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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 37700/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 settembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (ex art. 23 -bis, comma 1, decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), con termine per il deposito della motivazione fissato in giorni novanta; il dispositivo è stato comunicato il giorno 26 settembre 2023 (cfr. art. 23 -bis, comma 3, decreto cit.); la motivazione è stata tempestivamente depositata il 2 novembre 2023; - il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, nella specie, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché l'imputato era presente in primo grado (cfr. Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, Procida, Rv. 285606 - 01); ed esso era già spirato (segnatamente in data 8 febbraio 2024) il giorno 21 febbraio 2024 allorché il ricorso è stato presentato; ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della [OSCURATO:PERSONA] ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 settembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (ex art. 23 -bis, comma 1, decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), con termine per il deposito della motivazione fissato in giorni novanta; il dispositivo è stato comunicato il giorno 26 settembre 2023 (cfr. art. 23 -bis, comma 3, decreto cit.); la motivazione è stata tempestivamente depositata il 2 novembre 2023; - il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, nella specie, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché l'imputato era presente in primo grado (cfr. Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, Procida, Rv. 285606 - 01); ed esso era già spirato (segnatamente in data 8 febbraio 2024) il giorno 21 febbraio 2024 allorché il ricorso è stato presentato; ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della [OSCURATO:PERSONA] ammende. Così deciso i
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