CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.1.2020, con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 2.11.2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 3.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla destinazione all'offesa del coltello e al diniego dell'attenuante speciale, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, dato che le sentenze hanno accertato trattarsi di coltello a serramanico con lama bloccabile, mentre il secondo motivo è generico, in quanto la difesa si è limitata a dedurre la sussistenza dei requisiti per la concessione della sospensione condizionale della pena senza documentare di aver prospettato le relative ragioni con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 202