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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2025

Cassazione n. 22081/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: accordo di ristrutturazione consumatore Ud.28/05/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8257/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] (Bnl), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 946/2024 depositata il 01/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Numero registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, in accoglimento del reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, revocava l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto, a norma degli artt. 67 e seguenti del d.lgs. n. 14/2019, dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna quali consumatori sovraindebitati, disposta con sentenza del Tribunale di Napoli - Nord del 27.11.2023. 2 [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.lvo 14/2019 in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. 2.In data 22/2/2025 è stata depositata, tramite PCT, “istanza di estinzione per cessata materia del contendere” per effetto di un accordo transattivo raggiunto tra i ricorrenti e la cessionaria del credito che prevedeva tra le condizioni l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] a depositare atto di rinuncia al ricorso per Cassazione proposto da quest’ultimi. 3 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell'interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti. 4 Le spese di questo giudizio vanno compensate stante il raggiungimento di una intesa transattiva per come esposta. 5 Va rigettata l’istanza di oscuramento in quanto non motivata.

Numero registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025

6. Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l’esito della lite, oggetto di sostanziale carenza d’interesse alla sua prosecuzione giudiziale.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: accordo di ristrutturazione consumatore Ud.28/05/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8257/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] (Bnl), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 946/2024 depositata il 01/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, in accoglimento del reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, revocava l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto, a norma degli artt. 67 e seguenti del d.lgs. n. 14/2019, dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna quali consumatori sovraindebitati, disposta con sentenza del Tribunale di Napoli - Nord del 27.11.2023. 2 [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.lvo 14/2019 in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. 2.In data 22/2/2025 è stata depositata, tramite PCT, “istanza di estinzione per cessata materia del contendere” per effetto di un accordo transattivo raggiunto tra i ricorrenti e la cessionaria del credito che prevedeva tra le condizioni l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] a depositare atto di rinuncia al ricorso per Cassazione proposto da quest’ultimi. 3 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell'interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti. 4 Le spese di questo giudizio vanno compensate stante il raggiungimento di una intesa transattiva per come esposta. 5 Va rigettata l’istanza di oscuramento in quanto non motivata. Numero registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 6. Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l’esito della lite, oggetto di sostanziale carenza d’interesse alla sua prosecuzione giudiziale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025
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