CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e cod. 648-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di riciclaggio ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione, sono aspecifici e manifestamente infondati. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità concorsuale della ricorrente per il reato di riciclaggio (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che la Corte territoriale ha valorizzato la connotazione materiale delle condotte delittuose, che imponeva di non isolare i singoli comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] ma di valutarne la funzione e il significato alla luce dell'interazione con l'azione del Santoro. Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressione di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico, contributo idoneo a confermare la volontà di rafforzare la pressione psicologica esercitata sulle persone offese, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.ME n'uel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione 23 LU 2026 L ASSISTENTFJ IuINDIZIAR1O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CL ente