Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 15853/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 483/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1488/2025 [OSCURATO:PERSONA] Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 dicembre 1951; nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 febbraio 1956; avverso l’ordinanza del 16 maggio 2024 del Giudice di pace di Isernia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 20 marzo 2025, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15853/2025 Roma, lì, 23/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Isernia ha disposto l’archiviazione del procedimento incardinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.) rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta manifestamente infondata.

Il ricorso è proposto nell’interesse della persona offesa e si articola in un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce l’abnormità del provvedimento impugnato.

Sostiene la difesa che il Giudice di pace di Isernia, ricevuti gli atti trasmessi dal Tribunale in conseguenza dell’accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. (avverso un primo decreto di archiviazione disposto in assenza della doverosa comunicazione alla persona offesa della relativa richiesta avanzata dal Pubblico Ministero), avrebbe dovuto convocare le parti dinanzi a sé o, comunque, ove pure avesse ritenuto il ricorso manifestamente infondato, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’ulteriore corso, giammai l’archiviazione del procedimento, peraltro, dopo aver attestato (con un primo provvedimento del 30 aprile 2024) l’insussistenza di cause di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso presentato dalla persona offesa, attestazione qualificata, inopinatamente, un mero lapsus calami nel successivo decreto di archiviazione impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che l’abnormità (invocata dalla difesa) è categoria che, in linea di principio, risponde all’esigenza di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’impugnazione e di apprestare un rimedio (il ricorso per cassazione) per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti, che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell’intero sistema organico della legge processuale (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).

Il provvedimento è abnorme, quindi, quando non è inquadrabile nel sistema giuridico o non costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez. 5, n.15051 del 22/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25247501; Sez. 5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.24116201) o comunque ne viola le norme, incidendo, con una pregiudizievole alterazione, sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez.

U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.24691001; Sez. 3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A., Rv. 25317701).

Quindi, non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, quando, cioè, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, pregiudicando in concreto lo sviluppo successivo del processo (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590).

Ebbene, il provvedimento impugnato non solo rientra nello schema legale di uno degli atti tipizzati dall'art. 17 d. lgs. n. 274 del 2000, ma è coerente con l’ordinata sequenza procedimentale, ivi descritta.

La valutazione delle censure prospettate dalla difesa presuppone, però, una sintetica ricostruzione dell’iter procedimentale all’interno del quale il provvedimento si inserisce.

Dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio denunciato), è emerso che: - il 23 agosto 2019, la persona offesa presentava ricorso immediato al giudice di pace; - il 6 settembre 2019, il Pubblico Ministero esprimeva parere di manifesta infondatezza del ricorso; - il 19 settembre 2019, il Giudice di pace di Isernia dichiarava la manifesta infondatezza del ricorso, disponendo la trasmissione all’Ufficio del Pubblico Ministero per l’ulteriore corso - il 30 maggio 2020 lo stesso Pubblico Ministero richiedeva l’archiviazione dell’acquisita notitia criminis; - il giudice di pace, con decreto del 17/24 giugno 2020, accoglieva la richiesta da ultimo avanzata e disponeva l’archiviazione del procedimento; - il 21 novembre 2023, il Tribunale, rilevando l’omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa (necessaria in ragione dell’antecedente presentazione del ricorso immediato), accoglieva il reclamo e disponeva la trasmissione degli atti al giudice di pace. - ricevuti gli atti, il giudice di pace, con decreto del 30 aprile 2024, concedeva alla persona offesa venti giorni per la formulazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, effettivamente presentata il successivo 15 maggio successivo; - con successiva ordinanza del 16 maggio 2024 (oggi impugnata), premettendo un lapsus calami nel precedente decreto (quanto alla ritenuta assenza di cause di inammissibilità), provvedendo (nuovamente) sul ricorso presentato dalla parte offesa ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000, sulla parallela richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e sulla connessa opposizione depositata, nelle more, dalla persona offesa, dichiarava manifestamente infondato il ricorso, rigettava l’opposizione (per genericità delle investigazioni richieste) e disponeva l’archiviazione del procedimento.

La difesa lamenta, da un canto, l’omessa fissazione di un’udienza camerale, senza tener conto che tanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000), quanto la presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000, introducono un contraddittorio solo cartolare; dall’altro, l’omessa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (per l’ulteriore corso), senza considerare che tale trasmissione era già stata disposta con provvedimento del 19 settembre 2019 e che lo stesso Pubblico Ministero aveva già espresso le sue determinazioni, richiedendo l’archiviazione del provvedimento.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 483/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1488/2025 [OSCURATO:PERSONA] Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 dicembre 1951; nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 febbraio 1956; avverso l’ordinanza del 16 maggio 2024 del Giudice di pace di Isernia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 20 marzo 2025, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15853/2025 Roma, lì, 23/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Isernia ha disposto l’archiviazione del procedimento incardinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.) rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta manifestamente infondata. Il ricorso è proposto nell’interesse della persona offesa e si articola in un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce l’abnormità del provvedimento impugnato. Sostiene la difesa che il Giudice di pace di Isernia, ricevuti gli atti trasmessi dal Tribunale in conseguenza dell’accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. (avverso un primo decreto di archiviazione disposto in assenza della doverosa comunicazione alla persona offesa della relativa richiesta avanzata dal Pubblico Ministero), avrebbe dovuto convocare le parti dinanzi a sé o, comunque, ove pure avesse ritenuto il ricorso manifestamente infondato, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’ulteriore corso, giammai l’archiviazione del procedimento, peraltro, dopo aver attestato (con un primo provvedimento del 30 aprile 2024) l’insussistenza di cause di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso presentato dalla persona offesa, attestazione qualificata, inopinatamente, un mero lapsus calami nel successivo decreto di archiviazione impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l’abnormità (invocata dalla difesa) è categoria che, in linea di principio, risponde all’esigenza di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’impugnazione e di apprestare un rimedio (il ricorso per cassazione) per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti, che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell’intero sistema organico della legge processuale (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). Il provvedimento è abnorme, quindi, quando non è inquadrabile nel sistema giuridico o non costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez. 5, n.15051 del 22/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25247501; Sez. 5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.24116201) o comunque ne viola le norme, incidendo, con una pregiudizievole alterazione, sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.24691001; Sez. 3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A., Rv. 25317701). Quindi, non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, quando, cioè, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, pregiudicando in concreto lo sviluppo successivo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590). Ebbene, il provvedimento impugnato non solo rientra nello schema legale di uno degli atti tipizzati dall'art. 17 d. lgs. n. 274 del 2000, ma è coerente con l’ordinata sequenza procedimentale, ivi descritta. La valutazione delle censure prospettate dalla difesa presuppone, però, una sintetica ricostruzione dell’iter procedimentale all’interno del quale il provvedimento si inserisce. Dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio denunciato), è emerso che: - il 23 agosto 2019, la persona offesa presentava ricorso immediato al giudice di pace; - il 6 settembre 2019, il Pubblico Ministero esprimeva parere di manifesta infondatezza del ricorso; - il 19 settembre 2019, il Giudice di pace di Isernia dichiarava la manifesta infondatezza del ricorso, disponendo la trasmissione all’Ufficio del Pubblico Ministero per l’ulteriore corso - il 30 maggio 2020 lo stesso Pubblico Ministero richiedeva l’archiviazione dell’acquisita notitia criminis; - il giudice di pace, con decreto del 17/24 giugno 2020, accoglieva la richiesta da ultimo avanzata e disponeva l’archiviazione del procedimento; - il 21 novembre 2023, il Tribunale, rilevando l’omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa (necessaria in ragione dell’antecedente presentazione del ricorso immediato), accoglieva il reclamo e disponeva la trasmissione degli atti al giudice di pace. - ricevuti gli atti, il giudice di pace, con decreto del 30 aprile 2024, concedeva alla persona offesa venti giorni per la formulazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, effettivamente presentata il successivo 15 maggio successivo; - con successiva ordinanza del 16 maggio 2024 (oggi impugnata), premettendo un lapsus calami nel precedente decreto (quanto alla ritenuta assenza di cause di inammissibilità), provvedendo (nuovamente) sul ricorso presentato dalla parte offesa ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000, sulla parallela richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e sulla connessa opposizione depositata, nelle more, dalla persona offesa, dichiarava manifestamente infondato il ricorso, rigettava l’opposizione (per genericità delle investigazioni richieste) e disponeva l’archiviazione del procedimento. La difesa lamenta, da un canto, l’omessa fissazione di un’udienza camerale, senza tener conto che tanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000), quanto la presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000, introducono un contraddittorio solo cartolare; dall’altro, l’omessa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (per l’ulteriore corso), senza considerare che tale trasmissione era già stata disposta con provvedimento del 19 settembre 2019 e che lo stesso Pubblico Ministero aveva già espresso le sue determinazioni, richiedendo l’archiviazione del provvedimento. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]