CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliata in Roma, alla via AntonioNibby, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chedisgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Thurin la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al ricorso; gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroCOMUNE di MERANO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Manfredi, n. 5, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. eche lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in personadel presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Bolzano, alla piazzaSilvius Magnago, n. 1, presso la sede della propria Avvocatura; rappresentata edifesa disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Segna che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTEavverso l’ordinanza dei 11/[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano,udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 702 bis ss. cod. proc. civ. in data 11.12.2012 la“Sudinvest” s.r.l., proprietaria della particella n. 3094/61, della superficie di mq.10.106, destinata nel piano urbanistico comunale di Merano a “zona per impiantipubblici sovracomunali”, conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, il Comune di Merano e la Provincia autonoma diBolzano (cfr. ricorso, pag. 3).Esponeva che il Comune di Merano in data 25.9.2012 aveva avviato laprocedura di espropriazione della p.f. n. 3094/61 e in data 20.11.2012 le avevanotificato il decreto di stima n. 1043 del 16.11.2012, ove l’indennità diespropriazione era determinata in euro 1.920.140,00 (euro 190,00 al mq. x10.106 mq.).Chiedeva, in opposizione alla stima, determinarsi la giusta indennità diespropriazione in relazione al valore di mercato del terreno.Numero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/20262. Si costituiva il Comune di Merano.Data pubblicazione 14/04/2026Instava per il rigetto dell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano veniva dichiarata contumace.3. Medio tempore, il Comune versava alla ricorrente l’importo di euro1.536.112,00, pari all’80% dell’indennità offerta.Il c.t.u., all’uopo nominato, depositava la propria relazione; indi, faceva luogoal deposito della relazione integrativa, ove – a rettifica del precedente maggiorvalore - indicava in euro 1.865.971,84 il valore del terreno (cfr. ricorso, pag. 4).4. Con ordinanza del 20.5.2015 la Corte di Bolzano rigettava l’opposizione.5. Con ordinanza n. 19504 del 16.6.2022 questa Corte, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, con cui si era addotto che l’ordinanza impugnata aveva“determinato l’indennità di espropriazione sulla base non già del valoreintrinseco e delle caratteristiche dell’area espropriata, ma della destinazioneurbanistica e delle caratteristiche dei fondi confinanti” (cfr. ordinanza n.19504/2022, pag. 5), cassava l’ordinanza della Corte di Bolzano.6. Con ricorso in data 26.7.2022 la “Sudinvest” s.r.l. riassumeva il giudizio.Si costituiva il Comune di Merano.Instava per la conferma dell’indennità di espropriazione nell’importo – euro1.920.140,00 – in origine determinato e dunque per il rigetto dell’opposizione.Si costituiva la Provincia autonoma di Bolzano.Parimenti instava per il rigetto dell’opposizione.7. Con ordinanza dei 11/20.12.2024 la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, rigettava l’opposizione e condannava la “Sudinvest” arimborsare a ciascuna controparte le spese di ciascun grado di giudizio.Premetteva la Corte di Bolzano che questa Corte di legittimità con l’ordinanzan. 19504/2022 aveva disposto che la normativa di riferimento “impone diNumero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026muovere dalle caratteristiche intrinseche del suolo espropriato e dalla suacollocazione territoriale per poi confrontarle con la destinazione dei terrenicircostanti” (così ordinanza impugnata, pag. 14).Premetteva quindi, in siffatta prospettiva, che la p.f. n. 3049/61 era gravatada servitù di elettrodotto e posa di traliccio, “con accesso e passaggio ai sensidei punti 1, 2 e 3 del contratto dd. 31/01/1992 in favore della p. ed. 38 CCdei manufatti e delle apparecchiature e delle opere sussidiarie ivi compresi sfiatie paletti segnalatori relativi all’impianto”; e da servitù di metanodotto, che“prevede l’inamovibilità del metanodotto, dei manufatti e macchinari e dellecostruzioni costituenti l’impianto, con facoltà della proprietaria SNAM diraggiungere gli impianti”, e che comportava, altresì, che nuove costruzionidovessero rispettare “la distanza minima di 8 metri dal metanodotto su entrambii lati” (così ordinanza impugnata, pagg. 16 – 17).Premetteva inoltre che la p.f. n. 3049/61 era classificata nel piano urbanisticodel Comune di Merano del 18.12.2000 come “zona per attrezzature collettivesovracomunali – amministrazione e servizi pubblici”; che, come tale, costituivaarea edificabile e nondimeno le sue caratteristiche e la sua collocazione venivanoin rilievo “ai fini dell’individuazione delle possibilità concrete di sfruttamento(c.d. edificabilità di fatto) in funzione della determinazione del valore venale delbene”; che, cioè, occorreva “prendere in considerazione in primis la destinazionerisultante dagli strumenti urbanistici, ossia l’edificabilità legale, per poi integrareil dato in base alla (…) c.d. edificabilità di fatto” (cfr. ordinanza impugnata, pagg.17 - 19).Indi evidenziava che il c.t.u., ai fini della individuazione del valore unitariosulla scorta del metodo sintetico-comparativo della p.f. n. 3094/61, “partendoNumero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026(…) dalle caratteristiche dell’area oggetto di espropriazione, quale terrenoagricolo coltivato a frutteto”, aveva “preso in considerazione contratti dicompravendita di terreni agricoli adatti alla produzione di mele (…) siti in zonenon distanti dall’area oggetto di espropriazione, avvenuti intorno al 2013, (…)[e] attraverso tale indagine [era] giunto ad indicare il valore di € 72,00 mq.”(così ordinanza impugnata, pagg. 21 - 22).Evidenziava altresì che l’ausiliario d’ufficio aveva applicato al valore base dieuro 72,00 un complesso di coefficienti correttivi in linea con i fattori elencatinella delibera della Giunta provinciale n. 751/2010 (cfr. ordinanza impugnata,pag. 22).Evidenziava tuttavia che non era da condividere l’applicazione del coefficientedi riduzione del 5% connesso alla presenza di diritti ed obblighi gravanti sullaparticella oggetto di espropriazione, siccome significativamente esiguo in quantoingiustificatamente correlato – dal c.t.u. - all’utilizzo dell’area come terrenoagricolo (cfr. ordinanza impugnata, pag. 23).Evidenziava dunque che occorreva tener conto del coefficiente di riduzionedel 30%, indicato – del resto - dallo stesso ausiliario d’ufficio nella relazione dic.t.u. del 2013, “considerando che circa il 30% del terreno risulta non edificabilea causa dell’esistenza delle servitù, con conseguente limitazionedell’utilizzabilità dell’area” (così ordinanza impugnata, pag. 24).Evidenziava in pari tempo che occorreva tener conto delle servitù e,segnatamente, della servitù di fangodotto a prescindere dalla sua messa inopera, “in quanto fintanto tavolarmente iscritte a carico del fondo, (…) ne[limitavano] la libera disponibilità e utilizzabilità e [costituivano] un aggravio[incidente] sul valore del bene” (così ordinanza impugnata, pag. 25).Numero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026Evidenziava in conclusione che, sulla scorta del valore di euro 72,00 a mq. edin applicazione dei dovuti correttivi, il valore di euro 171,99 a mq. in tal guisaottenuto, moltiplicato per i complessivi mq. (10.106), conduceva a computarein euro 1.738.130,94 l’indennità di espropriazione, sicché l’opposizione erasenz’altro da respingere; al contempo, che non esplicava alcun rilievo lacircostanza per cui l’indennità determinata nel decreto di stima fosse superiore,ossia pari ad euro 1.920.140,00, siccome gli enti opposti non avevanodomandato in via riconvenzionale l’accertamento in minor misura dellamedesima indennità.Evidenziava per altro verso la Corte di Bolzano, in sede di liquidazione dellespese di lite, che era da applicare il d.m. n. 147/2022, siccome le prestazioniprofessionali si erano esaurite successivamente al dì - 23.10.2022 - della suaentrata in vigore, e che lo scaglione di riferimento, ai fini dell’applicazione deglionorari medi, si identificava con quello compreso tra euro 1.000.00,01 e euro2.000.000,00 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 27).8. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la “Sudinvest” s.r.l.; ne hachiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il Comune di Merano ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano del pari ha depositato controricorso; hachiesto analogamente dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoriadelle spese.9. Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazionedell’articolo 7-quinquies c. 4 L.P. n. 10/1991 e dell’articolo 3.2. della deliberaNumero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026G.P. n. 751/2010, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: per la determinazioneData pubblicazione 14/04/2026del valore venale devono essere considerati solo gli obblighi gravantisull’immobile espropriato che diminuiscono concretamente l’uso e riducono, diconseguenza, il valore” (così ricorso, pag. 8).Premette che al punto 3.2. della delibera della Giunta provinciale n. 751 del3.5.2010 sono enunciati i criteri per la determinazione dell’indennità di espropriodi aree edificabili di cui all’articolo 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del15.4.2001, n. 10, ovvero è stabilito che “per le aree destinate a servizi edelle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico edella destinazione urbanistica dei terreni circostanti” (cfr. ricorso, pag. 8).Indi deduce che ha errato la Corte di Bolzano, in violazione appunto dei criteridi cui al punto 3.2. cit., ad applicare, in dipendenza della presenza di diritti edobblighi gravanti sulla particella oggetto di espropriazione, il coefficiente diriduzione del 30% anziché del 5%, quale, quest’ultimo, indicato in ragionedell’utilizzo “agricolo” del terreno dal c.t.u.Deduce invero che l’incidenza delle servitù gravanti sul fondo deve esserevalutata non già in astratto, “come se si trattasse di un’area destinata a qualsiasitipo di attività costruttiva”, bensì in concreto, “tenendo conto dell’utilizzo alquale il fondo espropriato deve essere necessariamente destinato” (così ricorso,pag. 10); che, del resto, pur nell’ordinanza rescindente n. 19504/2022 sisottolinea che la cd. “edificabilità di fatto” viene “in rilievo esclusivamente ai finidell’individuazione delle possibilità concrete di sfruttamento dell’immobile” (cfr.ricorso, pag. 10).Deduce ulteriormente che il c.t.u. ha rimarcato che le servitù gravano inmaniera analoga anche sulle aree dell’adiacente depuratore – al cuiNumero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026ampliamento la particella espropriata è destinata – senza che fosse stataimpedita l’edificazione dell’impianto ovvero l’utilizzo a fini pubblici (cfr. ricorso,pagg. 11 – 12).Deduce quindi che l’incidenza delle servitù deve essere valutata, nel quadrodelle possibilità di utilizzazione “intermedia” tra l’agricola e l’edificatoria in sensostretto, tenendo conto che l’esistenza delle tre servitù ha un impatto concretosignificativamente minore nel caso di destinazione all’ampliamento di undepuratore (cfr. ricorso, pag. 15).11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’ “omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’articolo 360 c. 1 n. 5 c.p.c..: mancata considerazione dei fatti indicatidal CTU in relazione alla decurtazione per le servitù esistenti” (così ricorso, pag.15).Deduce che la Corte di Bolzano, allorché ha applicato il coefficiente diriduzione del 30% anziché del 5%, non ha considerato, benché oggetto didiscussione tra le parti, quanto esposto dal c.t.u. nella sua relazione, ovvero“l’esistenza delle stesse identiche servitù anche sul terreno sul quale esiste dadecenni il depuratore, senza che queste avessero limitato l’edificazione a tali fini(pag. 12 all. 2 b)” (così ricorso, pag. 15).Deduce ulteriormente che le servitù di elettrodotto, di gasdotto e difangodotto non interferiscono in alcun modo con l’esistenza e l’eserciziodell’impianto di depurazione sulle aree limitrofe alla particella n. 3094/61 (cfr.ricorso, pag. 16).12. Il primo motivo ed il secondo motivo sono all’evidenza connessi; invero,il secondo mezzo di impugnazione veicola, in sostanza, la medesima doglianza,sub specie di “omesso esame”, addotta con il primo mezzo; se ne giustificaNumero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026perciò la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sonoData pubblicazione 14/04/2026comunque inammissibili.13. Va debitamente premesso che la Corte di Bolzano, al di là del profilocontroverso che tuttora persiste, si è senza dubbio mossa nel solco segnatodall’ordinanza rescindente n. 19504/2022 di questa Corte.Questa Corte, difatti, aveva – con l’ordinanza anzidetta - puntualizzato che“le aree destinate a servizi e attrezzature d’interesse generale, (…) in quantonon riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 7-ter, comma primo,costituiscono aree edificabili, almeno a fini indennitari, ma per le quali l’art. 7-quinquies, comma quarto, [della legge n. 10/1991 della Provincia autonoma diBolzano] prevede che il valore venale è determinato tenendo conto dellecaratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e delladestinazione urbanistica dei terreni circostanti”.Su tale scorta, più esattamente, questa Corte aveva – con l’ordinanzarescindente – ulteriormente precisato che “il procedimento estimativo (…)seguito [dalla Corte di Bolzano con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]], oltre a porsi incontrasto con la lettera della norma, che impone di muovere dalle caratteristicheintrinseche del suolo espropriato e dalla sua collocazione territoriale per poiconfrontarle con la destinazione dei terreni circostanti, conduce peraltro ad unrisultato che, in quanto parametrato al valore di mercato di questi ultimi,piuttosto che a quello dell’immobile da valutare, appare privo di qualsiasiconcreto collegamento con lo stesso che non sia rappresentato dalledecurtazioni operate, e deve quindi considerarsi inidoneo ad assicurare alproprietario un ristoro effettivamente commisurato al sacrificio derivante dallaperdita del suo diritto”.Numero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/202614. Orbene, in rapporto alla quaestio che, nel segno della prospettazione delricorrente tuttora perdura (“se le servitù gravanti sul terreno espropriatodebbano essere considerate e valutate solo in astratto (…) o se - come ritieneSudinvest s.r.l. – i criteri per la determinazione dell’indennità di esproprioimpongano una valutazione dell’incidenza concreta sul valore, tenendo conto(…) dell’utilizzo concreto (…)”: così ricorso, pag. 11), reputa questa Corte chela Corte di Bolzano in sede di rinvio non ha atteso ad una valutazione “inastratto” bensì – così come evidenzia il Comune di Merano (cfr. controricorso,pag. 8) – ad una valutazione “in concreto”.Per un verso, la Corte altoatesina - diversamente dal consulente, che avevadeterminato il quantum del coefficiente di riduzione nella misura del 5% allastregua dell’utilizzazione agricola della particella al momento dell’esproprio (cfr.ordinanza impugnata, pag. 23) – ha correttamente riscontrato l’incidenza delleservitù in correlazione con la “reale” proiezione urbanistica della p.f. n. 3049/61(classificata nel piano urbanistico come “zona per attrezzature collettivesovracomunali – amministrazione e servizi pubblici”), ossia in rapporto,dapprima, al parametro della “edificabilità legale” e, dipoi, in chiave integrativa,“in base alle caratteristiche dell’area e della sua collocazione”, cioè in rapportoalla “c.d. edificabilità di fatto”.Ben vero, del corretto riscontro dell’incidenza delle servitù operato - neglianzidetti “concreti” termini - dalla corte distrettuale dà ragione, in fondo, lastessa ricorrente, allorché adduce che il consulente d’ufficio aveva rimarcato chele tre servitù, gravanti in modo analogo sulle aree del depuratore adiacente, nonavevano “impedito l’edificazione dell’impianto citato o l’utilizzo a fini pubblici”(così ricorso, pag. 12).Numero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il che evidentemente conferma che occorreva prescindere dall’utilizzodell’area come terreno agricolo.Per altro verso, la Corte altoatesina, alla stregua di una valutazioneoggettivamente “concreta”, ha non solo posto in risalto che lo stesso ausiliariod’ufficio nella relazione del 2013 aveva indicato nella percentuale del 30% ilcoefficiente di riduzione, siccome “circa il 30% del terreno risulta non edificabilea causa dell’esistenza delle servitù” (così ordinanza impugnata, pag. 24). Ma hasoggiunto – lo si è detto – che le tre servitù, “fintanto tavolarmente iscritte acarico del fondo, (…) ne [limitavano] la libera disponibilità e utilizzabilità e[costituivano] un aggravio [incidente] sul valore del bene” (così ordinanzaimpugnata, pag. 25. Cfr. controricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano,pag. 11, secondo cui “le servitù gravanti esercitano pianamente il loro effettodeprezzante, e lo farebbero quand’anche il terreno fosse destinatoespressamente ad un uso agricolo”).Ben vero, in tal guisa va condivisa l’ulteriore controdeduzione del Comune diMerano, secondo cui la censura di parte avversa (la corte di merito hadeterminato “un minor valore del 30% che non corrisponde lontanamente allelimitazioni effettive e concrete per l’ampliamento del depuratore”: così memoriadella ricorrente, pag. 3) degrada – inammissibilmente - al rango di “unapprezzamento di merito che non è sindacabile in sede di legittimità” (cosìcontroricorso Comune di Merano, pag. 9).15. Un ulteriore duplice rilievo relativamente al secondo mezzo va operato,rilievo che concorre a segnare l’inammissibilità dei motivi de quibus.L’ “esistenza delle stesse identiche servitù anche sul terreno sul quale esisteda decenni il depuratore, senza che queste avessero limitato l’edificazione a talifini (pag. 12 all. 2 b)” (così ricorso, pag. 15) più che un “fatto storico -Numero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026naturalistico” si qualifica alla stregua di una argomentazione difensiva nelData pubblicazione 14/04/2026quadro dell’operanda valutazione “in concreto”.E, ben vero, al novello paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. nonè ascrivibile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive(cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305. Cfr. altresìCass. (ord.) 24.6.2020, n. 12387, secondo cui l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnicad’ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nellavalutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente)ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte diprova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essacostituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”,rilevato e/o accertato dal consulente).16. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsaapplicazione dell’articolo 5 c. 1 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 55 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c.: nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente si deveaver riguardo al valore effettivo della controversia, che nel caso in esame erapari € 438.752,00, corrispondente alla differenza del valore venale determinatodal CTU di € 2.358.892,00 e la somma indicata nel decreto di stima di €1.920.140,00. La Corte d’appello ha applicato erroneamente lo scaglione da €1.000.000,00 a 2.000.000,00” (così ricorso, pag. 17).Numero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026Premette che la Corte di Bolzano, allorché ha liquidato le spese di lite, haassunto a termine di riferimento lo scaglione compreso tra euro 1.000.000,01 eeuro 2.000.000,00.Indi deduce che il valore effettivo della controversia, da porre a base delcomputo dei compensi a carico del soccombente, è pari ad euro 438.752,00,ossia alla differenza tra il maggior importo di euro 2.358.892,00, oltre i.v.a.,che essa ricorrente ha richiesto in sede di rinvio, e il minor importo di euro1.920.140,00 riconosciuto dal Comune di Merano, sicché lo scaglione diriferimento sarebbe stato quello compreso tra euro 260.000,01 e euro520.000,00 (cfr. ricorso, pag. 19).Deduce in subordine che il valore effettivo della controversia è da considerarepari ad euro 553.808,80, ossia alla differenza tra il maggior importo di euro2.473.948,80, che essa ricorrente aveva inizialmente richiesto, e il minorimporto di euro 1.920.140,00 riconosciuto dal Comune di Merano, sicché loscaglione di riferimento sarebbe stato quello compreso tra euro 520.000,01 eeuro 1.000.000,00 (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce in ogni caso che ha errato la corte d’appello a porre a suo carico lespese tutte di lite, tenuto conto che si tratta “di una questione complessa e diassoluta novità”, siccome con l’ordinanza n. 19504/2022 di questa Corte dilegittimità per la prima volta sono stati stabiliti per la Provincia autonoma diBolzano “i criteri interpretativi per la determinazione dell’indennità di espropriodi immobili siti in zone pubbliche” (così ricorso, pag. 21).17. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.18. È sufficiente far luogo ad un triplice rilievo.Per un verso, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio diopposizione alla stima non ha carattere impugnatorio, ma introduce un giudizioNumero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026ordinario di cognizione sul rapporto ovvero non si esaurisce nel mero controllodelle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il“quantum” dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie lavalutazione in piena autonomia (cfr. Cass. 28.2.2006, n. 4388; Cass. (ord.)5.8.2022, n. 6116).In questi termini va, dunque, in rapporto al giudizio di opposizione alla stima,inteso il criterio del “disputatum”.In questi termini, quindi, in relazione alla quantificazione – euro 1.738.130,94- dell’indennità di espropriazione operata dalla corte di merito, è ineccepibile ilriferimento, ai fini della determinazione del valore, allo scaglione compreso traeuro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00.Per altro verso, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere dellespese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi delgiudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rileviche in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamentesoccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.)13.3.2013, n. 6369; Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406).In questi termini ingiustificatamente la ricorrente adduce che è risultatacomunque vittoriosa nel giudizio definito con l’ordinanza n. 19504/2022, sicchésussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (cfr. ricorso, pag. 21).Per altro verso ancora, il sindacato, in tema di spese processuali, della Cortedi cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi diNumero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 15.4.2025, n. 9860).In questi termini invano la ricorrente si duole per l’integrale imposizione a suocarico delle spese tutte di lite, siccome – assume - si tratta nella specie “di unaquestione complessa e di assoluta novità”.19. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.20. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, “Sudinvest” s.r.l., a rimborsare al controricorrente,Comune di Merano, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonel complesso euro 13.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;condanna la ricorrente, “Sudinvest” s.r.l., a rimborsare al controricorrente,Provincia autonoma di Bolzano, le spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nel complesso euro 13.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori dilegge;Numero registro generale 2092/2025Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 9520/2026Data pubblicazione 14/04/2026ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]