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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. è declinato in fatto nella parte in cui la difesa tenta di accreditare che il ricorrente, a causa di mancanza di coordinamento tra il Tribunale di Sorveglianza e gli assistenti sociali, fosse stato in buona fede nel momento in cui si era allontanato dall'abitazione per svolgere attività lavorativa afferente a progetto di inclusione sociale, avendo la Corte territoriale, con motivazione logica e completa insindacabile in sede di legittimità, spiegato le ragioni che portavano a ritenere che Zorda, resosi responsabile in altre quattro occasioni del delitto di evasione, sapesse di dover previamente richiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria onde potersi allontanare da casa in orario e per motivi differenti da quelli per cui era stato già autorizzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. è declinato in fatto nella parte in cui la difesa tenta di accreditare che il ricorrente, a causa di mancanza di coordinamento tra il Tribunale di Sorveglianza e gli assistenti sociali, fosse stato in buona fede nel momento in cui si era allontanato dall'abitazione per svolgere attività lavorativa afferente a progetto di inclusione sociale, avendo la Corte territoriale, con motivazione logica e completa insindacabile in sede di legittimità, spiegato le ragioni che portavano a ritenere che Zorda, resosi responsabile in altre quattro occasioni del delitto di evasione, sapesse di dover previamente richiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria onde potersi allontanare da casa in orario e per motivi differenti da quelli per cui era stato già autorizzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 15183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris