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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 08553/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19153/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 21 e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 7674/2017 depositata il 28/12/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i. relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, con cui è stata quantificata una maggiore imposta dovuta, conseguente alla revisione del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 336, della l. n. 311 del 2004. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, escludendo che l’atto di classamento potesse retroagire ai fini i.c.i., dovendo applicarsi la rendita castale risultante alla data del 1° gennaio. 3.La sentenza è stata riformata in appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto l’applicazione retroattiva della nuova rendita castale legittima, precisando che la anomalia catastale da cui avrebbe dovuto derivare la spontanea presentazione della richiesta di variazione catastale, da parte della contribuente, è stata indicata dal Comune come risalente al 2004. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.

5. Ha resistito con controrico rso [OSCURATO:PERSONA].

6. Fissata l'adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.

La contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi della l. n. 197 del 2022.

CONSIDERATO 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.

Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospesofino alla scadenza del termine previsto dalla normativa.

Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.

Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della l. n. 197 del 2022,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19153/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 21 e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7674/2017 depositata il 28/12/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i. relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, con cui è stata quantificata una maggiore imposta dovuta, conseguente alla revisione del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 336, della l. n. 311 del 2004. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, escludendo che l’atto di classamento potesse retroagire ai fini i.c.i., dovendo applicarsi la rendita castale risultante alla data del 1° gennaio. 3.La sentenza è stata riformata in appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto l’applicazione retroattiva della nuova rendita castale legittima, precisando che la anomalia catastale da cui avrebbe dovuto derivare la spontanea presentazione della richiesta di variazione catastale, da parte della contribuente, è stata indicata dal Comune come risalente al 2004. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5. Ha resistito con controrico rso [OSCURATO:PERSONA]. 6. Fissata l'adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. La contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi della l. n. 197 del 2022. CONSIDERATO 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospesofino alla scadenza del termine previsto dalla normativa. Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della l. n. 197 del 2022,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata
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