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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28298/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/01/2026 del Tribunale di Parmaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la qualeha chiesto rigettarsi il ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale haribadito le conclusioni esposte in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 26 gennaio 2026, il Tribunale di Parma, in funzione diGiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], voltaad ottenere l’annullamento o la declaratoria di temporanea inefficacia dell’ordinedi carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diParma il 3 dicembre 2024.

Osservava che:- il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 3dicembre 2024 del Pubblico ministero di Parma aveva inglobato lasentenza di condanna del Tribunale di Verona (alla pena di mesi 10 egiorni 17 di reclusione), eseguibile a seguito della declaratoria diinefficacia del provvedimento di concessione della misura alternativaalla detenzione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia indata 13 novembre 2024;- che al caso di specie era applicabile il principio secondo il qualela sospensione dell’ordine di esecuzione, qualora sia stata già dispostacon riguardo ad una delle sentenze in esecuzione, non può esserereiterata in relazione ad un successivo provvedimento chericomprenda il precedente, quando l’istanza di misura alternativa inprecedenza presentata s ia s tata r iget tata o revocata ,indipendentemente dal fatto che la pena complessiva da eseguirerientri nei limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.;- che non era condivisibile la tesi difensiva secondo la quale nonera applicabile il principio in questione in quanto, nel caso in esame, lamisura alternativa non era stata rigettata né revocata, bensìdichiarata inefficace, con una pronuncia, quindi, in rito e non relativaal merito;-che, diversamente, si verificherebbe l’effetto di rendere inefficacii provvedimenti assunti in ordine a precedenti titoli esecutivi compresinel cumulo, ogni volta che il pubblico ministero, per effetto di nuovecondanne, debba emettere nuovo provvedimento di esecuzione dipene concorrenti;-che infondata, per il motivo sopra esposto, era la questione dilegittimità costituzionale prospettata dalla difesa in relazione all’art.656, comma 7, cod. proc. pen.;-che, conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] era impossibilitato a fruire per laseconda volta del beneficio in relazione alla sentenza del Tribunale diVerona, indipendentemente dalle cause della revoca del beneficio;- che, infine, in considerazione dell’unicità del rapporto esecutivo,una volta che l’unificazione delle pene comporti una pena da espiaresuperiore al limite di legge, il beneficio non può essere concesso, oveanche ciascuna condanna, singolarmente considerata, loconsentirebbe, non essendo consentito scindere il titolo esecutivo.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando sei motivi di ricorso.2.1Con il primo motivo, denuncia violazione di legge in relazioneal disposto dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e vizio dimotivazione.

Osserva che il provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dal Pubblico ministero il 3 dicembre 2024 eravincolato unicamente al rispetto del disposto dell’art. 656, comma 5,cod. proc. pen., il quale obbliga alla sospensione dell’esecuzionequalora la pena da espiare sia inferiore ai limiti di legge; che su taletitolo non poteva esplicare influenza il provvedimento emesso dalTribunale di sorveglianza di Venezia in quanto relativo ad altro titoloesecutivo (sentenza del Tribunale di Verona); che il Pubblico ministeronon ha il potere di eseguire una valutazione prognostica sull’esito diuna eventuale istanza di misura alternativa né può fondare lamancata sospensione su ritenute impossibilità di applicazione deibenefici in quanto, diversamente, si sostituirebbe al tribunale disorveglianza; che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si era confrontato conle argomentazioni espresse sul punto nell’incidente di esecuzione.2.2Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 656, comma 8, e 670 cod. proc. pen.

Osserva chein data 3 dicembre 2024, il Pubblico ministero revocava lasospensione dell’ordine di carcerazione in base al disposto dell’art.656, comma 8, cod. proc. pen. che, tuttavia, non è applicabile al casodi specie, essendo relativo solo alle ipotesi nelle quali la richiesta dimisura alternativa non sia stata tempestivamente presentata o siastata dichiarata inammissibile o rigettata.

La fattispecie presuppone,quindi, che sia stato correttamente instaurato il meccanismo previstodal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., cosa non avvenuta nel casoin esame nel quale l’ordine di esecuzione con la contestualesospensione non è stato notificato, avendo il Pubblico ministerorevocato nella stessa data la sospensione.

Conseguentemente, ilricorrente non aveva potuto formulare alcuna istanza di misuraalternativa, il che escludeva l’applicabilità dell’art. 656 comma 8 cod.proc. pen.

Osserva che, su tale punto, l’ordinanza del giudicedell’esecuzione non si è pronunciata, incorrendo, quindi, in un difettodi motivazione e “salvando”, invece, il provvedimento del Pubblicoministero ricorrendo ad un motivo formulato solo in sede di incidentedi esecuzione con la formulazione del parere.2.3Con il terzo motivo, denuncia violazione di legge in relazioneagli artt. 656, comma 7, 670 cod. proc. pen.

Rileva che, con ilprovvedimento del 3 dicembre 2024, il Pubblico ministero avevarevocato la sospensione dell’ordine di carcerazione sulla base deldisposto dell’art. 656, comma 8, cod. proc. pen., non applicabile alcaso in esame, per i motivi di cui al punto

2.2. Per questo, in sede diincidente di esecuzione, egli modificava la ragione della revoca,richiamando, a sostegno delle sue pretese, il disposto dell’art. 656,comma 7, cod. proc. pen.2.4Con il quarto motivo, denuncia violazione di legge in relazioneall’art. 670 cod. proc. pen.

Osserva che l’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Venezia del 13 novembre 2024 non era mai statanotificata a [OSCURATO:PERSONA], così come quella del 28 giugno 2023 con la qualeera stata concessa all’odierno ricorrente la misura alternativa, comeaffermato dallo stesso Pubblico ministero.

Osserva che da ciòconsegue che la mancata esecuzione della detenzione domiciliare nonera imputabile a [OSCURATO:PERSONA], ma ad un difetto di notifica, sicché ladeclaratoria di inefficacia non poteva andare in danno del ricorrente.Ritiene che, stante la rilevanza attribuita alla declaratoria di inefficaciadell’ordinanza di concessione della misura alternativa, il Giudicedell'esecuzione avrebbe dovuto verificare la correttezza dell’iterprocedimentale e, quindi, anche la correttezza della notifica.2.5Con il quinto motivo, solleva questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. nella parte incui, secondo il diritto vivente, preclude la possibilità di reiterare lasospensione dell’ordine di carcerazione a causa di un precedenterigetto di misura alternativa e di declaratoria di inefficacia.

Denunciala non conformità all’art. 3 Cost. perché si prospetta la violazione delprincipio di uguaglianza o di ragionevolezza, essendo diversa lasituazione del condannato a seconda che il P.M. adotti o meno unprovvedimento di cumulo; con l’art. 13 Cost. perché l’art. 656,comma 7, cod. proc. pen. ove interpretato come relativo anche allecause di inefficacia sarebbe espressivo di una interpretazioneanalogica o estensiva in malam partem, in una materia tutelata daaltri principi di rango costituzionale, quale quella della libertàpersonale; con l’art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa perchési determinerebbe un automatismo insuperabile con qualunqueargomentazione difensiva in ordine alle possibili motivazioni cheavevano comportato il rigetto o la declaratoria di inefficacia dellamisura alternativa; con l’art. 27, terzo comma, Cost. per violazionedel principio della finalità rieducativa della pena, posto che ilcondannato non potrebbe percepire come rieducativo unprovvedimento di revoca della sospensione effettuato senzapreventivo contraddittorio; con gli artt. 111 e 117 Cost., in relazioneall’art. 6 della CEDU, in relazione al principio del giusto processo.2.6Con il sesto motivo, denuncia violazione di legge nella parte incui non effettua la scissione del rapporto esecutivo in violazione delprincipio di diritto espresso da questa Corte, la quale ha ritenuto chel’art. 656, comma 7, cod. proc. pen., non può essere interpretato inmodo estensivo, riferendo a tutte le condanne contenute nel cumulola conseguenza derivante dalla revoca della sospensione in relazionead una delle sentenze in esecuzione.

Il Pubblico ministero avrebbedovuto, eventualmente, procedere alla scissione del cumulo,disponendo l’esecuzione solo in relazione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e sospendendo le altre.3.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria di replica osservando che ilProcuratore generale ha motivato solo su una parte dei motivi di censura einsistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.I motivi di ricorso di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 inquanto strettamente connessi possono essere esaminat icongiuntamente e respint i in quanto infondati .2.1.

Deve partirsi dalla considerazione che l’esecuzione della penaè improntata al principio della unicità del rapporto esecutivo,conseguente all'emissione del provvedimento di unificazione di peneconcorrenti.

Il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa enon giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato,rimosso, modificato al fine di tenere costantemente aggiornata laposizione processuale del condannato senza acquisire definitività,tranne che in relazione alle questioni oggetto di interventi del giudicedell'esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019,Patellaro, Rv. 276488 - 01; Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami,Rv. 248298 - 01).

Pertanto, una volta operato il cumulo materialesecondo le vincolanti prescrizioni dettate dall'art. 663 cod. proc. pen.,la disciplina del concorso di pene contenuta negli artt. 71 cod. pen. eseguenti, per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80,comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distintesentenze, si «considerano come pena unica per ogni effetto giuridico»,come previsto dall'art. 76 cod. pen.

Pertanto, il condannato è soggettoad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluitenel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e quindi nonpuò ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singolepronunce al fine di conseguire, previa loro valutazione autonoma edindividuale, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento inlibertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentanol'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedenteprovvedimento dì sospensione, ed essere al contempo detenuto peraltre, comprese nello stesso cumulo.

Il principio di unicità del rapportoesecutivo viene derogato soltanto quando il condannato commettanuovo reato in costanza di esecuzione per altro reato o dopo chel'espiazione sia stata interrotta: in questo caso s'impone la formazionedi un cumulo parziale in modo tale che quello finale comprenda lapena inflitta per il nuovo reato ed il residuo da espiare al momentodella commissione di tale ulteriore illecito in forza del cumuloprecedente (tra le altre, Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone,Rv. 279217 - 01).In ragione della unicità del rapporto esecutivo, si è, altresì,affermato che, secondo il testuale tenore dell'art 656, comma 7, cod.proc. pen., il provvedimento di sospensione dell'esecuzione da partedel Pubblico ministero procedente per la stessa condanna non puòessere adottato più di una volta, sicché, una volta che sia statorichiesto in relazione ad una qualsiasi delle condanne confluite nelcumulo, indipendentemente dal motivo per il quale il beneficiopenitenziario non sia andato a buon fine (il comma 7 esclude toutcourt la sospendibilità per più di una volta, senza distinguere i motiviper i quali il beneficio non è andato a buon fine), il Pubblico ministerodeve revocare immediatamente i l decreto di sospensionedell'esecuzione e procedere all'esecuzione della pena.

A giustificazionedi tale assunto si è precisato che con l'espressione "stessa condanna",contenuta nell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. il legislatore hainteso riferirsi anche ad una soltanto delle condanne comprese nelcumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoliesecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude diporre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine diconsentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospenderel'esecuzione (tra le altre, Sez. 1 n. 29087 del 11/07/2006, ProiettiBartolucci, Rv. 235417 - 01; Sez. 1, n. 25329 del 01/04/2003,Gallano, Rv. 225201 - 01).Occorre, invero dare atto di un precedente dissonante rispettoalla linea interpretativa citata (Sez. 1, n. 271 del 2/7/2003,Schiavone, Rv. 227640 - 01), nel quale si è sostenuto che la locuzione"stessa condanna" va riferita letteralmente a quella la cui esecuzionesi chiede di sospendere e che il cumulo può essere sciolto quando ilsuo mantenimento comporti pregiudizi per il condannato.Non può, tuttavia, non replicarsi che «una volta operato il cumulomateriale, operazione resa obbligatoria dall'art. 663 cod. proc. pen.,per il P.M., nonché per il giudice dell'esecuzione, e da compiersi nelrispetto delle norme sul concorso di pene contenute negli artt. 71 cod.pen. e seguenti, per effetto del rinvio ad esse operato dal successivoart. 80, le pene detentive temporanee, inflitte con le distintesentenze, si «si considerano come pena unica per ogni effettogiuridico» (art. 76 cod. pen.).

Pertanto, il condannato è soggetto adesecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluitenell'unico titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di unificazionedi pene concorrenti e quindi non può ottenere la scissione del rapportoesecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loroconsiderazione isolata, la sospensione dell'esecuzione ed ilmantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di penaconsentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenutoprecedente provvedimento di sospensione, ed essere al contempodetenuto per altre, comprese nello stesso cumulo» (Sez. 1, n. 17045del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380 - 01).2.2 Non condivisibile, inoltre, è l’assunto secondo il quale ilpubblico ministero è obbligato a sospendere l’esecuzione, essendoriservato solo al tribunale di sorveglianza la valutazione in ordine allaconcedibilità o meno della misura alternativa.

Il pubblico ministero èorgano dell'esecuzione e, come tale, titolare del potere-dovere diemettere il relativo ordine, valutandone in proprio la legalità,verificando, quindi, la sussistenza dei presupposti per la sospensionedell’esecuzione.2.3 Parimenti, è infondato il motivo relativo alla motivazioneaddotta nel provvedimento di revoca della sospensione, rispetto aquella dedotta e condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione.

Nel caso inesame, il Pubblico ministero ha chiaramente indicato la causa dellarevoca della sospensione ovvero la sopravvenuta ordinanza delTribunale di sorveglianza del 13 novembre 2024 che aveva dichiaratol’inefficacia della ordinanza che ammetteva il condannato alladetenzione domiciliare, in tal modo facendo venir meno la causalegale di sospensione dell’esecuzione.

Il motivo della revoca era quindichiaramente dedotto e non si è avuta alcuna modifica delle ragionidella revoca in sede esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha osservatoche la declaratoria di inefficacia della misura alternativa imponeval’emissione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,comprensivo della pena inizialmente sostituita con la misuraalternativa e ha aggiunto che, venuta meno la precedentesospensione, questa non può essere reiterata in un successivoprovvedimento che comprenda la pena inizialmente sostituita conquella alternativa.2.4 Da ultimo, infondata anche la questione relativa all’omessocontrollo del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione sulla correttezza dell’iterprocedimentale e, quindi, anche la correttezza della notifica.

Il giudicedell'esecuzione non può intervenire a verificare la legittimità delprovvedimento di un’altra autorità Giudiziaria, rispetto alla quale nonabbia alcun potere di controllo.

Spetta alla parte interessata, che siritenga pregiudicata dal provvedimento, impugnarlo nelle sediopportune.

Nel caso di specie, quindi, l’interessato avrebbe dovutoimpugnare nelle sedi deputate l’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Venezia, emessa nel contraddittorio delle parti, che hadichiarato l’inefficacia della misura alternativa.

Ove non lo abbia fatto,non può recuperare in sede esecutiva l’omessa impugnazione.3.Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la difesasolleva la questione con riferimento all’asserito contrasto dell’art. 656,comma 7, cod. proc. pen. nella interpretazione accordata da questaCorte con le norme di seguito indicate.L'art. 3 Cost. perché si prospetta la violazione del principio diuguaglianza o di ragionevolezza, essendo diversa la situazione delcondannato a seconda che il pubblico ministero adotti o meno unprovvedimento di cumulo.

La questione è manifestamente infondata.Non costituisce facoltà del pubblico ministero, organo dell’esecuzione,di procedere o meno ad emettere il provvedimento di esecuzione dipene concorrenti, essendo questo necessitato ogniqualvolta unastessa persona sia stata condannata sulla base di una pluralità dititoli.

Non sussiste quindi il presupposto perché possa realizzarsi unadisparità di trattamento.L'art. 13 Cost. perché il diritto fondamentale della libertàpersonale verrebbe sacrificato da una interpretazione analogica oestensiva in malam partem dell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen.ove interpretato come relativo non ad un determinato titolo esecutivo,bensì ad un diverso titolo esecutivo emesso successivamente, cheinglobi il precedente: l’interpretazione della locuzione “stessacondanna” contenuta nell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. noncostituisce frutto di una interpretazione estensiva o in malam partem,bensì dell’interpretazione sistematica delle norme del codice penale edi procedura penale relative alle pene concorrenti e alla loroesecuzione.

È l’art. 76 cod. pen. che dispone che le pene della stessaspecie concorrenti a norma dell’art. 73 cod. pen. si considerano come“pena unica” ad ogni effetto giuridico, inclusi quindi, gli effettiprocessuali.L'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa perché sideterminerebbe un automatismo insuperabile con qualunqueargomentazione difensiva in ordine alle possibili motivazioni cheavevano comportato il rigetto o la declaratoria di inefficacia dellamisura alternativa: il motivo è palesemente infondato.

Il diritto didifesa è assicurato dalla possibilità di insorgere avverso ilprovvedimento di revoca o di inammissibilità o di inefficacia dellamisura alternativa e, ove non esercitato, non può essere recuperatocon riferimento ad altro titolo costituito dal provvedimento diesecuzione di pene concorrenti.L'art. 27, terzo comma, Cost. per violazione del principio dellafinalità rieducativa della pena, posto che il condannato non potrebbepercepire come rieducativo un provvedimento di revoca dellasospensione effettuato senza preventivo contraddittorio e sulla base diuna precedente ordinanza di altro Tribunale di sorveglianza: anchetale motivo è palesemente infondato.

Una eventuale violazione delcontraddittorio, ove sussistente, deve essere fatta valere soloimpugnando il provvedimento asseritamente viziato, avanti all’autoritàgiudiziaria competente.Gli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, in relazioneal principio del giusto processo perché il giudice dell'esecuzionesarebbe vincolato dalla decisione di altro giudice (quello dellasorveglianza): infine, anche tale questione è infondata.

Il giudicedell’esecuzione non può intervenire su titoli ormai definitivi assunti daaltra autorità giudiziaria.

Spetta alla parte interessata impugnare ilprovvedimento ritenuto pregiudizievole, eventualmente, ricorrendoagli istituti previsti dal codice per superare eventuali decadenzeincolpevoli.4.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/01/2026 del Tribunale di Parmaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la qualeha chiesto rigettarsi il ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale haribadito le conclusioni esposte in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 26 gennaio 2026, il Tribunale di Parma, in funzione diGiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], voltaad ottenere l’annullamento o la declaratoria di temporanea inefficacia dell’ordinedi carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diParma il 3 dicembre 2024. Osservava che:- il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 3dicembre 2024 del Pubblico ministero di Parma aveva inglobato lasentenza di condanna del Tribunale di Verona (alla pena di mesi 10 egiorni 17 di reclusione), eseguibile a seguito della declaratoria diinefficacia del provvedimento di concessione della misura alternativaalla detenzione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia indata 13 novembre 2024;- che al caso di specie era applicabile il principio secondo il qualela sospensione dell’ordine di esecuzione, qualora sia stata già dispostacon riguardo ad una delle sentenze in esecuzione, non può esserereiterata in relazione ad un successivo provvedimento chericomprenda il precedente, quando l’istanza di misura alternativa inprecedenza presentata s ia s tata r iget tata o revocata ,indipendentemente dal fatto che la pena complessiva da eseguirerientri nei limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.;- che non era condivisibile la tesi difensiva secondo la quale nonera applicabile il principio in questione in quanto, nel caso in esame, lamisura alternativa non era stata rigettata né revocata, bensìdichiarata inefficace, con una pronuncia, quindi, in rito e non relativaal merito;-che, diversamente, si verificherebbe l’effetto di rendere inefficacii provvedimenti assunti in ordine a precedenti titoli esecutivi compresinel cumulo, ogni volta che il pubblico ministero, per effetto di nuovecondanne, debba emettere nuovo provvedimento di esecuzione dipene concorrenti;-che infondata, per il motivo sopra esposto, era la questione dilegittimità costituzionale prospettata dalla difesa in relazione all’art.656, comma 7, cod. proc. pen.;-che, conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] era impossibilitato a fruire per laseconda volta del beneficio in relazione alla sentenza del Tribunale diVerona, indipendentemente dalle cause della revoca del beneficio;- che, infine, in considerazione dell’unicità del rapporto esecutivo,una volta che l’unificazione delle pene comporti una pena da espiaresuperiore al limite di legge, il beneficio non può essere concesso, oveanche ciascuna condanna, singolarmente considerata, loconsentirebbe, non essendo consentito scindere il titolo esecutivo.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando sei motivi di ricorso.2.1Con il primo motivo, denuncia violazione di legge in relazioneal disposto dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e vizio dimotivazione. Osserva che il provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dal Pubblico ministero il 3 dicembre 2024 eravincolato unicamente al rispetto del disposto dell’art. 656, comma 5,cod. proc. pen., il quale obbliga alla sospensione dell’esecuzionequalora la pena da espiare sia inferiore ai limiti di legge; che su taletitolo non poteva esplicare influenza il provvedimento emesso dalTribunale di sorveglianza di Venezia in quanto relativo ad altro titoloesecutivo (sentenza del Tribunale di Verona); che il Pubblico ministeronon ha il potere di eseguire una valutazione prognostica sull’esito diuna eventuale istanza di misura alternativa né può fondare lamancata sospensione su ritenute impossibilità di applicazione deibenefici in quanto, diversamente, si sostituirebbe al tribunale disorveglianza; che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si era confrontato conle argomentazioni espresse sul punto nell’incidente di esecuzione.2.2Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 656, comma 8, e 670 cod. proc. pen. Osserva chein data 3 dicembre 2024, il Pubblico ministero revocava lasospensione dell’ordine di carcerazione in base al disposto dell’art.656, comma 8, cod. proc. pen. che, tuttavia, non è applicabile al casodi specie, essendo relativo solo alle ipotesi nelle quali la richiesta dimisura alternativa non sia stata tempestivamente presentata o siastata dichiarata inammissibile o rigettata. La fattispecie presuppone,quindi, che sia stato correttamente instaurato il meccanismo previstodal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., cosa non avvenuta nel casoin esame nel quale l’ordine di esecuzione con la contestualesospensione non è stato notificato, avendo il Pubblico ministerorevocato nella stessa data la sospensione. Conseguentemente, ilricorrente non aveva potuto formulare alcuna istanza di misuraalternativa, il che escludeva l’applicabilità dell’art. 656 comma 8 cod.proc. pen. Osserva che, su tale punto, l’ordinanza del giudicedell’esecuzione non si è pronunciata, incorrendo, quindi, in un difettodi motivazione e “salvando”, invece, il provvedimento del Pubblicoministero ricorrendo ad un motivo formulato solo in sede di incidentedi esecuzione con la formulazione del parere.2.3Con il terzo motivo, denuncia violazione di legge in relazioneagli artt. 656, comma 7, 670 cod. proc. pen. Rileva che, con ilprovvedimento del 3 dicembre 2024, il Pubblico ministero avevarevocato la sospensione dell’ordine di carcerazione sulla base deldisposto dell’art. 656, comma 8, cod. proc. pen., non applicabile alcaso in esame, per i motivi di cui al punto 2.2. Per questo, in sede diincidente di esecuzione, egli modificava la ragione della revoca,richiamando, a sostegno delle sue pretese, il disposto dell’art. 656,comma 7, cod. proc. pen.2.4Con il quarto motivo, denuncia violazione di legge in relazioneall’art. 670 cod. proc. pen. Osserva che l’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Venezia del 13 novembre 2024 non era mai statanotificata a [OSCURATO:PERSONA], così come quella del 28 giugno 2023 con la qualeera stata concessa all’odierno ricorrente la misura alternativa, comeaffermato dallo stesso Pubblico ministero. Osserva che da ciòconsegue che la mancata esecuzione della detenzione domiciliare nonera imputabile a [OSCURATO:PERSONA], ma ad un difetto di notifica, sicché ladeclaratoria di inefficacia non poteva andare in danno del ricorrente.Ritiene che, stante la rilevanza attribuita alla declaratoria di inefficaciadell’ordinanza di concessione della misura alternativa, il Giudicedell'esecuzione avrebbe dovuto verificare la correttezza dell’iterprocedimentale e, quindi, anche la correttezza della notifica.2.5Con il quinto motivo, solleva questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. nella parte incui, secondo il diritto vivente, preclude la possibilità di reiterare lasospensione dell’ordine di carcerazione a causa di un precedenterigetto di misura alternativa e di declaratoria di inefficacia. Denunciala non conformità all’art. 3 Cost. perché si prospetta la violazione delprincipio di uguaglianza o di ragionevolezza, essendo diversa lasituazione del condannato a seconda che il P.M. adotti o meno unprovvedimento di cumulo; con l’art. 13 Cost. perché l’art. 656,comma 7, cod. proc. pen. ove interpretato come relativo anche allecause di inefficacia sarebbe espressivo di una interpretazioneanalogica o estensiva in malam partem, in una materia tutelata daaltri principi di rango costituzionale, quale quella della libertàpersonale; con l’art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa perchési determinerebbe un automatismo insuperabile con qualunqueargomentazione difensiva in ordine alle possibili motivazioni cheavevano comportato il rigetto o la declaratoria di inefficacia dellamisura alternativa; con l’art. 27, terzo comma, Cost. per violazionedel principio della finalità rieducativa della pena, posto che ilcondannato non potrebbe percepire come rieducativo unprovvedimento di revoca della sospensione effettuato senzapreventivo contraddittorio; con gli artt. 111 e 117 Cost., in relazioneall’art. 6 della CEDU, in relazione al principio del giusto processo.2.6Con il sesto motivo, denuncia violazione di legge nella parte incui non effettua la scissione del rapporto esecutivo in violazione delprincipio di diritto espresso da questa Corte, la quale ha ritenuto chel’art. 656, comma 7, cod. proc. pen., non può essere interpretato inmodo estensivo, riferendo a tutte le condanne contenute nel cumulola conseguenza derivante dalla revoca della sospensione in relazionead una delle sentenze in esecuzione. Il Pubblico ministero avrebbedovuto, eventualmente, procedere alla scissione del cumulo,disponendo l’esecuzione solo in relazione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e sospendendo le altre.3.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica osservando che ilProcuratore generale ha motivato solo su una parte dei motivi di censura einsistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.I motivi di ricorso di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 inquanto strettamente connessi possono essere esaminat icongiuntamente e respint i in quanto infondati .2.1. Deve partirsi dalla considerazione che l’esecuzione della penaè improntata al principio della unicità del rapporto esecutivo,conseguente all'emissione del provvedimento di unificazione di peneconcorrenti. Il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa enon giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato,rimosso, modificato al fine di tenere costantemente aggiornata laposizione processuale del condannato senza acquisire definitività,tranne che in relazione alle questioni oggetto di interventi del giudicedell'esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019,Patellaro, Rv. 276488 - 01; Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami,Rv. 248298 - 01). Pertanto, una volta operato il cumulo materialesecondo le vincolanti prescrizioni dettate dall'art. 663 cod. proc. pen.,la disciplina del concorso di pene contenuta negli artt. 71 cod. pen. eseguenti, per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80,comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distintesentenze, si «considerano come pena unica per ogni effetto giuridico»,come previsto dall'art. 76 cod. pen. Pertanto, il condannato è soggettoad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluitenel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e quindi nonpuò ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singolepronunce al fine di conseguire, previa loro valutazione autonoma edindividuale, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento inlibertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentanol'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedenteprovvedimento dì sospensione, ed essere al contempo detenuto peraltre, comprese nello stesso cumulo. Il principio di unicità del rapportoesecutivo viene derogato soltanto quando il condannato commettanuovo reato in costanza di esecuzione per altro reato o dopo chel'espiazione sia stata interrotta: in questo caso s'impone la formazionedi un cumulo parziale in modo tale che quello finale comprenda lapena inflitta per il nuovo reato ed il residuo da espiare al momentodella commissione di tale ulteriore illecito in forza del cumuloprecedente (tra le altre, Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone,Rv. 279217 - 01).In ragione della unicità del rapporto esecutivo, si è, altresì,affermato che, secondo il testuale tenore dell'art 656, comma 7, cod.proc. pen., il provvedimento di sospensione dell'esecuzione da partedel Pubblico ministero procedente per la stessa condanna non puòessere adottato più di una volta, sicché, una volta che sia statorichiesto in relazione ad una qualsiasi delle condanne confluite nelcumulo, indipendentemente dal motivo per il quale il beneficiopenitenziario non sia andato a buon fine (il comma 7 esclude toutcourt la sospendibilità per più di una volta, senza distinguere i motiviper i quali il beneficio non è andato a buon fine), il Pubblico ministerodeve revocare immediatamente i l decreto di sospensionedell'esecuzione e procedere all'esecuzione della pena. A giustificazionedi tale assunto si è precisato che con l'espressione "stessa condanna",contenuta nell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. il legislatore hainteso riferirsi anche ad una soltanto delle condanne comprese nelcumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoliesecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude diporre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine diconsentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospenderel'esecuzione (tra le altre, Sez. 1 n. 29087 del 11/07/2006, ProiettiBartolucci, Rv. 235417 - 01; Sez. 1, n. 25329 del 01/04/2003,Gallano, Rv. 225201 - 01).Occorre, invero dare atto di un precedente dissonante rispettoalla linea interpretativa citata (Sez. 1, n. 271 del 2/7/2003,Schiavone, Rv. 227640 - 01), nel quale si è sostenuto che la locuzione"stessa condanna" va riferita letteralmente a quella la cui esecuzionesi chiede di sospendere e che il cumulo può essere sciolto quando ilsuo mantenimento comporti pregiudizi per il condannato.Non può, tuttavia, non replicarsi che «una volta operato il cumulomateriale, operazione resa obbligatoria dall'art. 663 cod. proc. pen.,per il P.M., nonché per il giudice dell'esecuzione, e da compiersi nelrispetto delle norme sul concorso di pene contenute negli artt. 71 cod.pen. e seguenti, per effetto del rinvio ad esse operato dal successivoart. 80, le pene detentive temporanee, inflitte con le distintesentenze, si «si considerano come pena unica per ogni effettogiuridico» (art. 76 cod. pen.). Pertanto, il condannato è soggetto adesecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluitenell'unico titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di unificazionedi pene concorrenti e quindi non può ottenere la scissione del rapportoesecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loroconsiderazione isolata, la sospensione dell'esecuzione ed ilmantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di penaconsentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenutoprecedente provvedimento di sospensione, ed essere al contempodetenuto per altre, comprese nello stesso cumulo» (Sez. 1, n. 17045del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380 - 01).2.2 Non condivisibile, inoltre, è l’assunto secondo il quale ilpubblico ministero è obbligato a sospendere l’esecuzione, essendoriservato solo al tribunale di sorveglianza la valutazione in ordine allaconcedibilità o meno della misura alternativa. Il pubblico ministero èorgano dell'esecuzione e, come tale, titolare del potere-dovere diemettere il relativo ordine, valutandone in proprio la legalità,verificando, quindi, la sussistenza dei presupposti per la sospensionedell’esecuzione.2.3 Parimenti, è infondato il motivo relativo alla motivazioneaddotta nel provvedimento di revoca della sospensione, rispetto aquella dedotta e condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione. Nel caso inesame, il Pubblico ministero ha chiaramente indicato la causa dellarevoca della sospensione ovvero la sopravvenuta ordinanza delTribunale di sorveglianza del 13 novembre 2024 che aveva dichiaratol’inefficacia della ordinanza che ammetteva il condannato alladetenzione domiciliare, in tal modo facendo venir meno la causalegale di sospensione dell’esecuzione. Il motivo della revoca era quindichiaramente dedotto e non si è avuta alcuna modifica delle ragionidella revoca in sede esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha osservatoche la declaratoria di inefficacia della misura alternativa imponeval’emissione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,comprensivo della pena inizialmente sostituita con la misuraalternativa e ha aggiunto che, venuta meno la precedentesospensione, questa non può essere reiterata in un successivoprovvedimento che comprenda la pena inizialmente sostituita conquella alternativa.2.4 Da ultimo, infondata anche la questione relativa all’omessocontrollo del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione sulla correttezza dell’iterprocedimentale e, quindi, anche la correttezza della notifica. Il giudicedell'esecuzione non può intervenire a verificare la legittimità delprovvedimento di un’altra autorità Giudiziaria, rispetto alla quale nonabbia alcun potere di controllo. Spetta alla parte interessata, che siritenga pregiudicata dal provvedimento, impugnarlo nelle sediopportune. Nel caso di specie, quindi, l’interessato avrebbe dovutoimpugnare nelle sedi deputate l’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Venezia, emessa nel contraddittorio delle parti, che hadichiarato l’inefficacia della misura alternativa. Ove non lo abbia fatto,non può recuperare in sede esecutiva l’omessa impugnazione.3.Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la difesasolleva la questione con riferimento all’asserito contrasto dell’art. 656,comma 7, cod. proc. pen. nella interpretazione accordata da questaCorte con le norme di seguito indicate.L'art. 3 Cost. perché si prospetta la violazione del principio diuguaglianza o di ragionevolezza, essendo diversa la situazione delcondannato a seconda che il pubblico ministero adotti o meno unprovvedimento di cumulo. La questione è manifestamente infondata.Non costituisce facoltà del pubblico ministero, organo dell’esecuzione,di procedere o meno ad emettere il provvedimento di esecuzione dipene concorrenti, essendo questo necessitato ogniqualvolta unastessa persona sia stata condannata sulla base di una pluralità dititoli. Non sussiste quindi il presupposto perché possa realizzarsi unadisparità di trattamento.L'art. 13 Cost. perché il diritto fondamentale della libertàpersonale verrebbe sacrificato da una interpretazione analogica oestensiva in malam partem dell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen.ove interpretato come relativo non ad un determinato titolo esecutivo,bensì ad un diverso titolo esecutivo emesso successivamente, cheinglobi il precedente: l’interpretazione della locuzione “stessacondanna” contenuta nell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. noncostituisce frutto di una interpretazione estensiva o in malam partem,bensì dell’interpretazione sistematica delle norme del codice penale edi procedura penale relative alle pene concorrenti e alla loroesecuzione. È l’art. 76 cod. pen. che dispone che le pene della stessaspecie concorrenti a norma dell’art. 73 cod. pen. si considerano come“pena unica” ad ogni effetto giuridico, inclusi quindi, gli effettiprocessuali.L'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa perché sideterminerebbe un automatismo insuperabile con qualunqueargomentazione difensiva in ordine alle possibili motivazioni cheavevano comportato il rigetto o la declaratoria di inefficacia dellamisura alternativa: il motivo è palesemente infondato. Il diritto didifesa è assicurato dalla possibilità di insorgere avverso ilprovvedimento di revoca o di inammissibilità o di inefficacia dellamisura alternativa e, ove non esercitato, non può essere recuperatocon riferimento ad altro titolo costituito dal provvedimento diesecuzione di pene concorrenti.L'art. 27, terzo comma, Cost. per violazione del principio dellafinalità rieducativa della pena, posto che il condannato non potrebbepercepire come rieducativo un provvedimento di revoca dellasospensione effettuato senza preventivo contraddittorio e sulla base diuna precedente ordinanza di altro Tribunale di sorveglianza: anchetale motivo è palesemente infondato. Una eventuale violazione delcontraddittorio, ove sussistente, deve essere fatta valere soloimpugnando il provvedimento asseritamente viziato, avanti all’autoritàgiudiziaria competente.Gli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, in relazioneal principio del giusto processo perché il giudice dell'esecuzionesarebbe vincolato dalla decisione di altro giudice (quello dellasorveglianza): infine, anche tale questione è infondata. Il giudicedell’esecuzione non può intervenire su titoli ormai definitivi assunti daaltra autorità giudiziaria. Spetta alla parte interessata impugnare ilprovvedimento ritenuto pregiudizievole, eventualmente, ricorrendoagli istituti previsti dal codice per superare eventuali decadenzeincolpevoli.4.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28298/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris