi non specifico ma solo apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; dall'altro lato, perchè teso a prospettare una diversa lettura dei dati processuali o una inammissibile ricostruzione dei fatti o comunque un diverso giudizio delle fonti di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore rì Pres
Sentenza Cassazione n. 17219/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris